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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Costi manodopera: ribasso dovuto a più efficiente organizzazione aziendale
COSTO MANODOPERA VERIFICA RIBASSO - L'istante contestava l'aggiudicazione disposta a favore di un operatore economico che aveva presentato un'offerta economica recante un ribasso pari quasi al 50% della base d'asta, ritenendo che non fosse giustificato l'abbattimento delle singole voci dell'offerta e del relativo costo della manodopera.
Considerazioni ANAC
L'ANAC, con la Delibera del 29/10/2024, n. 491, ha svolto le seguenti considerazioni:
- l'art. 41, comma 14, del D. Leg.vo 36/2023 introduce lo scorporo dei costi della manodopera dall’importo soggetto a ribasso accanto a quelli relativi alla sicurezza, e prevede tuttavia che resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale;
- l’art. 110, comma 4, del D. Leg.vo 36/2023, statuisce che in sede di verifica di congruità delle offerte non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
- il ribasso contenuto nell’offerta si calcola su tutto l’importo a base di gara, ma può anche riverberarsi sul costo della manodopera; infatti, il divieto di ribasso dei costi del personale non va considerato in senso assoluto e inderogabile. In sede di verifica dell’anomalia, l’operatore economico eventualmente chiamato a fornire le proprie giustificazioni, motiverà il ribasso con la dimostrazione di poter fruire, per esempio, di sgravi contributivi o di aver pianificato una migliore allocazione delle risorse che comporti risparmi di spesa, sempre nel rispetto dei minimi retributivi previsti dalla legge (si veda anche Sent. Breve C. Stato 09/06/2023, n. 5665 e Indicazioni ANAC su costi della manodopera e importo assoggettato al ribasso);
- la ratio del sub procedimento di verifica dell'anomalia è quella di accertare la serietà, la sostenibilità e la sostanziale affidabilità della proposta contrattuale in maniera da evitare che l'appalto sia aggiudicato a prezzi eccessivamente bassi, tali da non garantire la qualità e la regolarità dell'esecuzione del contratto oggetto di affidamento. La valutazione, ad opera della stazione appaltante, ha natura globale e sintetica e costituisce espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale riservato all’amministrazione, sindacabile solo in caso di macroscopica illogicità o di erroneità fattuale, che rendano palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta (si veda Sent. C. Stato 09/03/2020, n. 1655; Sent. C. Stato 31/05/2019, n. 3672).
Conclusioni ANAC
Posto quanto sopra, secondo l'ANAC il divieto di ribasso dei costi del personale non va considerato in senso assoluto e inderogabile. In sede di verifica dell’anomalia, l’operatore economico eventualmente chiamato a fornire le proprie giustificazioni può dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.
Nel caso di specie, la stazione appaltante, con valutazione rientrante nella propria discrezionalità tecnica, ha ritenuto plausibili, congrui e giustificati i prezzi proposti all’esito del sub-procedimento di congruità, e non sono state messi in luce macroscopici errori o evidenti illogicità suscettibili di sindacato.