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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 10/02/2009, n. 5
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
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- L. 23/12/2009, n. 191
- L. 23/07/2009, n. 99
- Errata corrige in G.U. 15.4.2009, n. 87
- L. 09/04/2009, n. 33 (legge di conversione), riportate in corsivo, in vigore dal 12.4.2009
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Art. 1. - Omissis
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Art. 2. - Detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici1. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati su singole unità immobiliari residenziali iniziati a partire dal 1° luglio 2008, a fronte di spese sostenute dalla predetta data, è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nel |
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Art. 3. - Effetti dei nuovi stipendi1. - 2. Omissis 3. N12 Al comma 3 dell’articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “anche avvalendosi delle strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale di cui all’articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317”. 3-bis. - 4. Omissis 4-bis. Le operazioni, effettuate ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, possono assumere qualsiasi forma, quale quella della concessione di finanziamenti, del rilascio di garanzie, dell’assunzione di capitale di rischio o di debito, e possono essere realizzate anche a favore delle imprese per finalità di sostegno dell'economia. Le predette operazioni possono essere effettuate in via diretta ovvero attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito ad eccezione delle operazioni a favore delle imprese per finalità di sostegno dell'economia, che possono essere effettuate esclusivamente attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito “nonché attraverso la sottoscrizione di fondi comuni di investimento gestiti da una società di gestione collettiva del risparmio di cui all'articolo 33 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, il cui oggetto sociale realizza uno o più fini istituzionali della Cassa depositi e prestiti Spa. Lo Stato è autorizzato a sottoscrivere, per l'anno 2010, fino a 500.000 euro di quote di società di gestione del risparmio finalizzate a gestire fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso riservati a investitori qualificati che perseguano tra i loro obiettivi quelli del rafforzamento patrimoniale e dell'aggregazione delle imprese di minore dimensione. N5 4-ter. Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa. Il contratto può anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Il contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma 4-quater ultima parte. Se il contratto prevede l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi: |
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Art. 3-bis - Estensione del regime dell’IVA per cassa ai fornitori di imprese in amministrazione straordinaria1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa autorizzazione comunitaria, possono esser |
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Art. 4. - Omissis
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Art. 5. - Rivalutazione sostitutiva immobili1. All’articolo 15, comma 20, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: «con la m |
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Art. 5-bis - Riconversione di impianti di produzione di energia elettrica1. Per la riconversione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di consentirne l’ |
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Art. 7. - Controlli fiscali1. - 3. Omissis 3-bis. All’articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni: a |
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Art. 7-bis - Omissis
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Art. 7-ter - Misure urgenti a tutela dell’occupazione1. All'articolo 2, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223 , è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il pagamento diretto ai lavoratori è disposto contestualmente all'autorizzazione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, fatta salva la successiva revoca nel caso in cui il servizio competente accerti l'assenza di difficoltà di ordine finanziario dell'impresa". 2. - 11. Omissis 12. All'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico»; b) al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) di qualsiasi settore produttivo il |
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Art. 7-quater - Patto di stabilità interno1. - 11. Omissis 12. All’articolo 11 del decreto-legge 2 |
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Art. 7-quinquies - Fondi1. Al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti ed indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell’istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, con una dotazione, per l’anno 2009, di 400 milioni di euro. 2. L’utilizzo del fondo di cui al comma 1 è disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il quale sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando ove necessario le modalità di ut |
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Art. 7-sexies - Art. 8-novies Omissis
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Art. 9. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato a |
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17/12/2024
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