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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 21/10/2020, n. 130
D.L. 21/10/2020, n. 130
D.L. 21/10/2020, n. 130
In vigore dal 22/10/2020.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 11/10/2024, n. 145
- D.L. 02/01/2023, n. 1 (L. 24/02/2023, n. 15)
- L. 18/12/2020, n. 173 (Legge di conversione). In vigore dal 20/12/2020, in corsivo.
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Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di garantire la corretta applicazione delle disposizioni in materia di immigrazione, nel rispetto dei principi costituzionali e internazionali vigenti in materia; Ravvisata, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di modificare alcune |
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Art. 1. - Disposizioni in materia di permesso di soggiorno e controlli di frontiera1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: 0a) all’articolo 3, comma 4, quarto periodo, le parole: “, entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell’ultimo decreto emanato” sono soppresse. a) all’articolo 5: 1) dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Nei casi di cui all’articolo 38-bis, possono soggiornare nel territorio dello Stato gli studenti stranieri che sono entrati secondo le modalità e alle condizioni previste dall’articolo 4 e che sono in possesso del visto per motivi di studio rilasciato per l’intera durata del corso di studio e della relativa dichiarazione di presenza”; 2) al comma 6, dopo le parole: “Stati contraenti” sono aggiunte le seguenti: “, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”; b) all’articolo 6, dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-bis. Sono convertibili in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti, i seguenti permessi di soggiorno: a) permesso di soggiorno per protezione speciale, di cui all’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale, di cui agli articoli 10, comma 2, 12, comma 1, lettere b) e c), e 16 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251; b) permesso di soggiorno per calamità, di cui all’articolo 20-bis; c) permesso di soggiorno per residenza elettiva, di cui all’articolo 11, comma 1, lettera c-quater), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; d) permesso di soggiorno per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, di cui all’articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ad eccezione dei casi in cui lo straniero era precedentemente in possesso di un permesso per richiesta di asilo; e) permesso di soggiorno per attività sportiva, di cui all’articolo 27, comma 1, lettera p); f) permesso di soggiorno per lavoro di tipo artistico, di cui all’articolo 27, comma 1, lettere m), n) ed o); g) permesso di soggiorno per motivi religiosi, di cui all’articolo 5, comma 2; h) permesso di soggiorno per assistenza di minori, di cui all’articolo 31, comma 3. h-bis) permesso di soggiorno per cure mediche, di cui all’articolo 19, comma 2, lettera d-bis)”; c) all’articolo 11, il comma 1-ter è abrogato; |
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Art. 1-bis - Modifiche all’articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di assegnazione di beni sequestrati o confiscati1. All’articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 2. - Omissis
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Art. 3. - Disposizioni in materia di trattenimento e modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 1421. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 10-ter, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Lo straniero è tempestivamente informato dei diritti e delle facoltà derivanti dal procedimento di convalida del decreto di trattenimento in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola.”; b) all’articolo 13, comma 5-bis, dopo il dodicesimo periodo, è inserito il seguente: “Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 14, comma 2.”; c) all’articolo 14, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “A tal fine effettua richiesta di assegnazione del posto alla Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno, di cui all’articolo 35 della legge 30 luglio 2002, n. 189.”; 2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1.1. Il trattenimento dello straniero di cui non è possibile eseguire con immediatezza l’espulsione o il respingimento alla frontiera è disposto con priorità per coloro che siano considerati una minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblica o che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati di cui all’articolo 4, comma 3, terzo periodo, e all’articolo 5, comma 5-bis, nonché per coloro che siano cittadini di Paesi terzi con i quali sono vigenti accordi di cooperazione o altre intese in materia di rimpatrio, o che provengano da essi.”; 3) al comma 5: |
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Art. 4. - Disposizioni in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e dei titolari di protezione1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l’articolo 8 è sostituito dal seguente: “Art. 8 (Sistema di accoglienza). — 1. Il sistema di accoglienza per richiedenti protezione internazionale si basa sulla leale collaborazione tra i livelli di governo interessati, secondo le forme di coordinamento nazionale e regionale previste dall’articolo 16. 2. Le funzioni di prima assistenza sono assicurate nei centri di cui agli articoli 9 e 11, fermo restando quanto previsto dall’articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per le procedure di soccorso e di identificazione dei cittadini stranieri irregolarmente giunti nel territorio nazionale. 3. L’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale è assicurata, nei limiti dei posti disponibili, nelle strutture del Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.”; |
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Art. 5. - Supporto a percorsi di integrazione1. Per i beneficiari di misure di accoglienza nel Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, alla scadenza del periodo di accoglienza previsto dalle norme sul funzionamento del medesimo Sistema, sono avviati ulteriori percorsi di integrazione, a cura delle Amministrazioni competenti e nei limiti delle risorse um |
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Art. 6. - Disposizioni in materia di delitti commessi nei centri di permanenza per i rimpatri1. All’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti: |
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Art. 8. - Modifiche all’articolo 391-bis del codice penale1. All’articolo 391-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 9. - Introduzione nel codice penale dell’articolo 391-ter in materia di contrasto all’introduzione e all’utilizzo di dispositivi di comunicazione in carcere1. Dopo l’articolo 391-bis del codice penale è inserito il seguente: |
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Art. 10. - Modifiche all’articolo 588 del codice penale1. All’articolo |
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Art. 11. - Disposizioni in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento1. Al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 13: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Nei confronti delle persone che abbiano riportato una o più denunzie o siano state condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi tre anni per la vendita o la cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all’a |
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Art. 12. - Ulteriori modalità per il contrasto al traffico di stupefacenti via internet1. Al fine di rafforzare le misure di prevenzione e contrasto dei reati di cui al Titolo VIII del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, commessi mediante l’impiego di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili al pubblico, l’organo del Ministero dell’interno per la sicurezza delle telecomunicazioni, di cui all’articolo 14, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269, forma un elenco costantemente aggiornato dei siti web che, sulla base di elementi oggettivi, devono ritenersi utili |
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Art. 13. - Omissis
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Art. 14. - Clausola di invarianza finanziaria1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione delle attività previste dal presente decreto con l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a |
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Art. 15. - Disposizioni transitorie1. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla |
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Art. 16. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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