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D. Min. Economia e Fin. 25/07/2023

Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42».
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Prremessa

 

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Visto il comma 2, dell'art. 3-bis, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che la Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali «ha il compito di promuovere l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali, esclusi gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, e di aggiornare gli allegati al titolo I del presente decreto in relazione al processo evolutivo delle fonti normative che concorrono a costituirne il presupposto e alle esigenze del monitoraggio

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Art. 1. - Allegato 4/1 - Principio contabile applicato concernente la programmazione

1. Al principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al paragrafo 4.2, le parole «e delle performances» sono eliminate;

b) al paragrafo 8.2., le parole «della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse umane e strumentali» sono sostituite dalle seguenti «della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse finanziarie e strumentali»;

c) al paragrafo 8.2., le parole «dalla programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale» sono sostituite dalle seguenti «dalla programmazione delle risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale a livello triennale e annuale entro i limiti di spesa e della capacità assunzionale dell'ente in base alla normativa vigente»;

d) al paragrafo 8.2., le parole «delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio» sono sostituite dalle seguenti «delle opere pubbliche, delle risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale entro i limiti di spesa e della capacità assunzionale dell'ente in base alla normativa vigente, e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio»;

e) al paragrafo 8.2., le parole «Per ogni programma devono essere definite le finalità e gli obiettivi annuali e pluriennali che si intendono perseguire, la motivazione delle scelte effettuate ed individuate le risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso destinate» sono sostituite dalle seguenti «Per ogni programma devono essere definite le finalità e gli obiettivi annuali e pluriennali che si intendono perseguire, la motivazione delle scelte effettuate ed individuate le risorse finanziarie e strumentali ad esso destinate»;

f) al paragrafo 8.2., le parole «La Parte 2 della SeO comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio.» sono sostituite dalle seguenti «La Parte 2 della SeO comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, patrimonio e delle risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale entro i limiti spesa e della capacità assunzionale dell'ente in base alla normativa vigente.»;

g) al paragrafo 8.2., le parole «La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.» sono sostituite dalle seguenti «La programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni previsti dal DUP, da destinare ai fabbisogni di personale è determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi. La programmazione di tali risorse finanziarie costituisce il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e l'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito della sezione Organizzazione e capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113»;

h) al paragrafo 8.4., le parole «programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4 del decreto legislativo n. 30 marzo 2001, n. 165» sono sostituite dalle seguenti «programmazione delle risorse finanziare da destinare al fabbisogno di personale a livello triennale e annuale entro i limiti di spesa e della capacità assunzionale dell'ente in base alla normativa vigente»;

i) al paragrafo 9.3, le parole «l) il prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica» sono eliminate;

j) alla fine del paragrafo 9.3. sono inserite le seguenti parole «Per favorire l'approvazione del bilancio di previsione entro i termini previsti dalla legge, gli enti locali adottano il processo di bilancio definito nei seguenti paragrafi.»;

k) dopo il paragrafo 9.3. sono inseriti i seguenti paragrafi:

9.3.1 Il processo di bilancio degli enti locali

Il processo di bilancio degli enti locali diversi da quelli considerati nei paragrafi successivi (9.3.2 - 9.3.4) è avviato entro il 15 settembre di ciascun esercizio con l'invio ai responsabili dei servizi:

dell'atto di indirizzo per la predisposizione delle previsioni di bilancio, elaborato in coerenza con le linee strategiche ed operative del DUP (anche se non ancora approvato dal Consiglio) e tenuto conto dello scenario economico generale e del quadro normativo di riferimento vigente, predisposto dall'organo esecutivo con l'assistenza del segretario comunale e/o del direttore generale ove previsto;

dello schema del bilancio di previsione a legislazione vigente e ad amministrazione invariata (cd. bilancio tecnico) predisposto dal responsabile del servizio finanziario.

Il c.d. bilancio tecnico è costituito da:

a) i prospetti del bilancio riguardanti le previsioni delle entrate e delle spese riferiti almeno al triennio successivo, il prospetto degli equilibri e almeno gli allegati relativi al fondo pluriennale vincolato e al fondo crediti di dubbia esigibilità, per la cui definitiva elaborazione è richiesta la collaborazione dei responsabili dei servizi;

b) l'elenco dei capitoli distinti per centri di responsabilità riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio di previsione destinato ad essere successivamente inserito, con gli obiettivi generali di primo livello, nel piano esecutivo di gestione (PEG). Il responsabile del servizio finanziario valuta se articolare l'elenco dei capitoli anche per assessorati;

c) i dati contabili della nota di aggiornamento al DUP, se risulta la necessità di integrare o modificare il DUP.

