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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 19/10/2024, n. 155
D.L. 19/10/2024, n. 155
D.L. 19/10/2024, n. 155
In vigore dal 20/10/2024.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L. 09/12/2024, n. 189 (Legge di conversione), in vigore dal 13/12/2024.
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Capo I - INTERVENTI ECONOMICI IN MATERIA DI INVESTIMENTI E LAVORO |
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Art. 1. - Rifinanziamento di autorizzazioni di spesa1. Le risorse destinate alla società Rete ferroviaria Italiana - RFI S.p.A. per la manutenzione straordinaria nell’ambito del contratto di programma parte servizi di cui all’articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono incrementate di 300 milioni di euro per l’anno 2024. N1 2. L’autorizzazione di spesa a favore della società Rete ferroviaria Italiana - RFI S.p.A di cui all’articolo 1, comma 396, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementata di 750 milioni di euro per l’anno 2024. N1 3. Il Fondo nazionale per il servizio civile di cui all’articolo 19, comma 1, della legge 8 luglio 1998, n. 230, è incrementato di 270 milioni di euro per l’anno 2024. N1 4. Le risorse destinate alla società ANAS S.p.A. per il finanziamento del contratto di programma 2021-2025 di cui all’articolo 1, comma 397, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementate di 183 milioni di euro per l’anno 2024. N1 5. Il fondo per gli investimenti dell’ANAS, di cui all’articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 117 milioni di euro per l’anno 2024 da destinare: a) per 30 milioni di euro agli interventi di manutenzione straordinaria di sicurezza; b) per 74 milioni di euro al programma «ponti, viadotti e gallerie»; c) per 13 milioni di euro agli interventi di ripristino della viabilità delle strade danneggiate dal sisma. N1 |
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Art. 1-bis. - (Disposizioni finanziarie per la gestione delle emergenze1. Le risorse disponibili nell’ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sull’au |
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Art. 2. - Rifinanziamento dell’Ape sociale per il 2024 |
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Art. 2-bis. - Completo utilizzo delle risorse del Servizio sanitario nazionale contro il COVID-191. Le risorse erogate nell’anno 2020 e nell’anno 2021 alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla |
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Art. 3. - Art. 5 Omissis
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Art. 6. - Disposizioni in materia di PNRR1. Al fine di rafforzare le misure già previste per la riduzione dei tempi di pagamento, dando attuazione alla milestone M1C1-72-bis del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano entro il 28 febbraio di ciascun anno, un piano annuale dei flussi di cassa, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all’esercizio di riferimento. Il piano annuale dei flussi di cassa è redatto sulla base dei modelli resi disponibili sul sito istituzionale del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. N1 2. Il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica che sia predisposto il piano di cassa di cui al comma 1. 3. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali titolari di misure del PNRR la disponibilità delle risorse necessarie per i trasferimenti in favore dei soggetti attuatori degli interventi, nei termini previsti dall’articolo 18-quinquies del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, il Ministero dell’economia e delle finanze provvede a effettuare, a titolo di anticipazione, i suddetti trasferimenti a carico delle risorse del |
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Art. 6-bis. - Disposizioni in materia di liquidazione delle attività connesse ai Giochi olimpici “Torino 2006”1. Al comma 2 dell’articolo 1 della legge 8 maggio 2012, n. 65, dopo le parole: “6 agosto 2007, n. 19,” sono inserite le seguenti: “o alle stazioni appaltanti dei comuni o delle unioni montane interessati dagli interventi, iscritte all’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti”. 2. Ferma restando la defin |
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Art. 6-ter. - Modifiche all’articolo 28-quinquies del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 1121. Al fine di contribuire al rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, centrali e territoriali, titolari di misure del PNRR e dei soggetti attuatori di interventi che comportano la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e dell’efficientamento della spesa pubblica delle predette amministrazioni, all’articolo 28-quinquies del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla |
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Art. 6-quater. - Apertura di un conto corrente di tesoreria in favore dell’ISMEA per il PNRR |
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Art. 6-quinquies. - Controlli in materia di PNRR1. Al fine di sistematizzare gli adempimenti di controllo in materia di attuazione del PNRR, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, i soggetti attuatori degli interventi e le amministrazioni centrali titolari delle misure del PNRR si attengono, per quanto di rispettiva competenza, alle disposizioni del presente articolo. 2. I soggetti attuatori degli interventi del PNRR assicurano la tempestiva realizzazione degli interventi di propria competenza e il corretto utilizzo dei finanziamenti assegnati, in conformità alla normativa nazionale e dell’Unione europea applicabile nonché agli obblighi previsti negli atti di assegnazione dei finanziamenti. A tal fine, i soggetti attuatori: a) effettuano i controlli di legalità e amministrativo-contabili previsti dai rispettivi ordinamenti; |
