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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Interno 27/07/2010
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PremessaIL MINISTRO DELL'INTERNO Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma |
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Art. 1. - Campo di applicazione1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano per la progettaz |
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Art. 2. - Obiettivi1. Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le attività commerciali, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono realizzate e gestite in modo da: |
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Art. 3. - Disposizioni tecniche1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, è appro |
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Art. 4. - Applicazione delle disposizioni tecniche1. Le disposizioni riportate nella regola tecnica allegata al presente decreto si applicano alle attività commerciali di cui all'art. 1 del presente decreto di nuova realizzazione. Non sussiste l'obbligo di adeguamento alla regola tecnica allegata al presente decreto per le attività commerciali esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ove si configuri una delle seguenti situazioni: a) sia stato rilasciato il certificato di prevenzione incendi, o ne sia regolarmente in cors |
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Art. 5. - Commercializzazione CE1. Possono essere impiegati nel campo di applicazione del presente decreto i prodotti regolamentati dalle disposizioni comunitarie applicabili ed a queste conformi. 2. Gli estintori portatili, gli estint |
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Art. 6. - Centri commerciali1. Per i centri commerciali aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del pre |
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Art. 7. - Disposizioni finali1. Le disposizioni di prevenzione incendi emanate in materia e, in particolare, con la circolare n. 75 del 3 lu |
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ALLEGATO - REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI CON SUPERFICIE LORDA SUPERIORE A 400 MQ. |
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1. GENERALITÀ1.1 Termini, definizioni e tolleranze dimensionali Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda al D.M. 30/11/1983 (G.U. n. 339, del 12/12/1983) e successive modifiche ed integrazioni. Ai fini della presente regola tecnica si definisce: a. CORRIDOIO CIECO: corridoio o porzione di corridoio dal quale sia possibile l'esodo in un'unica direzione. La lunghezza del corridoio cieco va calcolata dall'inizio dello stesso fino all'incrocio con un corridoio dal quale sia possibile l'esodo in almeno due direzioni o fino al più prossimo luogo sicuro o via di esodo verticale. b. |
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2. UBICAZIONE2.1 Generalità Le attività commerciali devono essere ubicate nel rispetto delle distanze di sicurezza, stabilite dalle disposizioni vigenti, da altre attività che comportino rischi di esplosione od incendio. Possono essere ubicate: a) in edifici di tipo isolato; b) in edifici di tipo misto. Qualora in essi si svolgano attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, queste ultime devono essere limitate a quelle di cui ai punti 43 (limitatamente ad archivi), 64, 83, 84, 87, 89, 90, 91, 92, 94, e 95 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982), fermo restando l'osservanza delle vigenti disposizioni di prevenzione incendi per le specifiche attività. |
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3. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE3.1 Resistenza al fuoco Le strutture portanti e gli elementi di compartimentazione dell’attività commerciale devono garantire rispettivamente requisiti di resistenza al fuoco R e REI/EI non inferiori a quelli riportati nella seguente tabella 1: Tabella 1 - Requisiti minimi di resistenza al fuoco delle strutture portanti e degli elementi di compartimentazione
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4. MISURE PER IL DIMENSIONAMENTO DELLE VIE ESODO4.1 Densità di affollamento 1) Attività commerciali al dettaglio: A) aree adibite alla vendita settore alimentare o misto: - 0,4 persone/m² per attività con superficie di vendita fino a 2500 m² - 0,2 persone /m² per attività con superficie di vendita superiore a 2500 m²; B) aree adibite alla vendita settore non alimentare 0,2: persone/m² C) aree adibite ad uffici e servizi: persone dichiarate dal titolare + 20%. 2) Attività commerciali all’ingrosso: A) aree adibite alla vendita 0,1 persone/m²; B) aree adibite ad uffici e servizi: persone dichiarate dal titolare + 20%. 