D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 30/03/2016, n. 78
Regolamento recante disposizioni relative al funzionamento e ottimizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti in attuazione dell'articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 30/03/2016, n. 78
Il presente provvedimento - emanato in attuazione dell'art. 188-bis, comma 4-bis, del D. Leg.vo 152/2006 ("Codice dell'ambiente") - reca disposizioni volte alla semplificazione e all'ottimizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). Il provvedimento, in particolare, abroga il precedente D.M. 18/02/2011, n. 52, recante l'istituzione del SISTRI, e ridefinisce, tra l'altro:
i soggetti obbligati all'iscrizione;
le procedure di adesione al SISTRI;
i contributi di iscrizioni al SISTRI.
Viene, inoltre, previsto che con futuri decreti saranno disciplinate le procedure operative necessarie per l'accesso al SISTRI, l'inserimento e la trasmissione dei dati, nonché quelle da applicare nel caso si richiedano disposizioni differenziate o specifiche. Fino all'approvazione di dette procedure operative si applicano le procedure indicate nei manuali e nelle guide rese disponibili al sito www.sistri.it, previa approvazione da parte del Ministero dell'Ambiente. Il provvedimento entra in vigore dal 08/06/2016.
D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 30/03/2016, n. 78
Visto l'articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che dispone che «Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si procede periodicamente, sulla base dell'evoluzione tecnologica e comunque nel rispetto della disciplina comunitaria, alla semplificazione e all'ottimizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, anche alla luce delle proposte delle associazioni rappresentative degli utenti, ovvero delle risultanze delle rilevazioni di soddisfazione dell'utenza; le semplificazioni e l'ottimizzazione sono adottate previa verifica tecnica e della congruità dei relativi costi da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale»;
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28150505349988
Titolo I - Disposizioni
generali
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a) «associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale»: le associazioni imprenditoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
b) «delegato»: il
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Art. 2. - Procedure
1. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di natura non regolamentare, sono definite le procedure operative necessarie per l'acc
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28150505349991
Art. 3. - Gestione dei flussi
di informazioni acquisiti con il SISTRI
1. L'Arma dei Carabinieri gestisce i processi ed i flussi di informazioni contenuti n
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Titolo II - Obblighi derivanti
dall'applicazione del sistri
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28150505349995
Art. 6. - Procedure di adesione
al SISTRI
1. Gli operatori obbligati ai sensi degli articoli 4 e 5 si iscrivono al SISTRI prima di dare avvio alle attività o al verificarsi dei presupposti previsti dagli articoli medesimi, con le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 2, comma 1.
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28150505349997
Art. 8. - Consegna dei
dispositivi
1. Nei trenta giorni successivi al perfezionamento della procedura di iscrizione al SISTRI, agli operatori iscritti vengono consegnati i dispositivi USB e le relative credenziali per l'accesso al sistema e per l'inserimento dei dati.
2. Gli operatori sono tenuti a dotarsi di un dispositivo USB per ciascuna unità locale dell'ente o impresa e per ciascuna attività di gestione dei rifiuti svolta all'interno dell'unità locale. Con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1, è disciplinata la dotazione dei dispositivi USB per fattispecie specifiche. In caso di unità locali nelle quali sono presenti unità operative da cui originano in maniera autonoma rifiuti, è facoltà richiedere un dispositivo USB per ciascuna unità operativa.
3. Gli operatori possono richiedere ulteriori dispositivi per unità locali e unità operative già iscritte con le modalità ed alle condizioni indicate nel decreto di cui all'articolo 2, comma 1.
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28150505349998
Art. 9. - Monitoraggio degli
impianti di trattamento di rifiuti iscritti al SISTRI
1. Gli impianti di discarica, di incenerimento dei rifiuti nonché di coincenerimento destinati esclusivamente al recupero energetico dei rifiuti, sono dotati di apparecchiature idonee a monitorare l'ingresso e l'uscita di automezzi dai predetti impianti.
2.
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28150505349999
Art. 10. - Informazioni da
fornire al SISTRI
1. Gli operatori iscritti al SISTRI comunicano le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto della loro attività mediante la compilazione della scheda SISTRI - Area registro cronologico e della scheda SISTRI - Area movimentazione, con le modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1.