Il responsabile del servizio finanziario predispone il bilancio tecnico e lo trasmette ai responsabili dei servizi dell'ente con la richiesta di proporre le previsioni di bilancio di rispettiva competenza ai sensi dell'art. 153, comma 4, del TUEL, anche in assenza degli atti di indirizzo dell'organo esecutivo.

Il bilancio tecnico e la documentazione trasmessa ai responsabili dei servizi sono inviati anche all'organo esecutivo, al segretario comunale e al direttore generale ove previsto.

Al fine di favorire la predisposizione delle previsioni di bilancio, il responsabile del servizio finanziario trasmette ai responsabili dei servizi anche le necessarie informazioni di natura contabile. Se nel corso dell'elaborazione del bilancio tecnico emergono squilibri di bilancio, il responsabile del servizio finanziario ne dà immediatamente notizia all'organo esecutivo, al segretario comunale e al direttore generale ove previsto, con la richiesta di individuare gli interventi da inserire nella nota di aggiornamento al DUP e nel bilancio di previsione per compensare gli squilibri, attraverso maggiori entrate e/o minori spese. A tal fine il responsabile del servizio finanziario segnala i possibili interventi da adottare per riequilibrare il bilancio (ad esempio l'aumento di imposte e tasse, il potenziamento della lotta all'evasione, il miglioramento della riscossione delle entrate, la riduzione di spese non ricorrenti fornendone l'elenco con i relativi stanziamenti).

In assenza di indirizzi dell'organo esecutivo, il responsabile del servizio finanziario predispone in ogni caso il bilancio tecnico in equilibrio, riducendo in primo luogo gli stanziamenti delle spese non ricorrenti non impegnate e, a seguire, delle spese ricorrenti non contrattualizzate non riguardanti le funzioni fondamentali dell'ente.

Gli interventi di riduzione della spesa previsti nel bilancio tecnico sono descritti nella documentazione inviata ai responsabili dei servizi con la richiesta di segnalare le criticità derivanti dai tagli e di proporre ulteriori interventi da sottoporre all'organo esecutivo.

Sulla base del DUP, degli atti di indirizzo e della documentazione ricevuta, entro il 5 ottobre i responsabili dei servizi predispongono e comunicano al responsabile del servizio finanziario le previsioni di entrata e di spesa di competenza inviando proposte di integrazione e modifica del bilancio tecnico, unitamente alle indicazioni per la predisposizione dell'eventuale nota di aggiornamento al DUP (dati statistici, dati relativi alla modalità di gestione dei servizi - scadenze affidamenti, pror

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Art. 2. - Allegato 4/2 - Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria

1. Al Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al paragrafo 3.2, dopo le parole «in cui scade il credito» sono inserite le seguenti parole «, nel rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria definito dal paragrafo n. 16 dell'allegato n. 1 al presente decreto. Nei casi espressamente previsti dalla legge e dai principi contabili è ammesso l'accertamento “per cassa”, a seguito della riscossione delle entrate con imputazione all'esercizio in cui l'entrata è stata riscossa, o secondo le modalità espressamente disciplinate dai principi contabili, quali quelle previste dal paragrafo 3.7.5 per le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti, accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto.

L'accertamento per cassa è effettuato sulla base di tutte le entrate effettivamente riscosse, sia nel conto di tesoreria principale, sia nei conti correnti bancari e postali intestati all'ente dedicati alla riscossione di specifiche entrate.

Nel corso della gestione le entrate riscosse nei conti bancari e postali possono essere accertate per cassa anche in occasione del periodico riversamento nel conto di tesoreria principale. In ogni caso, al fine di garantire la completa registrazione delle entrate di competenza dell'esercizio, le entrate giacenti nei conti postali e bancari intestati all'ente alla data del 31 dicembre che non sono già state accertate per competenza, devono essere accertate per cassa, con imputazione all'esercizio in cui sono state riscosse, anche se saranno riversate al conto di tesoreria nell'esercizio successivo. Si tratta pertanto delle entrate riscosse nei conti postali e bancari intestati all'ente alla data del 31 dicembre, successivamente all'ultimo riversamento al conto di tesoreria effettuato nell'anno, che saranno riversate al conto di tesoreria all'inizio del nuovo esercizio. La reversale di incasso di tali entrate è emessa nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 4.3»;

b) al paragrafo 3.20-bis, le parole «per le anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, co

