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D. Min. Economia e Fin. 18/05/2017

Aggiornamento degli allegati del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi.
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[Premessa]

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO

E

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI


Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e m

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Art. 1. - Allegato 4/2 - Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria

Al Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al paragrafo 7.1, dopo le parole «Con particolare riguardo alla gestione dei fondi UE,» sono inserite le seguenti «a decorrere dal 1° gennaio 2018:»;

b) nell'Appendice tecnica, dopo l'esempio n. 8, sono inseriti i seguenti esempi:

Esempio 9/a) - Scritture riguardanti un «Prestito Investimenti Fondi Europei» della Cassa depositi e prestiti Spa concesso dopo l'assegnazione dei contributi UE da parte della regione

In data 15 luglio 2017 un comune stipula un contratto di «Prestito Investimenti Fondi Europei» con la Cassa depositi e prestiti per euro 1.000, al fine di agevolare la realizzazione di un investimento per il quale il comune è risultato assegnatario da parte della propria regione di fondi europei 2014-2020, grazie alla possibilità di acquisire, tempestivamente e in tempi certi, la liquidità necessaria per l'avvio e la realizzazione dell'investimento (in attesa dell'incasso dei contributi europei).

Il cronoprogramma dell'investimento prevede i seguenti tempi di realizzazione della spesa:

2017 100

2018 300

2019 300

2020 300

Il Prestito Investimenti Fondi Europei è un finanziamento flessibile, in quanto le erogazioni a valere del prestito concesso sono effettuate, su richiesta del comune, nel corso del periodo di preammortamento, sulla base della documentazione relativa alla spesa effettuata.

Il contratto di finanziamento prevede che a seguito dell'incasso dei fondi UE, il comune deve obbligatoriamente rimborsare anticipatamente il prestito alla CDP, senza oneri aggiuntivi.

Il periodo di preammortamento decorre dalla data di perfezionamento del contratto e termina il 31 dicembre 2023, indipendentemente dalla data della stipula.

All'esempio si applicano i principi applicati della contabilità finanziaria 3.6 lettera c), 3.18, 3.20, 3.21 e 5.6.

Alla data di stipula del contratto di finanziamento, nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria n. 3.6, lettera c), riguardante i trasferimenti a rendicontazione, il comune assegnatario di finanziamenti UE, ha già accertato l'entrata derivante dai contributi comunitari (da contabilizzare come trasferimenti da regione) con imputazione ai medesimi esercizi in cui la regione erogante ha registrato i corrispondenti impegni. La regione deve imputare gli impegni riguardanti i contributi con imputazione agli esercizi in cui è prevista la realizzazione delle spese da parte del comune N1.

Se l'attuazione della spesa presenta un andamento differente rispetto a quello previsto, il comune provvede a dare tempestiva comunicazione alla regione in occasione delle rendicontazioni, aggiornando il programma o cronoprogramma della spesa. A seguito di tali aggiornamenti, entrambi gli enti provvedono alle necessarie variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione e alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni agli esercizi in cui le entrate e le spese sono esigibili.

A seguito della stipula del contratto di prestito, il comune effettua le segu

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Art. 2. - Allegato 4/3 - Principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale

Al Principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale di cui all'allegato 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al paragrafo 4.18, sono soppresse le parole «o “beni soggetti a tutela” ai sensi dell'art. 136 del medesimo decreto»;

b) alla fine del paragrafo 4.22 sono inserite le seguenti parole «esclusi gli accantonamenti effettuati in contabilità finanziaria in attuazione dell'art. 21 della legge n. 175 del 2016 e dell'art. 1, commi 551 e 552 della legge n. 147 del 2013 (fondo società partecipate). Il fondo perdite società partecipate accantonato nelle scritture della contabilità finanziaria non è automaticamente accantonato nelle scritture della contabilità economico patrimoniale in quanto l'applicazione del metodo del patrimonio netto previsto dai principi 6.1.3 a) e 6.1.3 b) produce sul risultato economico i medesimi effetti del fondo» N3;

c) al paragrafo 6.1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo le parole «a seguito di un'operazione di leasing finanziario» sono inserite le seguenti «o di compravendita con “patto di riservato dominio” ai sensi dell'art. 1523 e seguenti del codice civile ,»;

2) dopo le parole «che trattasi di beni non ancora di proprietà dell'ente.» sono inserite le seguenti «L'eccezione si applica anche nei casi di alienazione di beni con patto di riservato dominio»;

d) al paragrafo 6.1.2, sono apportate le seguenti modifiche:

1) sono soppresse le parole «o “beni soggetti a tutela” ai sensi dell'art. 139 del medesimo decreto»;

2) dopo le parole «I beni librari», sono inserite le seguenti «compresi quelli»;

3) le parole «iscritti e valutati nello stato patrimoniale» sono sostituite dalla seguente «contabilizzati»;

