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Circ. Ag. Territorio 04/08/2005, n. 10/T

Accertamento delle unità immobiliari urbane ai sensi dell’articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311
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1. Premessa

In attuazione del disposto di cui al comma 339 dell'articolo 1 della legge 30/12/2004, n. 311, R sulla G.U. n. 40 del 18/2/2005 è stata pubblicata, la determinazione direttoriale 16/2/05, che disciplina, ai sensi del comma

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2. Ambito di applicazione delle attività di accertamento previste dell'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311

Sono interessate al procedimento in esame le unità immobiliari di proprietà privata oggetto di interventi edilizi, ovvero site in fabbricati che siano stati oggetto di interventi edilizi, laddove gli stessi siano influenti sul classamento e sulla determinazione della relativa rendita catastale.

Sono altresì interessate all'accertamento le unità immobiliari di proprietà privata mai dichiarate in catasto, quelle variate nella destinazione d'uso, nonché le costruzioni che sono passate dalla categoria delle esenti a quelle soggette ad imposizione.

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3. Collaborazione con i Comuni

Il provvedimento citato in premessa elenca, in linea di massima, le varie tipologie di interventi edilizi, che possono produrre effetti sulla rendita, in rapporto alla normativa e prassi catastale per l'accertamento delle unità immobiliari urbane.

In relazione alle difficoltà operative che potrebbero emergere nell'applicazione della norma, connesse anche alla complessità dell'attuale sistema estimale catastale, gli Uffici provinciali sono invitati a fornire ogni possibile supporto e forma di collaborazione, che venisse loro richiesta dai Comuni, ivi compresa anche una sintetica formazione tecnica in materia di accertamento delle unità immobiliari urbane.

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4. Gestione delle segnalazioni dei Comuni

L'articolo 6 del provvedimento direttoriale prevede che l'Agenzia renda disponibile una procedura per la creazione di un data base informatico contenente l'elenco delle richieste inviate dai Comuni ai soggetti interessati ai fini di provvedere alla predisposizione di atti di aggiornamento del classamento delle unità immobiliari e dei relativi esiti.

A tal fine, l'Agenz

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4.1. CONTENUTI DEL DATA BASE

Il file di fornitura dati è articolato per unità immobiliare e conterrà, per ciascuna segnalazione, i seguenti dati informativi da inserire a cura dei Comuni:

a) informazione sulla banca dati catastale (CT o CEU), cui è riferito l'identificativo di cui alla lettera b) successiva ;

b) identificativo dell'unità immobiliare, quando disponibile, ovvero della particella di CT sul quale insiste la costruzione non dichiarata in catasto;

c) dati relativi alla toponomastica;

d) generalità e domicilio dei destinatari della richiesta;

e) data e protocollo della richiesta inoltrata ai suddetti destinatari;

f) data di avvenuta notifica;

g) sintesi dei dati accertati dai quali discende l'incoerenza della rendita iscritta negli atti catastali:

g1) uiu non dichiarate in catasto ed afferenti a fabbricati urbani già noti;

g2) uiu con diversa destinazione d'uso derivante da interventi edilizi;

g3) uiu con destinazione d'uso autorizzata ma non coerente in catasto;

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4.2. MODALITÀ DI INVIO DELLE SEGNALAZIONI DEI COMUNI E DEI RELATIVI ESITI.

Tutti i dati sopra richiamati devono essere obbligatoriamente forniti affinché possano essere sviluppate le conseguenti attività.

A tal fine pertanto i Comuni provvedono a trasmettere, con cadenza mensile, agli Uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio i files di fornitura che saranno individuati anche in base alla data di inoltro.

Più in generale saranno acquisite a sistema in automatico, e quindi senza aggravio di tempo per l'Ufficio, le seguenti date:

- la data di riferimento: coincidente con la data di avvenuta notifica, presente all'interno dei dati relativi a ciascuna segnalazione;

- la data di invio: coincidente

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4.3. ATTIVITÀ DI COMPETENZA

In seguito alle attività di competenza degli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio, i file comunali saranno integrati con i dati esplicativi degli esiti prodotti:

- Nuovi dati di censimento e classamento attribuiti;

- Data di inserimento in atti del nuovo accertamento;

- Data di avvenuta notifica del nuovo accertamento;

- Protocollo e data di avvenuto accatastamento;

- Esito dell'Ufficio.

