Il presente decreto-legge differisce ulteriormente al 15 luglio 2004 la validità delle attestazioni rilasciate dalle Società Organismo di Attestazione per gli esecutori di lavori pubblici. Si ricorda che analoga proroga fino al 30.4.2004 era stata disposta dall’art. 4 della L. 27.2.2004, n. 47.
La norma si limita a precisare che il termine contenuto nel citato art. 4 della L. 47/2004, fissato al 30 aprile, è differito al 15 luglio. Considerando che detto art. 4 faceva riferimento unicamente agli attestati SOA aventi scadenza anteriore al 30 aprile, un’interpretazione letterale del decreto in commento sembrerebbe far intendere che la nuova proroga non riguardi le attestazioni aventi scadenza dal 1° maggio al 15 luglio. A fare chiarezza è intervenuto un comunicato stampa del Presidente dell’Autorità di vigilanza sui LL.PP., in data 28.4.2004, il quale ha precisato che la nuova proroga riguarda anche le attestazioni scadenti dopo il 30 aprile 2004 e fino al nuovo termine fissato a15 luglio 2004.
Lo slittamento del termine consentirà alle SOA di effettuare le verifiche prescritte dalla legge senza interruzioni della validità delle attestazioni, che impedirebbero alle imprese la partecipazione alle gare.