D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 13/12/2017, n. 235 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 13/12/2017, n. 235

Regolamento recante approvazione dello statuto-tipo dei consorzi per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.
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Premessa


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

E

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO


IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
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Art. 1.

1. Ai sensi dell'articolo 10,

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Allegato 1 - Statuto-tipo dei consorzi ai sensi dell'articolo 10, comma 3, decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 (articolo 1)

Art. 1. - Natura e sede

1. Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 8 e 10 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, è costituito il sistema collettivo in forma consortile (di seguito «Consorzio») denominato ... (indicare denominazione).

2. Il ... ha sede in ...(indicare sede). Lo spostamento della sede nell'ambito dello stesso Comune non comporta la modifica dello statuto.

3. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto privato, non ha fine di lucro, ed è disciplinato, per tutto ciò che non è regolato dal presente statuto, dalle norme contenute negli articoli 2602 e seguenti del codice civile in quanto applicabili.


Art. 2. - Durata

1. La durata del Consorzio è fissata al ... (indicare data certa).

2. Il Consorzio può essere prorogato oltre la scadenza del termine di durata di cui al comma 1, qualora a tale termine permangano i presupposti di legge per la sua istituzione, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria. E' fatta salva, in caso di proroga, la facoltà di recesso dei consorziati assenti o dissenzienti. Il recesso dovrà essere comunicato entro ... (indicare termine) dalla data dell'adozione della delibera di proroga.

3. Il Consorzio può essere anticipatamente sciolto e posto in liquidazione prima della scadenza del termine di durata di cui al comma 1, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria e con le modalità indicate nell'articolo 22.


Art. 3. - Finalità e oggetto

1. Il Consorzio effettua la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (di seguito RAEE) nel rispetto dei principi di cui agli articoli 178 e 237 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Il Consorzio razionalizza, organizza e gestisce la raccolta ed il trattamento dei RAEE, secondo un approccio basato sulla protezione dell'ambiente e della salute umana, sulla preservazione delle materie prime allo scopo di riciclare le risorse di valore contenute nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (di seguito AEE).

3. Il Consorzio, su indicazione del Centro di coordinamento RAEE di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 (di seguito Centro di coordinamento), adempie all'obbligo di ritiro dei RAEE provenienti dai sistemi di raccolta differenziata, dai luoghi di raggruppamento gestiti dai distributori e da qualsiasi altro luogo che il Centro di coordinamento indichi secondo le modalità e i criteri previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti del Centro di coordinamento.

4. Il Consorzio concorre al conseguimento degli obiettivi di recupero e riciclo dei rifiuti dal medesimo gestiti e prodotti nel territorio nazionale. Il Consorzio razionalizza, organizza, garantisce, promuove e incentiva la gestione in forma collettiva del trasporto, riutilizzo e preparazione per il riutilizzo, trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei RAEE, dei loro componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo.

5. Il Consorzio determina l'ammontare del contributo ambientale, necessario ad adempiere nell'anno solare di riferimento agli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento in misura tale da non superare la migliore stima dei costi effettivamente sostenuti, e lo comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Comitato di vigilanza e controllo di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 (di seguito Comitato di vigilanza e controllo) entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione da parte dell'assemblea ordinaria.

6. Il Consorzio presta adeguata garanzia finanziaria ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, stabilendo adeguati criteri di ripartizione degli oneri in modo proporzionale alla quota di ciascun produttore consorziato.

7. Il Consorzio può stipulare, ai sensi dell'articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dell'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, specifici accordi, contratti di programma, protocolli d'intesa, anche sperimentali.

8. Il Consorzio predispone e trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro 30 (trenta) giorni dalla loro approvazione:

a) un piano specifico di prevenzione e gestione dei RAEE relativo all'anno solare successivo, inclusivo di un prospetto relativo alle risorse economiche che verranno impiegate;

b) una copia del bilancio di esercizio corredato dalla nota integrativa, da una relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente con l'indicazione degli obiettivi raggiunti, e da una relazione sulla situazione patrimoniale.

