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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Interno 23/12/2015
D. Min. Interno 23/12/2015
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[Premessa]IL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Visto l'art. 3 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di seguito TULPS, ed il relativo regolamento di esecuzione del 6 maggio 1940, n. 635; Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559 e in particolare l'art. 2, comma 8; Visto il decreto-legge 31 g |
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Art. 1. - Definizioni1. Ai sensi del presente decreto si intende per: a) “ANPR”: l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, di cui all'articolo 62 del CAD; b) “Autenticazione in rete”: l'identificazione informatica tramite la CIE, ai sensi dell'articolo 64 del CAD, finalizzata all'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni; c) “CA Autenticazione”: la struttura di Certification Authority del CNSD che emette i certificati di autenticazione in rete, componente della piattaforma e dell'infrastruttura per l'emissione della CIE; d) “CAD”: il Codice dell'Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche; e) “Cartellino elettronico&rdquo |
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Art. 2. - Oggetto1. Il presente decreto definisce le procedure di emissione della CIE determinando le |
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Art. 3. - Caratteristiche della CIE1. La CIE ha le caratteristiche grafiche previste dal modello di cui all'allegato A. Tale modello è aggiornato con decreto direttoriale del Ministero dell'interno, sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale e il Garante per la protez |
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Art. 4. - Presentazione della richiesta della CIELa richiesta di rilascio della CIE è presentata dal cittadino (o dai genitori o tutori in caso di minore) presso l'ufficio anagrafico del Comune di residenza o di dimora, ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, o presso il Consolato se cittadino italiano residente all'estero ed iscritto in ANPR |
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Art. 5. - Acquisizione dei dati del richiedente la CIE1. Per il rilascio della CIE, il Comune o il Consolato effettua l'acquisizione delle seguenti informazioni del richiedente: a) elementi biometrici pr |
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Art. 6. - Consegna della CIE1. La consegna della CIE e della seconda parte dei codici PIN/PUK associati ad essa a |
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Art. 7. - Interdizione dell'operatività della CIE1. In caso di furto o smarrimento, il cittadino effettua il blocco della propria CIE |
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Art. 8. - Cartellino elettronico1. Il cartellino elettronico, conservato da SSCE, contiene le informazioni anagrafich |
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Art. 9. - Soggetti coinvolti1. Le funzioni per lo svolgimento delle attività di produzione, distribuzione, |
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Art. 10. - Funzioni del Ministero dell'interno1. Il Ministero dell'interno, Dipartimento per gli Affari interni e territoriali - Direzione centrale per i servizi demografici, assicura il supporto necessario ai Comuni, ai Consolati e alle Questure per il corretto espletamento delle attività connesse all'attuazione del presente decreto mettendo a disposizione, avendone la responsabilità, l'infrastruttura informatica ubicata nel CNSD che com |
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Art. 11. - Funzioni dei Comuni e dei Consolati1. I Comuni e i Consolati identificano il soggetto richiedente la CIE e, nel rispetto |
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Art. 12. - Funzioni di IPZS1. IPZS mette a disposizione del CNSD la piattaforma e l'infrastruttura, di cui all'articolo 2, descritta nell'allegato B, assicurandone la realizzazione, la manutenzione e la conduzione operativa. 2. Per lo svolgimento delle attività connesse all'attuazione del presente decreto, IPZS fornisce al CNSD ed al person |
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Art. 13. - Commissione interministeriale permanente della CIE1. La Commissione di cui all'articolo 9, comma 2: a) supporta il Ministero dell'interno nella definizione del piano di graduale avvio del rilascio della CIE presso Comuni e Consolati; b) verifica lo stato di avanzamento del progetto nei diversi ambiti e aspetti; c) definisce le modalità di adozione degli standard tecnologici, delle linee guida e delle specifiche tecniche e delle eventuali funzionalità aggiuntive, sentito il Garante per la protezione dei dati |
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Art. 14. - Piano di graduale rilascio della CIE1. I Comuni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, emettono la carta d'identità elettronica ai sensi del |
