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Delib. ANAC 29/03/2017, n. 328

Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nonché sul rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari. (Delibera n. 328).
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Testo del documento

 

IL CONSIGLIO DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

 

Nell'adunanza del 29 marzo 2017;

Visto l'art. 1, comma 2, lettera d), della legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. secondo cui l'Autorità nazionale anticorruzione (di seguito Autorità) esprime pareri obbligatori sugli atti di direttiva e di indirizzo, nonché sulle circolari del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;

Visto l'art. 1, comma 2, lettera e), della legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. secondo cui l'Autorità esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, allo svolgimento di incarichi esterni

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Allegato - Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nonché sul rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari.

 

L'AUTORITA'

 

Visto l'art. 1, comma 2, lettera d), della legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. secondo cui l'Autorità nazionale anticorruzione (di seguito Autorità) esprime pareri obbligatori sugli atti di direttiva e di indirizzo, nonché sulle circolari del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;

Visto l'art. 1, comma 2, lettera e), della legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. secondo cui l'Autorità esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dal comma 42, lettera l), del medesimo articolo;

Visto l'art. 1, comma 2, lettera f), della legge 6 novembre 2012, n. 190 secondo cui l'Autorità «esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure anticorruzione adottate dalle pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza amministrativa»;

Visto l'art. 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità «esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione, dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza»;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

Visto l'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui «i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attivi lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti»;

Visto l'art. 19, comma 5, lettera a), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, in base al quale l'Autorità riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all'art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 19, comma 15, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, in base al quale «le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di prevenzione della corruzione di cui all'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono trasferite all'Autorità»;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, che ha apportato modifiche in materia di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni;

Visto il Piano nazionale anticorruzione, approvato dall'Autorità con delibera n. 72 dell'11 settembre 2013 ed i successivi aggiornamenti;

Vista la determinazione n. 833 del 3 agosto 2016 recante «linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° febbraio 2016, con il quale è stato approvato il Piano di riordino dell'Autorità;

Vista la delibera n. 1196 del 23 novembre 2016 recante il «Riassetto organizzativo dell'Autorità nazionale anticorruzione a seguito dell'approvazione del Piano di riordino e delle nuove funzioni attribuite in materia di contratti pubblici e di prevenzione della corruzione e della trasparenza, e individuazione dei centri di responsabilità in base alla missione istituzionale dell'Autorità»;

Vista la delibera n. 1306 del 21 dicembre 2016 recante la «Definizione delle funzioni dell'Autorità per materia e ambiti di attività/ uffici ed attribuzione delle funzioni di coordinamento al Presidente ed ai consiglieri»;

Visto l'atto di organizzazione di II livello concernente «linee di indirizzo operative per il regolare andamento delle attività ed il raccordo funzionale in attuazione della delibera n. 1196 del 23 novembre 2016»;

Considerata la necessità di adeguare la disciplina dell'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di inconferibilità e incompatibilità alle richiamate novità legislative;

Considerata la necessità di meglio precisare, alla luce dell'esperienza formatasi nei primi due anni di attività di vigilanza, il ruolo e i poteri dell'Autorità;

Considerato che l'attività di vigilanza svolta dall'Autorità non è preordinata al puntuale accertamento di fatti ai fini dell'attivazione delle responsabilità personali, di competenza dell'autorità giudiziaria o amministrativo-contabile;

Considerato che l'attività svolta dall'Autorità ha la finalità di vigilare sul corretto conferimento degli incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti privati in controllo pubblico, nonché sull'imparzialità dei pubblici funzionari, con particolare riferimento ai conflitti di interesse e ai limiti previsti dall'

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