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Art. 6-sexies. - Misure relative al rafforzamento delle strutture preposte ai pagamenti delle fatture commerciali e alla riduzione dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni1. Al fine di rafforzare le strutture preposte ai pagamenti delle fatture commerciali, i Ministeri e gli enti locali individuati ai sensi dell’articolo 40, commi da 4 a 9, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, adottano iniziative di formazione e riqualificazione professionale del personale e sono autorizzati ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata non eccedente il 31 dicembre 2026, in deroga ai limiti di spesa di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, unità di personale dell’area dei funzionari e degli assistenti o istr |
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Capo II - DISPOSIZIONI FISCALI |
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Art. 7. - Modifiche al decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, e al decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 131. All’articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: «6-bis. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, con un ammontare di ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino a 5.164.569 euro e che non determinano il reddito con criteri forfetari, possono accedere al regime di ravvedimento di cui al presente articolo nel caso in cui sussista una delle seguenti circostanze anche per una delle annualità comprese tra il 2018 e il 2022: a) hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA correlate alla diffusione della pandemia da COVID-19, introdotte con i decr |
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Art. 7-bis. - Disposizioni in materia di concordato preventivo biennale1. I soggetti che hanno validamente presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31 ottobre 2024 e non hanno aderito al concordato preventivo bienna |
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Art. 7-ter. - Benefici per i lavoratori dipendenti1. All’articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni: a) |
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Art. 7-quater. - Rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette1. Per il solo periodo d’imposta 2024, le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare no |
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Art. 7-quinquies. - Modifica alla disciplina in materia di concordato preventivo biennale |
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Art. 8. - Modifiche al credito d’imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica1. All’articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto previsto dal secondo periodo, mediante la comunicazione integrativa di cui al primo periodo possono essere indicati anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del citato decreto ministeria |
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Capo III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI |
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Art. 9. - Somme da riconoscere alle autonomie territoriali1. Alla Regione siciliana è riconosciuto un contributo pari a euro 74.418.720 per l’anno 2024 in relazione agli effetti finanziari conseguenti alla revisione della disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle detrazioni fiscali connessa all’attuazione della riforma fiscale di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, |
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Art. 9-bis. - Ulteriori disposizioni in materia di enti territoriali |
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Art. 9-ter. - Abolizione delle sanzioni sulla presentazione delle certificazioni relative alle risorse straordinarie connesse all’emergenza da COVID-19 per l’anno 20221. Al |
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Art. 9-quater. - Spesa farmaceutica per acquisti diretti |
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Capo IV - DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI |
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Art. 10. - Disposizioni finanziarie01. Per l’anno 2024 il limite di spesa di cui al comma 4 dell’articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, è incrementato di 4.691.000 euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 31 ottobre 2024, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all’erario. N2 1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, commi da 1 a 6, 2, 3, commi da 1 a 4 e 5, 4, 5, 8, comma 1-ter, e 9, pari a 1.936.409.720 euro per l’anno 2024, 90 milioni di euro per l’anno 2025, 30 milioni di euro per l’anno 2026, 50 milioni di euro per l’anno 2027 e 10 milioni di euro per l’anno 2028, si provvede: a) quanto a 200 milioni di euro per l’anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell’a |
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Art. 10-bis. - Clausola di salvaguardia |
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Art. 11. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà |
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Allegato 1 - Omissis
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Allegato 2 Articolo 10, comma 1, lettera i)Importi in euro in termini di competenza e cassa
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