4) le parole «(biblioteche di Università, Istituti ed Enti di ricerca, ecc.) e che, pertanto, costituiscono beni strumentali per l'attività svolta dall'ente stesso, devono essere ammortizzati in un periodo massimo di cinque anni» sono sostituite dalle seguenti «dell'ente non sono iscritti nello stato patrimoniale e il relativo costo è interamente di competenza dell'esercizio in cui sono stati acquistati, esclusi i beni librari qualificabili come “beni culturali”, cui si applicano i criteri di cui alla lettera b).»;

5) le parole «non sono assoggettati ad ammortamento» sono sostituite dalle seguenti «non sono iscritti nello stato patrimoniale e il relativo costo è interamente di competenza dell'esercizio in cui sono stati acquistati»;

e) al paragrafo 6.1.3, lettera a), sono apportate le seguenti modifiche:

1) la parola «imprese» è sostituita con la seguente «società»;

2) dopo le parole «n. 4 codice civile.» sono inserite le seguenti «A tal fine, l'utile o la perdita d'esercizio della partecipata, debitamente rettificato, per la quota di pertinenza, è portato al conto economico, ed ha come contropartita, nello stato patrimoniale, l'incremento o la riduzione della partecipazione azionaria. Nell'esercizio successivo, a seguito dell'approvazione del rendiconto della gestione,»;

3) le parole «Le eventuali perdite sono portate a conto economico» sono sostituite dalle seguenti «Nel caso in cui il valore della partecipazione diventi negativo per effetto di perdite, la partecipazione si azzera. Se la partecipante è legalmente o altrimenti impegnata al sostenimento della partecipata, le perdite ulteriori rispetto a quelle che hanno comportato l'azzeramento della partecipazione sono contabilizzate in un fondo per rischi ed oneri»;

4) le parole «di enti o» sono soppresse;

5) le parole «20, “Il patrimonio netto”» sono sostituite dalle seguenti «17, “Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto”»;

6) le parole «Titoli e partecipazioni» sono sostituite da «Partecipazioni»;

f) alla fine del paragrafo 6.1.3, lettera b), dopo le parole «I criteri di iscrizione e valutazione sono analoghi a quelli valevoli per le azioni», sono inserite le seguenti «Pertanto, anche le partecipazioni in enti, pubblici e privati, controllati e partecipati, sono valutate in base al “metodo del patrimonio netto”. L'eventuale utile o perdita d'esercizio della partecipata, derivante dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, è imputato nel conto economico, per la quota di pertinenza, secondo il principio di competenza economica, ed ha come contropartita, nello stato patrimoniale, l'incremento o la riduzione della partecipazione non azionaria. Nell'esercizio successivo, a seguito dell'approvazione del rendiconto della gestione, gli eventuali utili derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto sono iscritti in una specifica riserva del patrimonio netto vincolata all'utilizzo del metodo del patrimonio. Nel caso in cui il valore della partecipazione diventi negativo per effetto di perdite, la partecipazione si azzera. Se la partecipante è legalmente o altrimenti impegnata al sostenimento della partecipata, le perdite ulteriori rispetto a quelle che hanno comportato l'azzeramento della partecipazione sono contabilizzate in un fondo per rischi ed oneri. Sono iscritte nello stato patrimoniale anche le partecipazioni al fondo di dotazione di enti istituiti senza conferire risorse, in quanto la gestione determina necess

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Art. 3. - Allegato 6 - Piano dei conti integrato

1. Al piano dei conti integrato di cui all'allegato n. 6 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al piano dei conti finanziario è modificata come segue la descrizione delle seguenti voci:

E.1.01.01.76.000 Tassa sui servizi comunali Tributo per i servizi indivisibili (TASI)

E.1.01.01.76.001 Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attività ordinaria di gestione

E.1.01.01.76.002 Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attività di verifica e controllo

b) alle seguenti voci del piano dei conti economico, sono apportate le seguenti modifiche:

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Art. 4. - Allegato 9 - Schema di bilancio

1. Allo schema del bilancio di previsione di cui all'allegato n. 9 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al prospetto «Bilancio di previsione - Entrate» sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla nota n. 1 sono soppresse le seguenti parole «Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del

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Art. 5. - Allegato 10 - Rendiconto della gestione

1. Allo schema del rendiconto della gestione di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al prospetto «Conto del bilancio - Gestione delle entrate» sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla nota n. 3, sono soppresse le parole «l'importo dei crediti cancellati e reimputati agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile effettuata in occasione del riaccertamento straordinario dei residui,»;

2) alla nota n. 4, sono soppresse le parole «Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118/2011 la voce comprende i crediti che sono stati oggetto del riaccertamento straordinario dei residui e reimputati all'esercizio.»;

b) al prospetto «Conto del bilancio - Riepilogo generale delle entrate» sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla nota n. 3, sono soppresse le parole «l'importo dei crediti cancellati e reimputa

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Art. 6. - Allegato 12

1. All'allegato n. 12 al decre

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Art. 7. - Allegato 13 - Elenco dei titoli, tipologie e categorie di entrata

1. Nell'elenco dei titoli, tipologie e categorie di entrata di cui all'allegato n. 13 al

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Allegato A - Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato B - Stato patrimoniale - Passivo

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