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Art. 3. - Allegato 4/3 - Principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria

1. Al paragrafo 6.2, lettera d), del principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (6), sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «Nel piano dei conti» sono sostituite dalle seguenti «Nell'attivo dello Stato»;

b) le parole «Assegni» sono eliminate;

c) dopo le parole «- Denaro e valori in cassa» inserire le seguenti «- Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente.»;

d) le parole «Le disponibilità liquide sono articolate nelle seguenti voci: conto di tesoreria (distinto in istituto tesoriere e presso la Banca d'Italia), altri depositi bancari e postali, Cassa (la voce “cassa” è attivata in eventuali bilanci infrannuali).» sono eliminate;

e) le parole «Considerato che la voce del piano dei conti patrimoniale “istituto tesoriere” registra indistintamente i movimenti nel conto di tesoreria bancario e nella contabilità speciale di TU, la ripartizione del conto tra le due voci del piano dei conti patrimoniale è effettuata sulla base di dati extra-contabili. Nell'Attivo dello Stato patrimoniale le disponibilità liquide sono rappresentate dal saldo dei depositi bancari, postali e dei conti accessi presso la Tesoreria Statale intestati all'amministrazione pubblica alla data del 31 dicembre. Per un principio di sana gestione, alla fine dell'esercizio le disponibilità giacenti presso i conti correnti e di deposito postali o riguardanti i fondi economali, intestati all'ente devono confluire nel conto principale di tesoreria intestato all'ente.» sono sostituite dalle seguenti «Considerato che nel corso dell'esercizio la voce del piano dei conti patrimoniale 1.3.4.01.01.01 “istituto tesoriere” registra indistintamente i movimenti nel conto di tesoreria bancario e nella contabilità speciale di TU, l'ammontare delle giacenze del conto di TU presso la Banca d'Italia è rilevato distintamente solo alla data del 31 dicembre stornando il conto 1.3.4.01.01.01 “Istituto tesoriere/cassiere” ed accreditando il conto 1.3.4.01.03.01 “Conto di Tesoreria Unica presso la Banca d'Italia” dell'importo corrispondente alle giacenze del conto di TU acceso presso la Banca d'Italia. All'inizio di ciascun esercizio, con operazione inversa alla precedente, le giacenze del conto di TU presso la Banca d'Italia sono riattribuite al conto 1.3.4.01.01.01 “Istituto tesoriere/cassiere” che nel corso dell'esercizio rileva tutti i movimenti del conto di tesoreria dell'ente (rinvio all'esempio n. 23).»;

f) le parole «Nel caso in cui, alla fine dell'esercizio, l'ente risulti in anticipazione di tesoreria, le disponibilità liquide presentano un importo pari a zero» sono sostituite dalle seguenti «Nel caso in cui, alla fine dell'esercizio, l'ente risulti in anticipazione di tesoreria, il conto “Istituto tesoriere/cassiere” presenta un importo pari a zero»;

g) le parole «tassa vincolata» sono sostituite dalle seguenti «cassa vincolata»;

h) le parole «la contabilità economico patrimoniale deve rileva distintamente» sono sostituite dalle seguenti «la contabilità economico patrimoniale rileva distintamente»;

i) dopo le parole «Istituto tesoriere per fondi destinati alla sanità a Istituto tesoriere» sono inserite le seguenti «La voce dello Stato patrimoniale “Altri depositi bancari e postali” indica il saldo di tutti i conti correnti e di deposito intestati all'ente diversi dal conto di tesoreria principale, classificati nelle seguenti tipologie:

1) conti bancari e postali dedicati alla riscossione di specifiche entrate, le cui giacenze sono periodicamente riversate al conto di tesoreria principale, secondo le modalità previste dal regolamento di contabilità o dall'art. 1, comma 790 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (per le entrate tributarie riscosse su conti bancari dedicati). Ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 4.1 dell'allegato 4/2 il servizio economico finanziario registra tali riscossioni, quando sono riversate nel conto di tesoreria principale a seguito dell'emissione dei relativi ordinativi di incasso. Al fine di garantire la corretta registrazione delle disponibilità liquide dell'ente nello Stato patrimoniale, le eventuali giacenze presso tali conti alla data del 31 dicembre sono registrate in contabilità economico patrimoniale imputandole alle voci del piano dei conti patrimoniale 1.3.4.02.01.01.001 “Depositi bancari” e 1.3.4.02.02.01.001 “Depositi postali”. A tal fine, è necessario identificare gli ordinativi di incasso riguardanti il riversamento al conto di tesoreria delle giacenze al 31 dicembre nei conti postali e bancari, per distinguerli dagli ordinativi di incasso riguardanti il riversamento delle giacenze alle altre date contabili. Agli ordinativi di incasso riguardanti il riversamento delle giacenze al 31 dicembre sono correlate:

