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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Determ. Ag. Territorio 16/02/2005
Determ. Ag. Territorio 16/02/2005
Determ. Ag. Territorio 16/02/2005
Determ. Ag. Territorio 16/02/2005
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[Premessa]Il Direttore dell’agenzia |
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Capo I - Modalità operative per l’aggiornamento del valore medio di mercato di microzona, individuato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 |
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Art. 1. - Modalità di aggiornamento del valore medio di mercato1. Per la selezione delle microzone interessate dalla revisione parziale del classamento, prevista dall’art. 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, R il valore medio di mercato per microzona, individuato ai sensi del regolamento |
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Capo II - Modalità tecniche e operative per l’attuazione dell’art. 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 |
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Art. 2. - Individuazione delle unità immobiliari oggetto di rideterminazione della rendita1. Le unità immobiliari di proprietà privata, non dichiarate in catasto o per le quali sussistono situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali, per intervenute variazioni edilizie, sono individuate dai comuni sulla base della constatazione di idonei elementi, quali, a titolo esemplificativo, quelli rinvenibili nell’archivio edilizio comunale, nell’archivio delle licenze commerciali, ovvero nei verbali di accertamento di violazioni edilizie, nella cartografia tecnica, nelle immagini territoriali o tratti da ogni altra documentazione idonea allo scopo. In tale ambito possono essere oggetto di trattazione le richieste dei comuni riguardanti le unità immobiliari interessate: a) da interventi edilizi che abbiano comportato la modifica permanente nella destinazione d’uso, ovvero un incremento stima |
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Art. 3. - Contenuti del provvedimento per la richiesta di presentazione dell’atto di aggiornamento catastale1. La richiesta ai soggetti obbligati alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, per le ipotesi di cui all’art. 1, comma 336, della legge n. 311/2004, notificata ai sensi della vigente n |
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Art. 4. - Adempimenti a carico dei titolari di diritti reali sulle unità immobiliari1. I soggetti obbligati alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, per le ipotesi di cui all’art. 1 |
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Art. 5. - Adempimenti a carico dell’Agenzia del territorio in caso di inadempienza da parte dei soggetti interessati1. In mancanza dell’adempimento richiesto ai soggetti interessati, gli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio, decorso il termine di novanta giorni dalla notifica della richiest |
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Art. 6. - Modalità operative per lo scambio di informazioni fra Agenzia e comuni1. L’Agenzia rende disponibile una procedura per la creazione di un database informatico contenente l’elenco delle richieste inviate ai vari soggetti articolato per unità immobiliare e, per ciascun record, i seguenti dati: a) identificativo dell’unità immobiliare, quando disponibile, ovvero del terreno sul quale insiste la costruzione non dichiarata in catasto; b |
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Capo III - Disposizioni finali |
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Art. 8. - Notifica degli atti attributivi delle nuove rendite1. Gli atti attributivi delle nuove rendite, unitamente alla quantificazione degli oneri indicati al comma |
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Art. 9. - Ulteriori modalità applicative1. Ai fini della concreta applicazione del presente provvedimento, l’Agenzia del territorio ope |
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Allegato - LINEE GUIDA DELL’AGENZIA DEL TERRITORIO E DELLE RAPPRESENTANZE DELLE AUTONOMIE LOCALI AI FINI DELL’APPLICAZIONE DI SPECIFICI CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO EX Art. 1, COMMA 339, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 311 |
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PremessaLe presenti linee guida rappresentano lo strumento per garantire la migliore collaborazione tra comuni e Agenzia del territorio nel rispetto dei reciproci ruoli. |
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Criteri e modalità operative1. Il metodo previsto dall’art. 1, comma 335, della legge 311 del 2004, al fine di selezionare le microzone interessate dalla revisione parziale del classamento richiede la possibilità di determinare un rapporto tra valore medio di mercato e il corrispondente valore medio catastale relativo, sia alla singola microzona che all’insieme delle microzone comunali. Ciò al fine di selezionare la microzona che mostra una «significativa» anomalia, in termini di scostamento tra i due valori rispetto allo scostamento mediamente riscontrato per l’insieme delle microzone. Tale metodo è significativo allorché: a) sia calcolabile un valore medio del rapporto per l’insieme delle microzone e b) consenta di individuare il dato «anomalo» di cui sopra. Dal punto di vista metodologico la lettera a) è soddisfatta se le microzone valorizzate sono superiori o uguale due; la lettera b), invece, richiede che le microzone sussistenti nel territorio comunale siano almeno superiori o uguali a tre. Pertanto affinché un comune possa procedere alla selezione dell’eventuale microzona su cui svolgere la revisione parziale del classamento, occorre che il relativo territorio sia ripartito in almeno tre microzone. |
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