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Art. 15. - Trattamento dei dati personali1. Ai fini della produzione, del rilascio e della gestione della CIE, il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto delle disposizion |
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Art. 16. - Donazione di organi e tessuti1. Il cittadino maggiorenne, in sede di richiesta al Comune di rilascio della CIE, ha facoltà di indicare il proprio conse |
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Art. 17. - Emissione della CIE da parte dei Consolati1. I Consolati sono autorizzati all'emissione della CIE per i cittadini italiani resi |
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Art. 18. - Abrogazioni e norme transitorie1. Il presente decreto sostituisce integralmente il decreto ministeriale 8 novembre 2 |
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Art. 19. - Clausola di invarianza finanziariaLe attività del presente decreto saranno realizzate con le risorse umane, stru |
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Allegato AParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato B - Caratteristiche Tecniche della CIE, Processo di emissione, Infrastruttura tecnologica e organizzativa1. Introduzione Nel presente allegato sono descritte le caratteristiche tecniche della Carta d'Identità Elettronica, il processo di emissione nonché i requisiti di sicurezza adottati, al fine di garantire: a) la sicurezza del nuovo documento, per ridurre i rischi di contraffazioni, falsificazioni, clonazioni e furti; b) la sicurezza del processo di emissione; c) l'integrità, la certificazione e la riservatezza dei dati gestiti nell'ambito del processo di emissione e di quelli contenuti nel documento; d) l'accesso sicuro ai servizi erogati on line. 2. Infrastruttura organizzativa del processo di emissione Nel processo di emissione della CIE intervengono gli Enti titolari o responsabili delle relative fasi, descritte nel paragrafo 4 che utilizzano, o rendono disponibili, le infrastrutture tecnologiche di cui al paragrafo 6. 3. Pianificazione del fabbisogno delle CIE da emettere Il Ministero dell'interno stima il fabbisogno annuale dei documenti da emettere e trasmette l'informazione, in modalità telematica, al Ministero dell'economia e delle finanze che ne autorizza la produzione all'IPZS. 4. Il processo di emissione 4.1. Presentazione della richiesta della CIE Ai fini della presentazione della richiesta del documento, il cittadino (o i genitori o i tutori in caso di minori) deve recarsi presso l'ufficio anagrafico del Comune di residenza o di dimora, ai sensi dell'articolo 3 del TULPS, o presso il Consolato se cittadino italiano residente all'estero ed iscritto in ANPR . La richiesta può essere presentata: a) in caso di primo rilascio; b) in caso di smarrimento o furto della CIE o della carta d'identità in corso di validità, previa presentazione della relativa denuncia; c) in caso di deterioramento della CIE o della carta d'identità in corso di validità, previa verifica del relativo stato da parte dell'Ufficiale di anagrafe; d) in caso di scadenza della CIE o della carta d'identità. Il cittadino (o i genitori o i tutori in caso di minori) può prenotare la richiesta di rilascio della CIE collegandosi al CIEOnline secondo le modalità indicate sul Portale. Al momento della richiesta il Comune o il Consolato provvede al ritiro del documento di identificazione in possesso del cittadino, lo distrugge, redige apposito verbale e ne dà comunicazione, in modalità telematica, al Magazzino Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze. 4.2. Identificazione del richiedente e avvio della procedura di rilascio Gli operatori dei Comuni e dei Consolati accedono al sistema CIEOnline secondo modalità di autenticazione forte basata sull'uso di smart card. Verificata l'identità del richiedente nei modi stabiliti dalla legge, essi creano una richiesta di rilascio della CIE attraverso le apposite postazioni collegate con il sistema CIEonLine. Inserito il codice fiscale del richiedente, il CIEOnline provvede alla sua verifica e all'estrazione dei dati anagrafici del cittadino presso l'ANPR. 4.3. Verifica dei dati del richiedente Il sistema CIEonLine, a fronte della richiesta inserita dal Comune o Consolato, effettua in tempo reale la verifica dell'assenza di eventuali motivi ostativi al rilascio attraverso il sistema di servizi per il circuito di emissione della CIE (SSCE). In caso di esito positivo il sistema CIEonLine comunica al Comune o al Consolato il numero della pratica, dando indicazione di procedere con la successiva fase di acquisizione dei dati del richiedente. In caso di esito negativo, il sistema CIEonLine interrompe la procedura segnalando al Comune o al Consolato le anomalie riscontrate e le eventuali azioni correttive. 4.4. Acquisizione dei dati del richiedente A fronte dell'esito positivo delle verifiche dei dati del richiedente, di cui al paragrafo precedente, il Comune o il Consolato procede, nell'ordine, all'acquisizione dei seguenti dati: a) i dati biometrici primari; b) i dati biometrici secondari (secondo quanto previsto dal D.L.70/2011); c) |
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