2. Le istruzioni dettagliate per la compilazione delle schede SISTRI di cui al comma 1 sono rese disponibili sul portale i
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28150505350000
Art. 11. - Coordinamento tra
soggetti iscritti al SISTRI e soggetti non iscritti al SISTRI
1. I produttori non obbligati all'adesione al sistema e che non vi aderiscono volontariamente comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della scheda SISTRI - Area movimentazione, al delegato dell'impresa di trasporto, che compila anche la sezione del produttore del rifiuto inserendo le informazioni ricevute da
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28150505350001
Titolo III - Procedure speciali
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28150505350002
Art. 12. - Procedure di
emergenza
1. Nel caso in cui un soggetto tenuto alla compilazione della scheda SISTRI - Area movimentazione si trovi a non disporre temporaneamente dei mezzi informatici necessari agli adempimenti degli obblighi derivanti dall'iscrizione al SISTRI, la compilazione della scheda è effettuata, per conto di tale soggetto e su sua dichiarazione, da sottoscriversi su copia stampata della scheda, dal
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28150505350003
Art. 13. - Procedure per la
gestione di speciali categorie di rifiuti
1. Nel caso di rifiuti prodotti da attività di manutenzione o da altra attività svolta fuori dalla sede dell'unità locale, la scheda SISTRI - Area registro cronologico è compilata dal delegato della sede legale dell'ente o impresa o dal delegato dell'unità locale che gestisce l'attività.
2. Fermo restando quanto previsto all'
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28150505350004
Art. 14. - Disposizioni
specifiche per i trasportatori
1. Il trasportatore di rifiuti che aderisce al SISTRI deve accedere al sistema ed inserire i propri dati relativi al trasporto prima dell'operazione di movimentazione, salvo giustificati motivi di emergenza da indicare nella parte della scheda da compilare disponibile per le annotazioni.
2. Durante il trasporto i rifiuti sono accompagnati dalla
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28150505350005
Art. 15. - Impianti di recupero
e di smaltimento di rifiuti urbani
1. Gli impianti di recupero o di smaltimento dei rifiuti urbani adempiono alla tenuta del registro di carico e scarico ed all'obbligo di comunicazione annuale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n.
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28150505350006
Titolo IV - Disposizioni
procedimentali
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28150505350007
Art. 16. - Attestazione
dell'assolvimento degli obblighi del produttore dei rifiuti
1. Ai soggetti che aderiscono al sistema al fine di attestare il completo assolvimento degli obblighi di cui al presente decreto da parte del produttore dei r
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28150505350008
Art. 17. - Procedure per le
comunicazioni da effettuare al SISTRI
1. Sul portale informativo SISTRI, nel sito www.sistri.it è attivata un'apposita sezione dedicata per tutte le comunicazioni da inviare al SISTRI e sono indicati i riferimenti del call-center gratuito.
2. In tutti i casi in cui si verifichi un'ipotesi di sospensione o cessazione dell'attività per il cui esercizio è obbligatorio l'utilizzo dei dispositivi, ovvero di estinzione dei soggetti giuridici ai quali tali dispositivi sono stati consegnati, ivi incluse le ipotesi di cancellazione, ovvero in caso di chiusura di un'unità locale, gli operatori iscritti devono comunicare in forma scri
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28150505350009
Art. 18. - Disposizioni in
materia di interoperabilità
1. Gli operatori che utilizzano software gestionali in grado di tracciare le operazioni oggetto del sistema SISTRI e che abbiano accreditato uno o più software gestionali al servizio di interoperabilità secondo quanto disciplinato nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dalla relativa
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28150505350010
Titolo V - Modalità
operative semplificate
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28150505350011
Art. 19. - Delega della
gestione operativa
1. I soggetti produttori e trasportatori di propri rifiuti, che aderiscono al SISTRI, cui spetta comunque la responsabilità delle informazioni inserite nel sistema, po
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28150505350012
Art. 20. - Convenzione con il
gestore del servizio di raccolta o con la piattaforma di conferimento
1. I produttori obbligati ad aderire al SISTRI e regolarmente iscritti, che conferiscono i propri rifiuti, previa convenzione, al servizio pubblico di raccolta o ad altro circuito organizzato di raccolta, possono adempiere agli obblighi di cui al presente regolamen
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28150505350013
Titolo VI - Catasto dei rifiuti
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28150505350014
Art. 21. - Trasmissione dei
dati al catasto dei rifiuti, all'albo nazionale gestori ambientali e
al SITRA
1. Il SISTRI è interconnesso telematicamente al Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, secondo le modalità di interoperabilità fra i sistemi informativi, così come definiti dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID).
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28150505350015
Art. 22. - Catasto telematico
dei rifiuti
1. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) organizza il Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per via informatica attraverso la costituzione e la gestione del Catasto telematico interconnesso su rete nazionale e articolato nelle seguenti banche dati:
a) una banca dati anagrafica ed una banca dati contenente le informazioni sulla
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28150505350016
Titolo VII - Disposizioni
transitorie, finali e abrogazioni
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28150505350018
Art. 24. - Oneri informativi
per cittadini e imprese
1. Le modifiche agli oneri informativi per cittadini e imprese sono riportati nell'al
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28150505350019
Allegato 1 - CONTRIBUTI SISTRI
E COSTI DEI DISPOSITIVI
(Articoli 2 e 7)
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28150505350020
Parte 1 - CONTRIBUTI SISTRI
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28150505350021
Sezione 1 - Ripartizione dei
contributi per categoria di soggetti
N.B. Rientrano nella categoria di produttori di rifiuti pericolosi anche coloro che effettuano entrambe le operazioni e cioè la produzione di rifiuti pericolosi e non pericolosi.
