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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Economia e Fin. 11/08/2017
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[Premessa]IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL’INTERNO E IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli |
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Art. 1. - Allegato 4/2 - Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria1. Al paragrafo 9.1 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al decreto legislativo 23 |
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Art. 2. - Allegato 4/4 - Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato1. Al Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato di cui all’allegato 4/4 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al paragrafo 1, le seguenti parole «Il bilancio consolidato di un gruppo di enti e società che fa capo ad un’amministrazione pubblica non consente - contemporaneamente - di rappresentare la consistenza patrimoniale e finanziaria del gruppo e di rilevare correttamente il fenomeno delle esternalizzazioni. Per rappresentare la consistenza patrimoniale e finanziaria il bilancio consolidato predisposto sulla base della dimensione del controllo esercitato nei confronti dei componenti del gruppo, utilizza il metodo di consolidamento integrale o proporzionale. Per rappresentare le esternalizzazioni, invece, il bilancio consolidato è elaborato sulla base dell’incidenza dei ricavi imputabili alla controllante rispetto al totale dei ricavi di ciascun componente del gruppo, comprensivi delle entrate esternalizzate. Pertanto, per cogliere entrambi i fenomeni risulterebbe necessario predisporre due diversi bilanci consolidati.» sono sostituite dalle seguenti «Il Bilancio consolidato è un documento contabile a carattere consuntivo che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del «gruppo amministrazione pubblica», attraverso un’opportuna eliminazione dei rapporti che hanno prodotto effetti soltanto all’interno del gruppo, al fine di rappresentare le transazioni effettuate con soggetti esterni al gruppo stesso. Il bilancio consolidato è predisposto dall’ente capogruppo, che ne deve coordinare l’attività.»; b) al paragrafo 1, dopo le parole «e le sue società controllate e partecipate», sono inserite le seguenti «Il bilancio consolidato è quindi lo strumento informativo primario di dati patrimoniali, economici e finanziari del gruppo inteso come un’unica entità economica distinta dalle singole società e/o enti componenti il gruppo, che assolve a funzioni essenziali di informazione, sia interna che esterna, funzioni che non possono essere assolte dai bilanci separati degli enti e/o società componenti il gruppo né da una loro semplice aggregazione. In quest’ottica si deve tener conto della natura pubblica del Gruppo amministrazione pubblica per quanto riguarda l’individuazione dell’area di consolidamento e dei criteri di valutazione ritenuti più idonei ai fini del conseguimento dell’obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta. c) Al paragrafo 1, dopo le parole «incluso il risultato economico.», sono inserite le seguenti «Il bilancio consolidato supera le divisioni rappresentate dalle singole personalità giuridiche di enti, istituzioni, società ecc., che vengono di fatto assimilate a settori operativi del «gruppo amministrazione pubblica» dell’ente locale e devono: seguendo le istruzioni della capogruppo, rispettare il presente principio; collaborare fattivamente per la riuscita, nei risultati e nei tempi, del processo di consolidamento.»; d) al paragrafo 1, le parole «dal 2015, per tutti gli enti di cui all’art. 1, comma 1, del presente decreto, esclusi i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, che sono tenuti alla predisposizione di tale documento contabile a decorrere dall’esercizio 2018, con riferimento all’esercizio 2017.» sono sostituite dalle seguenti «dall’esercizio 2016, con riferimento all’esercizio 2015, per tutti gli enti di cui all’art. 1, comma 1 del presente decreto, con le seguenti eccezioni: gli enti non sperimentatori possono rinviare l’adozione del bilancio consolidato all’esercizio 2017, con riferimento all’esercizio 2016; |
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Art. 3. - Allegato 6 - Piano dei conti integrato1. Al piano dei conti integrato di cui all’allegato n. 6 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche: a) al piano dei conti finanziario di cui all’allegato n. 6/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche: 1) sono inserite le seguenti nuove voci: U.1.03.02.12.004 - Tirocini formativi extracurriculari; U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.; U.1.04.02.03.005 - Tirocini formativi curriculari; 2) è cancellata la seguente voce: U.1.04.02.03.004 - Tirocini formativi; 3) è modificata la descrizione della seguente voce: |
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Art. 6. - Allegato 13 - Elenco dei titoli, tipologie e categorie di entrata1. Nell’elenco dei titoli, tipologie e categorie di entrata di cui all’allegato n. 13/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono inserite le seguenti voci: 1010177 - Addizionale regionale s |
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