3) Negozi specialistici che trattano una specifica gamma merceologica (non alimentare) con superficie di vendita non superiore a 1000 m²: 0,1 persone/m². Nei centri commerciali l’affollamento complessivo è determinato sommando quello previsto nelle singole attività commerciali, applicando le densità di affollamento in funzione del settore di vendita (alimentare/misto o non alimentare), e considerando per le parti comuni frequentate dal pubblico una densità di affollamento non inferiore a 0,2 persone/m². Per le aree adibite a ristorazione si applica una densità di affollamento di 0,7 persone/m²; per tali aree, qualora l’affollamento superi le 200 persone, almeno la metà delle uscite di sicurezza deve immettere direttamente all’esterno dell’attività commerciale su spazio scoperto, ovvero su luogo sicuro dinamico anche facente parte del sistema di vie di esodo dell’attività commerciale. Ferme restando le necessarie autorizzazioni, qualora nell’ambito della attività commerciale siano previste aree per mostre, esposizioni, manifestazioni varie di intrattenimento a carattere temporaneo con capienza superiore a 100 persone, valore determinato considerando una densità di affollamento di 1,2 persone/m², il dimensionamento delle vie di esodo deve tener conto di tale affollamento in aggiunta a quello stabilito per le superfici di vendita. |
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5. AREE ED IMPIANTI A RISCHIO SPECIFICO5.1 Generalità Gli impianti tecnologici devono essere realizzati a regola d’arte e secondo le norme tecniche vigenti e devono essere intercettabili da posizioni segnalate e facilmente accessibili. 5.2 Classificazione Le aree a rischio specifico sono così classificate. - spazi per depositi (5.3) - impianti di produzione calore (5.4) - impianti di ventilazione/condizionamento (5.5) 5.3 Spazi per depositi 5.3.1 Depositi di liquidi combustibili, infiammabili e di g.p.l. I depositi di liquidi infiammabili e combustibili, nelle confezioni originali, devono essere ubicati in locali appositi rispondenti alle specifiche norme di prevenzione incendi in vigore. La vendita al pubblico di fluidi combustibili e di prodotti contenuti in recipienti a pressione per uso domestico (insetticidi, prodotti spray in genere, cosmetici, alcooli in concentrazione superiore a 60 % in volume, oli lubrificanti, ecc.) è consentita alle seguenti prescrizioni: a) tali prodotti devono essere esposti al pubblico esclusivamente nei relativi contenitori originali sigillati e deve essere imposto il divieto di travaso; b) al personale addetto devono essere fornite istruzioni al fine di evitare perdite di prodotti e di intervenire tempestivamente in caso di spargimenti accidentali. Il quantitativo complessivo in vendita di tali prodotti non deve essere superiore a 600 kg; di questi il quantitativo di prodotti con punto di infiammabilità inferiore a 21 °C, non deve essere superiore a 200 kg. I depositi di g.p.l., nei recipienti portatili originali, devono essere ubicati in locali appositi rispondenti alle specifiche norme di prevenzione incendi in vigore. La vendita al pubblico di g.p.l. in piccoli recipienti portatili del tipo «da campeggio» può essere consentita esclusivamente in compartimenti monopiano fuori terra, non sovrastanti altri locali, alle seguenti condizioni: a) i recipienti devono avere capacità singola non superiore a 5 kg; |
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6. IMPIANTI ELETTRICI6.1 Generalità Gli impianti elettrici devono essere realizzati ed installati in conformità alla Legge n. 186 del 01.03.1968. Ai fini della prevenzione degli incendi, devono avere le seguenti caratteristiche: - non costituire causa primaria di incendio o di esplosione; - non fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi; - il comportamento al fuoco della membratura deve essere compatibile con la specifica destinazione d’uso dei singoli locali; |
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7. MEZZI ED IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI7.1 Generalità Le apparecchiature e gli impianti di estinzione degli incendi devono essere realizzati ed installati a regola d'arte, conformemente alle vigenti norme di buona tecnica e a quanto di seguito indicato. 7.2 Estintori Le attività commerciali devono essere dotate di un adeguato numero di estintori portatili, di tipo omologato, distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere e in prossimità delle uscite; devono essere ubicati in posizione facilme |
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8. IMPIANTI DI RIVELAZIONE, SEGNALAZIONE E ALLARME8.1 Generalità Nelle attività commerciali tutte le aree devono essere protette da impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi, progettato, installato, collaudato e gestito secondo le norme di buona tecnica vigenti, in grado di rilevare e segnalare a distanza un principio di incendio. L’impianto deve anche essere corredato di se |
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9. SEGNALETICA DI SICUREZZADeve essere installata la segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendio, conforme al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che indichi: |
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10. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIOL’organizzazione e la gestione della sicurezza deve rispondere ai criteri contenuti nel decreto del Ministero dell’interno 10 marzo 1998 (S.O.G.U. n. 81, del 7 aprile 1998) e per i centri commerciali deve essere di tipo unitaria. Ai fini del necessario coordinamento delle operazioni di emergenza, deve essere predisposto un apposito locale o punto di gestione delle emergenze commisurato alla complessità della attività commerciale. Nell&rs |
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