ENTI E IMPRESE PRODUTTORI DI RIFIUTI CON MENO DI 10 ADDETTI
ADDETTI per unità locale
Quantitativi annui
CONTRIBUTO PERICOLOSI / NON PERICOLOSI
Da 1 a 5
fino a 200 kg
euro 50
Da 1 a 5
oltre 200 kg e fino a 400 kg
euro 60
Da 6 a 10
fino a 400 kg
euro 60
IMPRENDITORI AGRICOLI
ADDETTI per unità locale
Quantitativi annui
CONTRIBUTO PERICOLOSI / NON PERICOLOSI
Da 1 a 5
fino a 200 kg
euro 30
Da 1 a 5
oltre 200 kg e fino a 400 kg
euro 50
Da 6 a 10
fino a 400 kg
euro 50
COMUNI (non ubicati nella Regione Campania)
ABITANTI
CONTRIBUTO RIFIUTI PERICOLOSI
Inferiore a 5.000 abitanti
euro 60
* I Comuni, indipendentemente dal numero degli abitanti, non iscrivono le unità locali con meno di dieci dipendenti ivi comprese quelle affidate ad associazioni senza scopo di lucro. In tale ipotesi la trasmissione dei dati viene effettuata direttamente dal Comune o dall'unità locale designata dal medesimo, che, ai fini della determinazione del contributo, somma il numero dei dipendenti della o delle unità locali per le quali effettua gli adempimenti al numero dei propri dipendenti. Nel caso in cui non ci sia nessuna unità locale con più di dieci dipendenti, si iscrive comunque il Comune, con la somma dei dipendenti delle singole unità locali.
COMUNI (Regione Campania)
ABITANTI
CONTRIBUTO Rifiuti Urbani
inferiore a 5.000 abitanti
euro 60
inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000
euro 90
inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000
euro 150
inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000
euro 250
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28150505350022
Sezione 2 - Modalità di
pagamento dei contributi
A) Per le imprese, ad esclusione di quelle di raccolta e trasporto dei rifiuti, il contributo, determinato in relazione alla tipologia di rifiuti (pericolosi e non pericolosi) ed alle quantità degli stessi, è dovuto:
per ciascuna unità locale e per la sede legale, qualora quest'ultima produca o gestisca rifiuti; per ciascuna operazione di recupero o smaltimento svolta all'interno dell'unità locale o della sede legale, qualora quest'ultima produca o gestisca rifiuti.
Per le unità locali in cui insistano più unità operative da cui originano in maniera autonoma rifiuti per le quali è stato richiesto un dispositivo per ciascuna unità operativa, il calcolo dei contributi è effettuato per ciascuna unità operativa.
B) Per le imprese che producono sia rifiuti pericolosi che rifiuti non pericolosi, si applica il contributo relativo ai rifiuti pericolosi.
C) Per gli impianti che gestiscono sia rifiuti pericolosi sia rifiuti non pericolosi, sia rifiuti urbani, il contributo dovuto è dato dalla sommatoria del contributo corrispondente alla quantità di rifiuti pericolosi, del contributo corrispondente alla quantità di rifiuti non pericolosi e del contributo corrispondente alla quantità di rifiuti urbani (equiparati, ai fini del pagamento, ai rifiuti non pericolosi).
Per le discariche il contributo è versato con riferimento alla categoria autorizzata (inerti, non pericolosi o pericolosi).
Le seguenti tipologie di impianti:
discariche (D1, D5, D12);
demolitori/rottamatori;
frantumatori;
inceneritori (D10);
impianti di coincenerimento (R1);
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28150505350023
Parte 2 - SOSTITUZIONE DEI
DISPOSITIVI
Gli operatori devono utilizzare i dispositivi solo per le finalità previste nel regolamento e custodire gli stessi con la dovuta diligenza, assumendo oneri e responsabilità in caso di furto, perdita distruzione, manomissione o danneggiamento che ne impedisca l'utilizzo e che non sia dovuto a vizio di funzionamento dei dispositivi predetti. Fatta eccezione per le ipotesi di perdita dei dispositivi black box conseguenti al furto dei veicoli sui quali sono istallati, i costi per la sostituzione dei dispositivi sono a carico dei richiedenti e sono i seguenti:
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28150505350024
Parte 3 - DUPLICAZIONE DEI
DISPOSITIVI, DISPOSITIVI PER INTEROPERABILITA’ E AGGIUNTIVI
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28150505350025
Sezione 1 - Duplicazione dei
dispositivi
In caso di richiesta di duplicazione di un dispositivo USB, l'operatore è tenu
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28150505350026
Sezione 2 - Dispositivi per
interoperabilità
Il dispositivo USB per l'interoperabilità può essere richiesto per cias
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28150505350027
Sezione 3 - Dispositivi
aggiuntivi
I soggetti interessati possono richiedere un numero di dispositivi USB aggiuntivi rispetto a quelli inizialmente assegnati entro i limiti massimi indicati nelle tabelle che seguono. E', comunque, possibile prevedere, eccezionalmente, l'accoglimento della richiesta di un numero maggiore di dispositivi, oltre i limiti stabiliti, previa presentazione ed accettazione dei motivi alla base della richiesta e nei limiti della disponibilità tecnologica. L'entità del contributo per ogni dispositivo USB aggiuntivo richiesto è stabilito in euro 100,00 da versare in una unica soluzione all'atto della richiesta.
