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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 10/08/2023, n. 105
D.L. 10/08/2023, n. 105
D.L. 10/08/2023, n. 105
In vigore dal 11/08/2023.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 15/05/2024, n. 63 (L. 12/07/2024, n. 101)
- D.L. 30/12/2023, n. 215 (L. 23/02/2024, n. 18)
- L. 09/10/2023, n. 137 (legge di conversione), in vigore dal 10/10/2023
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Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre disposizioni in materia di processo penale per consentire il suo efficace svolgimento rispetto ad alcune tipologie delittuose e per rendere efficiente e sicura l’attività di intercettazione; Considerate, a ta |
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Capo I - Disposizioni in materia di processo penale |
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Art. 1. - Disposizioni in materia di intercettazioni1. Le disposizioni di cui all’articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, si applicano anche nei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 452-quaterdecies e 630 del codice penale, ovvero commessi con finalità di terrorismo o avvalendosi delle condizioni previste dall’ |
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Art. 2. - Istituzione delle infrastrutture digitali centralizzate per le intercettazioni nonché modifica alla disciplina in materia di registrazione delle spese per intercettazioni1. Al fine di assicurare i più elevati e uniformi livelli di sicurezza, aggiornamento tecnologico, efficienza, economicità e capacità di risparmio energetico dei sistemi informativi funzionali alle attività di intercettazione eseguite da ciascun ufficio del pubblico ministero, sono istituite apposite infrastrutture digitali interdistrettuali. 2. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le infrastrutture di cui al comma 1 e sono definiti i requisiti tecnici essenziali al fine di assicurare la migliore capacità tecnologica, il più elevato livello di sicurezza e l’interoperabilità dei sistemi. 3. Con ulteriore decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, sono definiti i requisiti tecnici specifici per la gestione dei dati, che assicurino l’autenticità, l’integrità e la riservatezza dei dati medesimi anche in relazione al conferimento e ai sistemi di ripristino, ed è disciplinato il collegamento telematico tra le infrastrutture di cui al comma 1 e i luoghi di ascolto presso le procure della Repubblica, garantendo il massimo livello di sicurezza e riservat |
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Art. 2-bis - Disposizioni urgenti in materia di contrasto della criminalità informatica e di cybersicurezza1. Per la medesima finalità, di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto, di assicurare i più elevati e uniformi livelli di sicurezza, aggiornamento tecnologico, efficienza ed economicità dei sistemi informativi, nonché a fini di contrasto della criminalità informatica, dopo il comma 4 dell'articolo 17 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, è inserito il seguente: «4-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, l'Agenzia trasmette al procuratore nazionale antimafia e antiterr |
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Capo II - Disposizioni in materia di processo civile |
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Art. 3. - Modifiche in materia di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni1. Sino alla data di cui all’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, in deroga |
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Capo III - Omissis
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Capo IV - Disposizioni concernenti reati in materia ambientale e altre disposizioni in materia di sanzioni penali e responsabilità delle persone giuridiche |
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Art. 6. - Modifiche agli articoli 32-quater, 423-bis e 423-ter del codice penale |
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Art. 6-bis - Omissis
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Art. 6-ter - Modifiche al codice penale, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 2311. Il comma 1 dell'articolo 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: «1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l' |
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Capo V - DISPOSIZIONI PER IL RECUPERO DALLE TOSSICODIPENDENZE E DALLE ALTRE DIPENDENZE PATOLOGICHE |
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Art. 7. - Omissis
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Art. 8. - Modifiche agli articoli 47 e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, in tema di destinazione della quota dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche1. Alla legge 20 maggio 1985, n. 222, sono apportate le seguenti modifiche: |
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Capo VI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISOLAMENTO, AUTOSORVEGLIANZA E MONITORAGGIO DELLA SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA |
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Art. 9. - Abolizione degli obblighi in materia di isolamento e autosorveglianza e modifica della disciplina del monitoraggio della situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-21. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l’ar |
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Capo VII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA |
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Art. 10. - Disposizioni in materia di cultura e di organizzazione del Ministero della cultura1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l’articolo 53 è sostituito dal seguente: «Art. 53 (Aree funzionali). — 1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni e i compiti di spettanza dello Stato nelle seguenti aree funzionali: a) tutela dei beni culturali e paesaggistici; b) gestione e valorizzazione del patrimonio culturale, degli istituti e dei luoghi della cultura; c) promozione dello spettacolo, delle attività cinematografiche, teatrali, musicali, di danza, circensi, dello spettacolo viaggiante; promozione delle produzioni cinematografiche, audiovisive, radiotelevisive e multimediali; d) promozione delle attività culturali; sostegno all’attività di associazioni, fondazioni, accademie e altre istituzioni di cultura; e) studio, ricer |
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Capo VIII - DISPOSIZIONI PER L’EFFICIENZA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE |
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Art. 11. - Disposizioni urgenti in materia di pubblica amministrazione1. Le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono trattenere in servizio, fino al 31 dicembre 2026, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, i dirigenti generali, anche apicali, dei dipartimenti o delle strutture corrispondenti secondo i rispettivi ordinamenti, con esclusione di quelli già collocati in quiescenza, che siano attuatori di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. |
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Capo IX - DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI |
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Art. 12. - Disposizioni finanziarie1. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, fatto salvo quanto previsto agli articoli 2, 5-bis e 10, non devono derivare nuovi |
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Art. 13. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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