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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 13/05/1999, n. 132
D.L. 13/05/1999, n. 132
D.L. 13/05/1999, n. 132
Con le modifiche introdotte da:
- D. Leg.vo 15/03/2010, n. 66
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Art. 1. - (Interventi urgenti in favore delle regioni Basilicata, Calabria e Campania interessate dal sisma del 9 settembre 1998).1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 sono volte a disciplinare gli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Basilicata, Calabria e Campania, interessati dal sisma del 9 settembre 1998 e individuati o da individuare con ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile. In dette ordinanze sono, altresì, adottate le disposizioni e fissati i termini per il completamento degli accertamenti tecnici, ai fini della definitiva delim |
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Art. 2. - (Disciplina degli interventi)1. Per le attività di ricostruzione nei territori di cui all'articolo 1 si applicano le norme del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, Re successive modificazioni, relative alla individuazione dei criteri tecnici ed economici, agli interventi, attraverso programmi di recupero, nelle zone di particolare interesse dei centri storici dove gli edifici distrutti o danneggiati superano il 40 per cento del patrimonio edilizio, agli interventi a favore dei privati, con priorità per le abitazioni principali totalmente distrutte o totalmente o parzialmente inagibili, agli interventi per la ripresa delle attività produtt |
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Art. 2-bis - (Disposizioni sul servizio di leva e sul servizio civile sostitutivo) |
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Art. 3. - (Modifiche al decreto-legge n. 6/1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61/1998 - disposizioni varie relative a eventi calamitosi)1. Le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e del decreto del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile 28 settembre 1998, n. 499, adottato ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 12 ed i cui termini sono aggiornati con ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, si applicano fino al 31 dicembre 2000, nei limiti delle relative disponibilità finanziarie, che sono mantenute in bilancio fino alla stessa data. Le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, della citata legge n. 449 del 1997 si applicano, fino al 31 dicembre 2000 e nei limiti delle relative disponibilità finanziarie, anche per i territori di cui all'articolo 1; 2. All'articolo 2, comma 3, lettera e), del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998R, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interventi sugli edifici pubblici delle regioni e degli enti locali comprendono anche le opere strettamente necessarie per l'adeguamento degli impianti tecnici e l'abbattimento delle barriere architettoniche previsti dalla normativa vigente.». 2-bis. Al comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, dopo le parole: «servizi di agriturismo» sono aggiunte le seguenti: «, e comprende, per queste ultime, anche l'adeguamento igienico- sanitario». 2-ter. Il comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, è sostituito dal seguente: «4. I contributi di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 sono concessi, nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 15, solo ai soggetti titolari del diritto di proprietà sugli edifici alla data in cui si è verificato il danno per effetto della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, ovvero ai soggetti usufruttuari o titolari di diritti reali di garanzia, rispetto agli stessi edifici, che si sostituiscano ai proprietari nella richiesta dei contributi spettanti qualora i proprietari, per qualsiasi motivo, non esercitino tale diritto. Il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a soggetti diversi dai parenti o affini fino al quarto grado, dal locatario, dall'affittuario, dal mezzadro, dagli enti pubblici, prima del completamento degli interventi di ricostruzione o di riparazione che hanno beneficiato di tali contributi, è dichiarato decaduto dalle provvidenze ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, da versare all'entrata del bilancio dello stato». 2-quater. Al comma 5 e al comma 6 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, le parole: «del 26 settembre 1997» sono sostituite dalle seguenti: «in cui si è verificato il danno, per effetto della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997». 2-quinquies. Dopo il comma 5 dell'articolo 4 del decreto- |
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Art. 3-bis. - (Agevolazioni fiscali).1. Le domande di contributo per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili distrutti o danneggiati dagli eventi sismici e idrogeologici di cui al decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla |
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Art. 3-ter. - (Interventi a favore dei territori colpiti dagli eventi sismici del 1984 in Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio e Campania).1. I contributi concessi a favore dei soggetti privati a seguito degli eventi sismici del 29 april |
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Art. 3-quater. - (Deroghe a norme tecniche per costruzioni in zone sismiche).1. Al fine di garantire il recupero delle caratteristiche urbanistiche ed ambientali dei comparti urbani interessati, per gli interventi di ricostruzione in sito, da realizzare ai sensi del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 77 marzo 1987, n. 120, le regioni interessate possono, acquisito il parere obbligatorio del comitato tecnico-scientifico di cui all'a |
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Art. 3-quinquies. - (Misure a favore delle attività produttive danneggiate da eventi calamitosi).1. I soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, ivi compresi i soggetti mutuatari di cui all'articolo 4-quinquies del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, possono chiedere all'istituto mutuante di rinegoziare, nei limiti delle disponibilità dei fondi di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 691 del 1994, g |
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Art. 4. - (Norma di copertura)1. Per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 1 e 2, commi 1 e 2, le regioni sono autorizzate a contrarre mutui con la Banca europea per gli investimenti, il Fondo di sviluppo sociale del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti ed altri enti creditizi nazionali ed esteri, in deroga al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente, ai mutui il Dipartimento della protezione civile concorre con contributi ventennali, pari a lire 41 miliardi annui |
