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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Beni e Att. Culturali 20/12/2017, n. 598
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PremessaVISTO l'articolo 10 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, recante "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo", convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, che prevede il riconoscimento, ai fini delle imposte sui redditi, di un credito d'imposta alle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012, in relazione ai costi sostenuti per gli interventi di cui al comma 2 del predetto articolo 10 e le tipologie di spese di cui al comma 7, così come modificato dall'articolo 12-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; VISTO il comma 4 del citato articolo 10, che stabilisce che con decreto del Ministro dei beni culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Unificata, siano dettate le disposizioni applicative della predetta misura di agevolazione fiscale; VISTO l'articolo 1, comma 320, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", che introduce il comma 2-bis all'articolo 10 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni; VISTO l'articolo 1, commi da 4 a 7 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che proroga e modifica il credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto legge 31 maggi |
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Art. 1 - Oggetto1. Il presente decreto individua le necessarie disposizioni applicative per l'attribuzione del credito d'imposta di cui in premessa, con riferimento, in particolare: |
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Art. 2 - Definizioni e tipologie di soggetti e interventi ammissibili al credito d'imposta1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 10 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dall'articolo 12-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96: a) si intende per struttura ricettiva ammessa al credito d'imposta: 1) la "struttura alberghiera", quale struttura aperta al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che fornisce alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici. Tale struttura è composta da non meno di sette camere per il pernottamento degli ospiti. Sono strutture alberghiere gli alberghi, i villaggi albergo, le residenze turistico-alberghiere, gli alberghi diffusi, nonché quelle individuate come tali dalle specifiche normative regionali; 2) la struttura che svolge attività agrituristica, di seguito agriturismo, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali; b) si intendono per interventi ammessi al beneficio: 1) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, ossia: |
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Art. 3 - Agevolazione concedibile1. Alle imprese alberghiere e agli agriturismi, esistenti alla data del 1° gennaio 2012, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del sessantacinque per cento per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, relative a interventi che abbiano finalità di ristrutturazione edilizia, come individuati all'articolo 2 comma 1, lettera b), numeri 1, 2, 3 e 4, di riquali |
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Art. 4 - Spese eleggibili al credito d'imposta1. Ai fini della determinazione del credito d'imposta di cui al presente decreto, sono considerate eleggibili, ove effettivamente sostenute ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo, le spese sostenute: a) relativamente a interventi di ristrutturazione edilizia, per: 1) servizi igienici e costruzione dei servizi igienici anche in ampliamento dei volumi di quelli esistenti; 2) demolizione e ricostruzione anche con modifica della sagoma ma nel rispetto della volumetria, con esclusione degli immobili soggetti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, per i quali è necessario il rispetto sia del volume che della sagoma; 3) ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza anche con modifica della sagoma; sono esclusi gli immobili soggetti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, per i quali è necessario il rispetto sia del volume che della sagoma; 4) modifica dei prospetti dell'edificio, effettuata, tra l'altro, con apertura di nuove porte esterne e finestre, o sostituzione dei prospetti preesistenti con altri aventi caratteristiche diverse, materiali, finiture e colori; 5) realizzazione di balconi e logge; 6) recupero dei locali sottotetto, trasformazione di balc |
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Art. 5 - Procedura di accesso, riconoscimento e utilizzo del credito d'imposta1. Dal 1 ° gennaio al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di effettuazione delle spese, le imprese interessate presentano al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo apposita domanda per il riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 1, secondo le modalità telematiche definite dal Ministero. 2. Nella domanda di cui al comma 1, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, dovrà essere specificato: a) il costo complessivo degli interventi e l'ammontare totale delle spese eleggibili ai sensi dell'articolo 4; b) l'attestazione di effettività delle spese sostenute, secondo le modalità previste nell'articolo 4, comma 4; c) il credito d'imposta spettante; d) gli estremi dei titoli abili |
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Art. 6 - Limiti complessivi di spesa e relativo rispetto1. Il credito d'imposta di cui al presente decreto è riconosciuto, per i periodi di imposta 2017 e 2018, nel limite di spesa annuo complessivo di 60 milioni di euro per l'anno 2018, di 120 milioni di euro nell'anno 2019 e di 60 milioni di euro nell'anno 2020. Il credito d'imposta deve essere fruito in due quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui gli |
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Art. 7 - Cause di revoca del credito d'imposta1. Il credito d'imposta è revocato: a) nel caso che venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui al presente decreto; b) nel caso che la documentazione presentata, di cui all'art |
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Art. 8 - Controlli ed eventuali procedure di recupero del credito d'imposta illegittimamente fruito1. Qualora, a seguito dei controlli effettuati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta di cui al presente decreto, per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa della non eleggibilità delle spese sulla base delle quali è stato determinato il beneficio, il |
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Art. 9 - Disposizioni finali e transitorie1. Per il completamento delle procedure in corso continua ad applicarsi, in attuazione dell'articolo 10 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dal |
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