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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.Min. Ambiente 28/04/1998, n. 406
D.Min. Ambiente 28/04/1998, n. 406
D.Min. Ambiente 28/04/1998, n. 406
D.Min. Ambiente 28/04/1998, n. 406
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[Premessa]Il Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visto il D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22, recante "attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, |
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Capo I - Organizzazione |
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Art. 1. - Costituzione dell'Albo1. É costituito, presso il Ministero dell'ambiente, l'Albo nazionale delle imprese che effettu |
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Art. 2. - Organi1. Sono organi dell'Albo: a) il Comitato nazi |
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Art. 3. - Comitato nazionale1. Il Comitato nazionale è composto da quindici membri, esperti nella materia, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e designati rispettivamente: a) due dal Ministro dell'ambiente, di cui uno con funzioni di presidente; b) uno d |
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Art. 4. - Sezioni regionali1. Ogni sezione regionale è composta: a) dal presidente della camera di commercio del capoluogo di regione o da un membro del consiglio camerale all'uopo designato, con funzioni di presidente; nella regione |
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Art. 5. - Sezioni provinciali di Trento e Bolzano1. Le sezioni provinciali di Trento e Bolzano sono composte: a) dal presidente della camera di commercio o da un membro del consiglio camerale all'uo |
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Art. 6. - Attribuzioni del Comitato nazionale e delle sezioni regionali e provinciali1. Il Comitato nazionale ha potere deliberante ed esercita, in particolare, le seguenti attribuzioni: a) cura la formazione, la tenuta, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'Albo in base alle comunicazioni delle sezioni regionali e provinciali; b) stabilisce i criteri per l'iscrizione nelle categorie e classi di cui agli articoli 8 e 9 nonché per il passaggio da una classe ad un'altra; c) fissa i criteri e le modalità di accertamento e di valutazione dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria delle imprese; d) fissa i criteri e le modali |
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Art. 7. - Durata degli organi dell'Albo e validità delle deliberazioni1. I componenti del Comitato nazionale, delle sezioni regionali e delle sezioni provinciali di Trento e di Bolzano durano in carica cinque anni. 2. I componenti del Comitato nazionale, delle sezioni regi |
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Capo II |
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Art. 8. - Attività di gestione dei rifiuti per le quali è richiesta l'iscrizione all'Albo1. L'iscrizione all'Albo è richiesta per le seguenti categorie di attività di gestione dei rifiuti: a) categoria 1: raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati; b) categoria 2: raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi individuati ai sensi dell'articolo 33, del D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22, Ravviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo; c) categor |
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Art. 9. - Categorie e classi delle attività per le quali è richiesta l'iscrizione all'Albo1. L'Albo è suddiviso per categorie corrispondenti alle attività di cui all'articolo 8, comma 1. 2. La categoria 1, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), è suddivisa nelle seguenti classi, a seconda che la popolazione complessivamente servita sia: a) superiore o uguale a 500.000 abitanti; b) inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti; c) inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 ab |
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Art. 10. - Requisiti e condizioni per l'iscrizione all'Albo1. Le imprese sono iscritte all'Albo: a) nella persona del titolare, nel caso di impresa individuale; b) nelle persone dei soci amministratori delle società in nome collettivo, degli accomandatari delle società in accomandita semplice e degli amministratori muniti di rappresentanza in tutti gli altri casi; c) nelle persone degli amministratori di società commerciali legalmente costituite appartenenti a Stati membri della UE ovvero a Stati che concedano trattamento di reciprocità. 2. Per l'iscrizione all'Albo occorre che i soggetti di cui al c |
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Art. 11. - Requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria1. I requisiti di idoneità tecnica devono essere dimostrati mediante apposite certificazioni e consistono: a) nella qualificazione professionale dei responsabili tecnici, risultante da idoneo titolo di studio, dall'esperienza maturata in settori di attività per i quali è |