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Art. 5. - (Interventi urgenti in favore delle regioni Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Toscana e Piemonte colpite da eventi calamitosi.)1. Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 6 sono volte a disciplinare la ricostruzione e gli interventi infrastrutturali di emergenza nei territori della regione Campania colpiti dalle colate di fango del 5 e 6 maggio 1998 e nei territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Toscana colpiti da eventi alluvionali nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 1998 e gennaio e febbraio 1999. Esse sono, altresì, volte alla realizzazione ed al completamento degli interventi strutturali di emergenza già avviati nei territori delle regioni Emilia-Romagna e Toscana, in attuazione, rispettivamente, del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni, e del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, |
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Art. 5-bis. - (Proroga di termine).1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, Con |
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Art. 6. - (Interventi a favore dei soggetti privati delle regioni Campania, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Toscana danneggiati dalle calamità idrogeologiche del 1998 e dei primi mesi del 1999.)1. A favore dei soggetti privati e delle attività produttive danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 5, comma 1, si applicano i benefici e le modalità di cui agli articoli 4, comma 6, 5, comma 4, e 18, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni, fatte salve le misure già stabilite nelle ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile. Per i territori di cui agli articoli 1 e 5, comma 1, i benefici di cui all'articolo 4, comma 6, del medesimo decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998R, e successive modificazioni, si applicano, nei limiti delle risorse di cui agli articoli 4 e 7 del presente decreto, anche a favore del personale militare avente sede operativa nei comuni danneggiati. Per la ricostruzione degli immobili privati distrutti o da demolire nei territori dei comuni della regione Campania danneggiati dalle colate di fango del 5 e 6 maggio 1998, classificati ad elevato rischio sismico ai sensi dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2788 del 12 giugno 1998, pubblicata nel supplemento ordinario n. 112 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 146 del 25 giugno 1998, si applicano, in luogo dei benefici di cui al comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del |
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Art. 6-bis. - (Modifica all'articolo 8 del decreto-legge n. 328 del 1994, convertito, con modificazioni dalla legge n. 471 del 1994).1. Al comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazi |
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Art. 7. - (Norma di copertura)1. Per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 5, con esclusione del comma 5, e 6, le regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Toscana sono autorizzate a contrarre mutui con la Banca europea per gli investimenti, il Fondo di sviluppo sociale del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti ed altri enti creditizi nazionali ed esteri, in deroga al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente, ai mutui il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi ventennali, rispettivamente, pari a lire 4 miliardi annui per la regione Emilia-Romagna, a lire 7 miliardi annui per la regione Friuli-Vene |
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Art. 8. - (Altri interventi di protezione civile)1. Per interventi straordinari del Corpo nazionale del fuoco relativi all'attività antincendi boschivi e per il completamento del piano di potenziamento dei mezzi aerei per lo spegnimento degli incendi boschivi sono, rispettivamente, autorizzate la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, nonché la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000, e di lire 15 miliardi per l'anno 2001. All'onere complessivo di lire 20 miliardi per l'anno 1999, si provvede, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dello Stato dell'8 per mille dell'IRPEF, iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222. All'onere di lire 20 miliardi per l'anno 2000 e di lire 25 miliardi per l'anno 2001 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio finanziario 1999, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 1-bis. Per le esigenze del Corpo forestale dello Stato connesse all'attività antincendi boschivi è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione de |
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Art. 8-bis. - (Misure di sicurezza per le gallerie stradali ed autostradali).1. Allo scopo di assicurare la prevenzione di gravi calamità sono attuate misure di protezione e di miglioramento delle condizioni di sicurezza di tunnel e gallerie stradali ed autostradali. 2. Nell'ambito del Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio |
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Art. 9. - (Modifiche al decreto-legge n. 180 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 267 del 1998, in materia di rischio idrogeologico)1. Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267,è sostituito dal seguente:« 1. Entro il termine perentorio del 30 giugno 2001, le autorità di bacino di rilievo nazionale e interregionale e le regioni per i restanti bacini, adottano, ove non si sia già provveduto, piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico redatti ai sensi del comma 6-ter dell'articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, che contengano in particolare l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia, nonché le misure medesime.» 2. All'articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Entro il 31 ottobre 1999, le autorità di bacino di rilievo nazionale e interregionale e le regioni per i restanti bacini, in deroga alle procedure della legge 18 maggio 1989, n. 183, approvano piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a rischio più alto, redatti anche sulla base delle proposte delle regioni e degli enti locali. I piani straordinari devono ricomprendere prioritariamente le aree a rischio idrogeologico per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5 dell |
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Art. 9-bis. - (Atto di indirizzo e coordinamento)1. Su proposta del Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, |
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Art. 10. - (Entrata in vigore)1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della |
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