a) le registrazioni della riscossione dei crediti/residui attivi nei conti postali/bancari al 31 dicembre;

b) le registrazioni della riduzione dei conti correnti postali e dell'incremento del conto di tesoreria alla data del riversamento (rinvio all'esempio n. 22).

Agli ordinativi di incasso riguardanti il riversamento delle giacenze alle date diverse dal 31 dicembre sono correlate le ordinarie registrazioni riguardanti la riscossione dei crediti/residui attivi nel conto di tesoreria.

2) conti bancari e postali eventualmente aperti per la gestione dei fondi economali e delle carte aziendali secondo le modalità previste dai regolamenti dell'ente, contabilizzati nel corso dell'esercizio nel rispetto dei paragrafi 6.4 e 7.1 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011 e dell'esempio n. 9 dell'allegato 4/3 al decreto legislativo n. 118 del 2011. Per un principio di sana gestione, alla fine dell'esercizio le eventuali disponibilità riguardanti tali fondi devono confluire nel conto principale di tesoreria;

3) altri conti bancari e di deposito aperti nel rispetto della legge e dei principi contabili, quali i conti intestati all'ente presso la Cassa depositi e prestiti S.p.a., nei quali sono depositati i finanziamenti erogati da tale istituto finanziario, in attesa di essere utilizzati per pagare le spese degli investimenti cui i finanziamenti si riferiscono (si rinvia all'esempio n. 8 del presente allegato e al paragrafo 3.18 e all'esempio n. 8 dell'allegato 4/2).

La voce dell'attivo patrimoniale “Denaro e valori in cassa” è attivata solo in eventuali bilanci infrannuali, in quanto per un principio di sana gestione, alla fine dell'esercizio tutte le disponibilità liquide dell'ente devono confluire nel conto principale di tesoreria intestato all'ente. Gli eventuali incassi al 31 dicembre, nel caso risulti oggettivamente impossibile versarli al conto di tesoreria principale entro la fine dell'anno sono registrati con modalità analoghe a quelle previste per le riscossioni al 31 dicembre nei conti bancari e postali dedicati alla riscossione di specifiche entrate.

La voce dell'attivo patrimoniale “Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente” indica il saldo presso eventuali altri conti della tesoreria statale intestati all'ente, quali i conti di tesoreria centrale o le contabilità speciali, diversi dai conti di TU (tesoreria unica). Non sono conti presso la tesoreria statale intestati all'ente i conti intestati a commiss

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Art. 4. - Allegato 6 - Piano dei conti integrato

1. Al modulo finanziario del piano dei conti integrato di cui all'allegato n. 6/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono inseriti i seguenti codici:

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Art. 5. - Allegato 9 - Schema di bilancio di previsione

1. Allo schema di bilancio di previsione di cui all'allegato 9 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono apportate le seguenti modifiche:

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Art. 6. - Allegato 10 - Schema di rendiconto

1. Allo schema di rendiconto di cui all'allegato 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al prospetto concernente il «Conto del bilancio - Gestione delle entrate», dopo la voce «FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE(1)» è inserita la seguente «FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE(1)»;

b) al prospetto concernente il «Conto del bilancio - Gestione delle entrate», dopo la voce «- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidi

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Art. 7. - Allegato 14 - Elenco delle missioni, programmi, macroaggregati e titoli di spesa

1. Nella parte seconda dell'allegato 14 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella Descrizione del Programma 01 della Missione 08, dopo le parole «(piazze, aree pedonali).» sono inserite le seguenti «Comprende anche le spese per l'erogazione di contributi a cittadini, imprese e a altri soggetti destinati al consolidamento di edifici e manufatti per la protezione da calamità.»

b) nella Descrizione del Programma 01 della Missione 09, sono eliminate le parole «alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico,» e le parole «, al monitoraggio de

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Allegato 1

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