Imprese ed enti (addetti per unità locale):
fino a 20 addetti: numero massimo dispositivi 2;
da 21 a 50 addetti: num
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Allegato 2
(Articoli 16, 17 e 22)
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Analisi sintetica delle disposizioni rilevanti del settore tecnico contenute nel D.L. 20/06/2017, n. 91 (c.d. “DL Mezzogiorno” convertito con modificazioni dalla L. 03/08/2017, n. 123), con rinvio ad approfondimenti sulle novità di maggiore rilievo.
DEFINIZIONE E CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA Definizione di “terre e rocce da scavo”; Categorie di terre e rocce da scavo; Materiali provenienti da demolizioni; Immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte - SUOLO ESCAVATO ALLO STATO NATURALE UTILIZZATO IN SITU Riutilizzo in situ del suolo escavato naturale; Suolo naturale nel quale siano presenti “materiali di riporto”; Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo per opere sottoposte a VIA - CONDIZIONI PER QUALIFICARE LE TERRE E ROCCE DA SCAVO COME “SOTTOPRODOTTI” Condizioni comuni a tutti i cantieri; Terre e rocce da scavo nelle quali siano presenti “materiali di riporto”; Onere di attestazione del corretto avvenuto utilizzo; Cantieri con oltre 6.000 mc di scavo per opere soggette a VIA o AIA; Cantieri con meno di 6.000 mc di scavo per opere non soggette a VIA o AIA; Cantieri con oltre 6.000 mc di scavo per opere non soggette a VIA o AIA; Trasporto delle terre e rocce qualificate sottoprodotti - TERRE E ROCCE DA SCAVO QUALIFICABILI COME “RIFIUTI”; Condizioni al cui verificarsi le terre e rocce da scavo sono qualificate “rifiuti”; Deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti - TERRE E ROCCE DA SCAVO IN SITI CONTAMINATI Attività di scavo in siti oggetto di bonifica; Piano dettagliato e campionamento del suolo; Piano operativo; Utilizzo delle terre e rocce scavate nel sito; Presenza di “materiali di riporto” - ATTUAZIONE E LINEE GUIDA.
Disamina delle nuove norme in materia di digitalizzazione dei contratti pubblici per Ordini e Collegi professionali efficaci dal 1° gennaio 2024, con un particolare focus sul funzionamento di una piattaforma tipo di approvvigionamento digitale
Disamina di tutte le fasi del procedimento ed analisi di casistica per assolvere con consapevolezza l’incarico di giudicante e di supporto segretariale
Disamina delle nuove norme in materia di digitalizzazione dei contratti pubblici per Ordini e Collegi professionali efficaci dal 1° gennaio 2024, con un particolare focus sul funzionamento di una piattaforma tipo di approvvigionamento digitale
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I fondamenti degli edifici passivi - Le regole progettuali - Gli strumenti per la progettazione - Esempi di edifici rigenerativi - Check-list per il progettista
Sorgenti inquinanti e fattori di rischio per la salute - Scelte progettuali per la mitigazione delle criticità sanitarie - Valutazione dell’edificio nel suo contesto di prossimità - Criteri e strategie per il progetto di riuso e recupero edilizio - Intervento edilizio e rigenerazione dell’ambiente costruito - Relazioni tra l’edificio, il territorio e il paesaggio - Criteri ambientali minimi per l’interno, l’edificio ed il territorio
Serie COSTRUIRE SOSTENIBILE
Direttore scientifico: Alessandro Rogora
La gestione del suolo nella pianificazione urbanistica - Implicazioni ambientali dell’urbanistica - La prevenzione del rischio idrogeologico e del rischio sismico - La prevenzione del rischio idraulico - Il bilancio ecologico
TRA TECNICA E NATURA
Evoluzione della tecnologia e Norma UNI 11235 - Tipologie di coperture a verde - Tecniche di realizzazione - Progettazione dello strato vegetativo - Manutenzione di avviamento e ordinaria
Libro
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