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Art. 12. - Procedimento di iscrizione all'Albo1. La domanda di iscrizione all'Albo è presentata alla sezione regionale o provinciale nel cui territorio è stabilita la sede legale dell'impresa. Per le imprese con sede legale all'estero la domanda di iscrizione all'Albo è presentata alla sezione regionale o provinciale nel cui territorio è istituita la sede secondaria con rappresentanza stabile. 2. La domanda di iscrizione deve essere corredata dalla seguente documentazione: a) il nominativo del responsabile tecnico; b) dichiarazione di accettazione dell'incarico, con firma autenticata, del responsabile tecnico; c) documentazione relativa al rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 10, comma 2, fatti salvi gli accertamenti d'ufficio ivi previsti, nonché documentazione comprova |
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Art. 13. - Procedure semplificate1. I seguenti enti ed imprese sono iscritti all'Albo sulla base di una comunicazione di inizio di attività presentata alla sezione regionale o provinciale territorialmente competente ai sensi dell'articolo 12, comma 1: a) aziende speciali, consorzi e società di cui all'articolo 22 della L. 8 giugno 1990, n. 142, che svolgono attività di gestione di rifiuti urbani e assimilati nell'interesse di comuni o consorzi di comuni; b) imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti individuati ai sensi dell'articolo 33, del D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22,R ed effettivamente avviati al riciclaggio e al recupero. 2. La co |
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Art. 14. - Garanzia finanziaria1. L'iscrizione è subordinata alla presentazione di idonea garanzia finanziaria a favore dello Stato per ciascuna delle attività di |
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Art. 15. - Variazioni1. L'impresa è tenuta a comunicare alle sezioni regionali o provinciali ogni fatto che implichi il mutamento dei requisiti per l'iscrizione all'Albo, ogni modifica della natura individuale dell'impr |
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Art. 16. - Sospensione1. L'efficacia dell'iscrizione all'Albo è sospesa dalle sezioni regionali quando si verifichi uno dei seguenti casi: a) sia rilevata, anche su segnalazione degli organi preposti al controllo, l'inosservanza delle prescrizioni contenute o ric |
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Art. 17. - Cancellazione1. Le imprese sono cancellate dall'Albo con provvedimento delle sezioni regionali o provinciali quando: a) vengono a mancar |
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Art. 18. - Procedimento disciplinare1. Le sanzioni disciplinari di cui agli articoli 16 e 17 sono applicate dalle sezioni regionali previa contestazione degli addebiti all'iscritto, al quale &egr |
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Art. 19. - Revisione dell'Albo1. Le imprese iscritte all'Albo sono tenute a presentare ogni cinque anni, a decorrere dalla data di efficacia dell'iscrizione, la documentaz |
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Art. 20. - Ricorsi al Comitato nazionale1. Avverso le deliberazioni delle sezioni regionali e provinciali gli interessati possono proporre ri |
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Art. 21. - Risorse finanziarie1. Le domande d'iscrizione, variazione o cancellazione dall'Albo sono assoggettate all'assolvimento di un diritto di segreteria. Tale diritto è fissato nella misura prevista per le denunce del registro delle imprese delle camere di commercio. 2. Successivamente all'assegnazione del numero d'iscrizione all'Albo, le imprese possono richiedere presso qualsiasi camera di commercio il rilascio di certificati d'iscrizione o visure. Tali documenti sono soggetti al pagamento degli importi previsti per il rilascio della certificazione del registro delle imprese della camera di commercio. 3. Il pagamento di tutti i diritti di segreteria dovrà essere effettuato tramite versamento su conto corrente postale intestato alla sezione regionale o direttamente presso gli sportelli della sezione regionale in cui viene richiesto il servizio. 4. Le imprese iscritte all'Albo sono tenute alla corresponsione di un diritto annuale d'iscrizione secondo i seguenti ammontari: a) imprese che effettuano attività di gestione |
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Art. 22. - Pubblicazione dell'Albo1. Il Comitato nazionale provvede annualmente alla pubblicazione dell'Albo dandone avviso nella Gazze |
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Art. 23. - Disposizioni transitorie e finali1. Le iscrizioni relative alle attività di cui all'articolo 8, comma 1, effettuate dall'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 10 del D.L. 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1987, n. 441, Rnonché le garanzie già prestate ai sensi dei decreti del Ministro dell'ambiente 10 maggio 1994e 8 ottobre 1996, restano valide ed efficaci fino alla loro scadenza. 2. Restano altresì, valide ed efficaci le domande di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servi |
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