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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Ambiente 25/09/2007, n. 185
D. Min. Ambiente 25/09/2007, n. 185
D. Min. Ambiente 25/09/2007, n. 185
D. Min. Ambiente 25/09/2007, n. 185
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Min. Ambiente e Sic. Energ. 20/02/2023, n. 40
- D.L. 27/01/2022, n. 4 (L. 28/03/2022, n. 25)
- D. Leg.vo 14/03/2014, n. 49
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Art. 1. - Istituzione del Registro e struttura organizzativa1. È istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, di seguito denominati RAEE, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 lug |
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Art. 2. - Modalità di registrazione e aggiornamento dei dati contenuti nel Registro1. Il Registro è predisposto, gestito e aggiornato dal Comitato di vigilanza e controllo di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, di seguito Comitato di vigilanza e d |
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Art. 3. - Iscrizione dei produttori al Registro1. L'iscrizione al Registro è effettuata dal produttore presso la Camera di commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale dell'impresa. Nel caso in cui il produttore non sia stabilito nel territorio italiano, si iscrive al Registro attraverso un proprio rappresentante in Italia, incaricato di tutti gli adempimenti previsti dal decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151. In tale caso l'iscrizione è effettuata presso la Camera di commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale del rappresentante. 2. L'iscrizione è effettuata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento o comunque prima che il produttore inizi ad operare nel mercato italiano. 3. L'iscrizione avviene esclusivamente per via telematica. Il modulo di iscrizione è sottoscritto mediante firma digitale apposta dal legale rappresentante o suo delegato, o |
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Art. 4. - Variazione dei dati di iscrizione al Registro1. I produttori comunicano, con le medesime modalità previste all'articolo 3, qualsiasi variazione dei da |
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Art. 5. - Oneri relativi all'istituzione del Registro e diritto di segreteria1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legis |
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Art. 6. - Comunicazione annuale dei produttori1. I produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche comunicano con cadenza annuale al Comitato di vigilanza e controllo i dati previsti ai commi 6 e 7 dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale di cui all |
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Art. 7. - Modalità di raccolta e tipologia dei dati relativi ai sistemi collettivi1. Al fine di consentire una razionale e ordinata gestione dei RAEE sul territorio, ciascun sistema collettivo si iscrive al Registro di cui all'articolo 1 con le modalità di cui all'articolo 3, comma 3, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, o comunque prima che il sistema collettivo inizi ad operare nel mercato italiano, e comunica le seguenti informazioni: |
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Art. 9. - Centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi |
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Art. 10. - Compiti del centro di coordinamento |
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Art. 11. - Organizzazione del Centro di coordinamento1. Sono organi del Centro: a) l'Assemblea, composta da un rappresentante per ogni sistema collettivo; |
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Art. 12. - Finanziamento delle attività del Centro di coordinamento1. I mezzi finanziari per il funzionamento del Centro di coordinamento sono costituiti dai contributi dei soggetti partecipanti, da erogarsi secondo le modalità stabilite nello Statuto. |
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Art. 13. - Istituzione del Comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE1. È istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Comitato d |
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Art. 14. - Compiti del Comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE |
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Art. 15. - Funzionamento del Comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE1. Il Comitato d'indirizzo si riunisce almeno due volte all'anno e ogniqualvolta sia richiesto dalla maggioranza dei componenti o dal Comitato di vigilanza e di controllo. |
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Art. 16. - Regime transitorio di avvio1. A decorrere dal 1° settembre 2007 e sino alla scadenza di centoventi giorni, non prorogabili, le disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, inerenti gli obblighi di gestione e finanziamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche provenienti da nuclei domestici sono attuate secondo un regime transitorio per assicurare l'avvio rapido ed efficace delle attività previste a carico dei produttori di AEE e dei sistemi collettivi da questi costituiti. 2. Contestualmente al |
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ALLEGATO 1 (articolo 9, comma 3)Raggruppamenti di RAEE che devono essere effettuati dai centri di raccolta di cui all’articolo 4, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, fatto salvo il disposto di cui all’articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo al divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi. I rifiuti derivan20/0ti da apparecchiature elettriche ed elettroniche sono conferiti nei centri di raccolta ed ivi raggruppati come di seguito indicato. Indipendentemente dalle condizioni fisiche nelle quali i predetti rifiuti sono conferiti, agli stessi sono attribuiti i codici EER dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
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