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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Delib. ANAC 24/10/2018, n. 907
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PremessaNell’ambito della propria attività istituzionale, l’Autorità ha ricevuto diverse richieste di chiarimenti in ordine alle procedure da seguire per l’affidamento dei servizi legali alla luce della nuova disciplina contenuta nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito “Codice dei contratti pubblici”). L’articolo 17, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici - rubricato «Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi» - elenca alcune tipologie di servizi legali che esclude dall’ambito oggettivo di applicazione delle disposizioni codicistiche. Tale articolo non è, tuttavia, l’unica disposizione del Codice dei contratti pubblici a far riferimento ai servizi legali. L’articolo 140, contenuto nel Capo I dedicato agl |
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1. I SERVIZI LEGALI EX ARTICOLO 17, COMMA 1, LETTERA D) DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICIPossono essere ricondotti nell’elenco di cui all’articolo 17, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici esclusivamente le tipologie |
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1.1 I servizi legali di cui all’articolo 17, comma 1, lettera d), numeri 1 e 21.1.1 Rientrano nella disposizione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera d), n. 1 gli incarichi di patrocinio legale conferiti in relazione ad una specifica e già esistente lite. 1.1.2 Rientrano nella disposizione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera d), n. 2 i servizi di assistenza e consulenza legale preparatori ad un’attività di difesa in un procedimento di arbitrato, di conciliazione o giurisdizionale, anche solo eventuale. Tale consulenza legale deve essere contraddistinta da un elemento di tipo teleologico, ossia la finalità di «preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto |
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1.2 I servizi legali di cui all’articolo 17, comma 1, lettera d) n. 31.2.1 Rientrano nella disposizione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera d), n. 3 del Codice dei contratti pubblici i servizi prestati da notai relativi esclusivamente alla certificazione e |
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1.3 I servizi legali di cui all’articolo 17, comma 1, lettera d), n. 41.3.1 Rientrano nella disposizione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera d), n. 4 del Codice dei contratti pubblici i servizi legali prestati, alternativamente, da: |
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1.4 I servizi legali di cui all’articolo 17, comma 1, lettera d) n. 51.4.1 Rientrano nella disposizione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera d), n. 5 del Codice dei contratti pubbli |
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2. I SERVIZI LEGALI DI CUI ALL’ALLEGATO IX DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI2.1 Tra i servizi legali di cui all’Allegato IX del Codice dei contratti pubblici rientrano tutti i servizi giuridici che non siano esclusi a norma dell’articolo 17, comma 1, lettera d, del Codice dei contratti pubblici. I relativi affidamenti costituiscono appalti e comp |
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3. LE PROCEDURE DA SEGUIRE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LEGALI |
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3.1 L’affidamento dei servizi legali di cui all’articolo 17, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici3.1.1 Ai sensi dell’articolo 17 del Codice dei contratti pubblici sono esclusi dall’ambito di applicazione oggettiva del Codice dei contratti pubblici medesimo i servizi legali elencati alla lettera d) del richiamato articolo 17. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 4 del Codice dei contratti pubblici, applicabile ai contratti esclusi, l’affidamento dei relativi contratti pubblici avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica. 3.1.2 Ad esclusione dei principi di tutela dell’ambiente e di efficienza energetica, difficilmente riferibili a servizi di natura legale, i principi informatori degli affidamenti dei contratti esclusi dall’ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici possono essere declinati, con specifico riferimento ai servizi legali, nei termini che seguono: - Economicità: impone alle amministrazioni un uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell’esecuzione del contratto, in virtù del quale le stesse, prima dell’affidamento dell’incarico, sono tenute ad accertare la congruità e l’equità del compenso, nel rispetto dei parametri stabiliti da ultimo con decreto ministeriale 8 marzo 2018, n.37. In considerazione della natura dei servizi in questione e dell’importanza della qualità delle relative prestazioni, il risparmio di spesa non è il criterio di guida nella scelta che deve compiere l’amministrazione; tuttavia, il richiamo all’economicità implica la necessità di tener conto dell’entità della spesa e di accertarne la congruità. A titolo meramente esemplificativo nella motivazione sull’affidamento dell’incarico si può giustificare alternativamente la congruità del compenso pattuito sulla base di un confronto con la spesa per precedenti affidamenti, o con gli oneri riconosciuti da altre amministrazioni per incarichi analoghi o, ancora, con i parametri fissati nel decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, «Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”, come modificato ad opera del decreto ministeriale 8 marzo 2018, n.37, nonché di una valutazione comparativa di due o più preventivi. In quest’ultimo caso, trattandosi di servizi esclusi dall’ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici, l’amministrazione stabilisce discrezionalmente il numero di preventivi da confrontare, più confacente alle proprie esigenze, tenendo conto anche del valore economico dell’affidamento. - Efficacia: richiede la congruità degli atti posti in essere dalle amministrazioni rispetto al conseguimento dello scopo e dell’interesse pubblico cui sono preordinati |
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3.2 Le procedure di affidamento dei servizi legali di cui all’Allegato IX del Codice dei contratti pubblici3.2.1 Per i contratti di valore inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, comma 1, lettera d) e comma 2, lettera c) del Codice dei contratti pubblici i servizi legali di cui all’Allegato IX devono essere affidati secondo quanto previsto per gli affidamenti di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria dalle disposizioni del Codice dei contratti pubblici e dalle Linee Guida ANAC n. 4, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici». 3.2.2 Per i contratti di valore pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35, comma 1, lettera d) e comma 2, lettera c) del Codice dei contratti pubblici, la pubblicazione degli avvisi e dei bandi è disciplinata dagli articoli 140, per i settori speciali, e 142 per i settori ordinari. Per i restanti aspetti della procedura trovano applicazione le disposizioni del Codice dei contratti pubblici relative ai contratti di appalto di valore pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria. 3.2.3 In relazione ai requisiti di carattere generale si richiamano le indicazioni contenute al par. 3.1.6 in tema di conflitto di interessi. In caso di associazione di professionisti tali requisiti sono riferiti ai professionisti associati indicati quali esecutori delle prestazioni contrattuali, in virtù dell’articolo 34, comma 3, del d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96. In caso di società tra avvocati, detti requisiti sono riferiti ai professionisti soci indicati quali esecutori delle prestazioni contrattuali, in virtù dell’articolo 24 del d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96. 3.2.4 In considerazione della natura dei servizi legali, eseguiti per lo più con la |
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4. ENTRATA IN VIGORE4.1 Le presenti Linee guida entrano in vigore 15 (quindici) giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del |
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