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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Delib. ANAC 18/11/2014, n. 146
Delib. ANAC 18/11/2014, n. 146
Delib. ANAC 18/11/2014, n. 146
Delib. ANAC 18/11/2014, n. 146
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[Premessa]IL CONSIGLIO VISTO l’articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l’Autorità “esercita poteri ispettivi mediante richiesta di noti |
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1. Natura e fondamento del potere di ordineAd una prima lettura della norma richiamata della legge n. 190 (art. 1, comma 3, in rapporto al comma 2, lettera f) dello stesso articolo), il potere di ordinare l’adozione di atti e comportamenti a singole amministrazioni appare configurato come un potere atipico, nel senso che la legge non disciplina puntualmente né i casi in cui il provvedimento di ordine può essere adottato, né le conseguenze giuridiche del provvedimento, né il relativo procedimento. In via generale e preliminare va considerato il fondamento del potere riconosciuto all’ANAC. Si tratta, in primo luogo, di un potere che esprime pienamente la funzione di vigilanza dell’Autorit&a |
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2. Il contenuto del potere di ordineSe questa è la natura del potere di ordine, ci si deve occupare di disciplinarne l’esercizio, a partire dalla individuazione di una prima tipologia di casi, per poi disciplinare il procedimento e le conseguenze del provvedimento di ordine. Si tratta di un potere di regolazione che spetta all’Autorità, proprio in quanto titolare di un potere che la legge le conferisce in modo generale. In questa direzione si possono distinguere due grandi categorie di provvedimenti con i quali l’ANAC, in quanto titolare del relativo potere, può ordinare all’amministrazione destinataria l’adozione di atti o di specifici comportamenti. 1. In primo luogo vi sono i casi in cui l’atto e il comportamento ordinato discenda da un obbligo già compiutamente definito dalla legge. 2. In secondo luogo vi sono i casi in cui la legge predetermina, ma solo par |
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3. I provvedimenti adottabiliNella prospettiva di tipizzare nella misura massima possibile i provvedimenti adottabili si possono individuare le seguenti tipologie: 1. Provvedimenti di ordine volti all’attuazione di disposizioni di legge che contengono precisi obblighi Esempio: con il provvedimento l’ANAC ordina all’amministrazione di pubblicare sul proprio sito web alcune informazioni mancanti nella sezione “Amministrazione trasparente”. Il provvedimento ordinato è già predeterminato nel suo contenuto dalla le |
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4. I presupposti del potere di ordineDa quanto si è detto si ricavano i seguenti presupposti dell’esercizio del potere di ordine di cui al comma 3 dell’art. 1 della legge n. 190: 1. l’esistenza di una rilevante/grave distanza tra la situazione accertata presso una determinata amministrazione e l’interesse pubblico alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza. La “grave dista |
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5. Il procedimento per l’adozione del provvedimento di ordineIn attuazione dei principi generali sul procedimento amministrativo stabiliti dalla legge n. 241 del 1990 è possibile in questa sede delineare alcuni principi e alcune fasi necessarie del procedimento, in rapporto alle tipologie prima individuate. 1. Provvedimenti di ordine volti all’adozione di atti e comportamenti a contenuto predeterminato dalla legge In questi casi il procedimento può essere semplificato e fondato solo all’accertamento della violazione degli obblighi di legge. L’ANAC: a) procede alla contestazione del mancato rispetto degli obblighi; b) dà un termine molto breve all’amministrazione perché presenti proprie controdeduzioni e osservazioni sui fatti contestati; c) adotta il provvedimento di ordine, restando distinto l’avvio dei provvedimenti |
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5. Amministrazioni destinatarie e individuazione del soggetto destinatario del provvedimento di ordineI provvedimenti di ordine sono previsti dalla norma di legge (art. 1, comma 3) con riferimento alle “pubbliche amministrazioni”. Successivi provvedimenti normativi e lo stesso PNA hanno poi precisato quali siano i soggetti tenuti ad adottare i Piani di prevenzione della corruzione e i Piani di trasparenza |
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6. Conseguenze della mancata ottemperanza all’ordine dell’ANACLa legge non prevede specifiche forme di sanzione in caso di mancata ottemperanza al provvedimento di ordine dell’Autorità. Ai sensi del comma 3 dell’art. 1 della legge n. 190 del 2102, il provvedimento di ordine è pubblicato sul sito dell’ANAC e sul sito dell’amministrazione destinataria. In casi particolari l’Autorità può decidere di dare altre forme di pubblicità al provvedimento adottato. L’Autorità potrà anche dare pubblicità ad ulteriori provvedimenti con i quali si solleciti l’ottemperanza al provvedimento di ordine. La pubblicità del provvedimento è la sola “sanzione” prevista, che ha effetti di natura solo “reputazionale” sugli organi dell’amministrazione destinataria del provvedimento e solo relativamente al mome |
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