9. Ogni anno il Consorzio inoltra al Comitato di vigilanza e controllo un'autocertificazione attestante la regolarità fiscale e contributiva.

10. Il Consorzio comunica annualmente al Registro nazionale dei produttori di AEE i dati relativi ai prodotti immessi sul mercato e alle garanzie finanziarie di cui all'allegato X del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.

11. Per conseguire le proprie finalità istituzionali, il Consorzio può costituire enti e società e assumere partecipazioni in società già costituite, previa autorizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico. La costituzione di enti e società e l'assunzione di partecipazioni in altre società non è consentita se sono sostanzialmente modificati l'oggetto sociale e le finalità determinati dal presente statuto. L'attività delle società e degli enti partecipati e costituiti dal Consorzio deve, inoltre, svolgersi nel rispetto delle norme e dei principi in materia di concorrenza. Eventuali proventi e utili derivanti da tali partecipazioni devono essere utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal presente statuto.


Art. 4. - Consorziati, quote di partecipazione e facoltà di recesso

1. Partecipano al Consorzio i produttori di AEE che non adempiono ai propri obblighi mediante un sistema individuale.

2. Il Consorzio è aperto alla partecipazione dei distributori, raccoglitori, trasportatori, riciclatori e recuperatori di AEE, previo accordo con i produttori.

3. I soggetti giuridici appartenenti alle categorie indicate al precedente comma possono chiedere di aderire al Consorzio inviando domanda scritta di adesione al Consiglio di amministrazione con la quale devono dichiarare di possedere i requisiti previsti e di essere a conoscenza delle disposizioni del presente statuto, del regolamento consortile e di tutte le altre disposizioni vincolanti per il Consorzio.

4. Il Consiglio di amministrazione, previa indicazione dei dati e delle informazioni che l'aspirante consorziato deve fornire contestualmente o successivamente alla domanda, delibera sulla richiesta. La richiesta di adesione può essere respinta nel caso in cui il richiedente non abbia i requisiti per l'ammissione al Consorzio, ovvero in presenza di giustificate e comprovate ragioni. La decisione di rigetto della richiesta di adesione deve essere comunicata al Centro di Coordinamento.

5. Nell'ambito di ciascuna categoria di partecipanti, la ripartizione delle quote di partecipazione tra le singole imprese consorziate è disciplinata da un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 21.

6. La facoltà di recesso dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 per l'adesione ad un altro sistema consortile o per l'adempimento degli obblighi mediante un sistema individuale può essere esercitata in qualsiasi momento previa comunicazione da inviarsi al Consiglio di amministrazione e non può essere in alcun modo ostacolata, fermo restando l'adempimento delle obbligazioni - ivi compresi gli obblighi di finanziamento - assunte dal recedente in relazione all'anno operativo in corso e comunque alle attività di gestione già compiute dal sistema consortile nell'interesse del soggetto recedente.

7. Il Consiglio di amministrazione può deliberare l'esclusione dal Consorzio se il partecipante perde i requisiti per l'ammissione al Consorzio, se è sottoposto a procedure concorsuali che non comportino la continuazione dell'esercizio, anche provvisorio, dell'impresa e in ogni altro caso in cui non può più partecipare alla realizzazione dell'oggetto consortile.

8. Una volta deliberata dal Consiglio di amministrazione, l'esclusione ha effetto immediato e deve essere comunicata, entro ... (indicare termine), al partecipante e al Centro di coordinamento, anche ai fini della verifica dell'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.

9. Il Consorzio comunica al Comitato di vigilanza e controllo i nominativi dei partecipanti che hanno cessato di fare parte del Consorzio stesso.


Art. 5. - Diritti e obblighi

1. I consorziati hanno diritto di partecipare, nelle forme previste dal presente statuto, all'adozione delle decisioni del Consorzio in vist

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