Con il presente documento il Ministero dell’ambiente fornisce chiarimenti interpretativi in merito alla gestione delle terre e rocce da scavo contenenti materiali di riporto, alla luce della normativa di riferimento:
- D.P.R. 120/2017 concernente la disciplina semplificata per la gestione delle terre e rocce da scavo;
- artt. 184-bis e 185 del D. Leg.vo 152/2006 (Codice dell’ambiente), relativi alle esclusioni dalla disciplina dei rifiuti ed alle condizioni ai fini della qualificazione come “sottoprodotti”;
- art. 3 del D.L. 2/2012, il quale fornisce interpretazione autentica dell’art. 185 del D. Leg.vo 152/2006, consentendo, a determinate condizioni, la presenza nel “suolo” di materiali di riporto.
Alla luce del quadro normativo in oggetto, la Circolare chiarisce che:
- le terre e rocce da scavo contenenti matrici materiali di riporto non contaminate e conformi al test di cessione ai sensi dell’art. 3 del D.L. 2/2012 non sono né rifiuti né sottoprodotti, e pertanto possono essere riutilizzate in sito in conformità a quanto previsto dall’art. 24 del D.P.R. 120/2017;
- le terre e rocce da scavo contenenti matrici materiali di riporto entro il 20% in peso (art. 4 del D.P.R. 120/2017), che risultino conformi al test di cessione e non contaminate, possono essere gestite come sottoprodotti;
- le terre e rocce da scavo contenenti matrici materiali di riporto contaminate e non conformi al test di cessione devono essere rimosse, oppure essere sottoposte a messa in sicurezza permanente, oppure essere rese conformi ai limiti del test di cessione tramite operazioni di trattamento che rimuovano i contaminanti.