Quest'ultimo può essere negativo (inteso come impossibilità di adempimento relativo alla segnalazione) o positivo (inteso come adempimento proveniente da una

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5. Modalità di trattazione delle incoerenze sui soggetti

Eventuali discordanze tra soggetti titolari indicati dal Comune e risultanze catastali sono da trattarsi in base ai seguenti criteri:

- caso di esistenza di documento legittimante il soggetto segnalato: esecuzione delle volture omesse, previa preliminare richiesta alla parte di adempimento,

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6. Modalità di predisposizione e accettazione pratiche Docfa

I titolari di diritti reali su immobili urbani, destinatari della notifica inoltrata dal Comune sono tenuti a presentare, entro 90 giorni dal ricevimento dell'invito del Comune medesimo, un atto di aggiornamento catastale per adeguare le risultanze catastali all'effettivo stato dei luoghi, quale risulta a seguito degli interventi edilizi eseguiti. L'atto di aggiornamento dovrà essere redatto ai sensi del DM. 701/94 da un professionista tecnico abilitato a norma di legge incaricato dai soggetti interessati.

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7. Controlli sulle rendite proposte

Gli Uffici provinciali avranno cura di provvedere alla verifica puntuale di tutte le rendite proposte nell'ambito del procedimento di cui al citato comma 336 con carattere di priorità rispetto agli ordinari accertamenti.

Nel caso in cui gli interventi edilizi effettuati siano stati tali da giustificarne la modifica, i medesimi Uffici non avranno remore nel variare anche la categoria catastale alla singola unità immobiliare, tralasciando - in questa prima fase - di intervenire su eventuali ulteriori unità immobiliari presenti nell'edificio, con classamenti incoerenti. In una seconda fase, a conclusione del procedimento di cui al comma 336 - e sempreché dette unità non siano oggetto di revisione parziale ai sensi del comma 335 - con procedimento di autotutela l'Ufficio potrà provvedere al loro riclassamento laddove ne ricorrano i presupposti.

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8. Attività di surrogazione dell'Ufficio

La norma in esame prevede che in mancanza dell'adempimento richiesto ai soggetti interessati, gli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio, decorso il termine di novanta giorni dalla notifica della richiesta, ove ne ricorrano i presupposti, provvedono all'aggiornamento d'ufficio.

Prima di procedere all'accertamento, sono acquisiti presso i Comuni, se necessario, i documenti che hanno motivato l'inoltro della notifica alle parti interessate.

Sulla base della suddetta documentazione potranno già essere verificati a tavolo, con un'analisi preliminare, alcuni tipi di esiti (ad es.: accatastamento già in precedenza prodotto dalla parte, a seguito dell'esecuzione dei lavori, ancorché non registrato in banca dati, ovvero accatastamento non dovuto perché le variazioni sono ininfluenti sulla rendita catastale).

Nell'ipotesi in cui, a seguito della verifica della suddetta doc

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9. Pre-trattazione manuale delle segnalazioni

Le segnalazioni pervenute ed inserite nel sistema «Territorio» sono incrociate con tutti gli atti di aggiornamento che quotidianamente aggiornano il database catastale, al fine di produrre - con apposite nuove funzionalità - la generazione dei file XML di risposta ai Comuni.

Tale incrocio avviene - di norma - mediante il confronto con l'identificativo catastale relativo alle uiu oggetto di variazione (uiu origine).

Peraltro, le diverse fattispecie prevedibili non consentono - già in linea teorica - di intercettare automaticamente e con sufficiente garanzia gli esiti di ciascuna segnalazione.

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10. Notifiche delle risultanze ai soggetti privati, applicazione sanzioni, eventuale recupero spese per accatastamento eseguito d'Ufficio

Conclusi gli accertamenti in merito alla verifica delle rendite proposte, da eseguirsi con carattere di priorità, come già in precedenza richiamato, l'Ufficio provvede:

- all'applicazione della sanzioni per tardiva presentazione, nel caso di rendita proposta convalidata dall'Ufficio;

- all'applicazione della sanzioni per tardiva presentazione ed alla notifica della rendita attribuita unitamente agli altri elementi censuari, nel caso di rendita proposta, rettificata dall'Ufficio;

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11. Particolari attività operative

È già noto che diversi Comuni intendono inoltrare ai soggetti interessati dal comma 336 una prima richiesta informale di adempimento (avviso bonario) al fine di ridurre l'entità di un prevedibile contenzioso.

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12. Monitoraggio delle attività

Sono in corso di avanzata definizione le procedure per l'effettuazione del monitoraggio automatico de

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13. Disposizioni finali

Le modifiche delle rendite proposte con i documenti Docfa presentati in attuazione del comma 336, sono notificate ai possessori ai sensi dell'art. 74 della legge n. 342/2000 e sono portate a conoscenza dei Comuni con l'ordinario flusso di comunicazione periodica, eseguito in ottemperanza al medesimo art. 74.

Con specific

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