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08/08/2024

Agibilità, riduzione delle altezze e superfici minime nel D.L. Salva casa

Nuove disposizioni sui requisiti di altezza minima dei locali adibiti ad abitazione e di superficie minima degli alloggi monostanza introdotte dal D.L. 69/2024 (c.d. "Salva casa", conv. L. 105/2024). Il Decreto ha abbassato le soglie minime per i locali situati in edifici sottoposti ad interventi di recupero o per i quali sia previsto un progetto di ristrutturazione.

Il D.L. 69/2024, nel testo risultante dalla legge di conversione (L. 24/07/2024, n. 105), ha previsto l’integrazione dell’art. 24 del D.P.R. 380/2001, riguardante la segnalazione certificata di agibilità degli edifici. In particolare, sono stati inseriti i commi 5-bis, 5-ter e 5-quater in materia di requisiti di altezza minima e di superficie minima dei locali.
Con l’introduzione dei predetti commi, i  D.L. 69/2024 stabilisce una deroga, in presenza di determinate condizioni (vedi dopo), ai limiti di altezza e superficie minima per i locali abitabili previsti dagli artt. 1 e 3 del D.M. 05/07/1975, secondo il quale l’altezza minima dei locali abilitabili è di 2,70 metri (2,40 metri per i locali accessori) e la superficie minima degli alloggi monostanza non può essere inferiore a 28 metri quadrati per una persona e 38 metri quadrati per due persone. La deroga è stata disposta in attesa dell’emanazione del Decreto sui requisiti abitativi previsto dal comma 1-bis dell’art. 20 del D.P.R. 380/2001.

ALTEZZA E SUPERFICIE MINIMA - Nel dettaglio, le nuove norme stabiliscono che il tecnico progettista abilitato è autorizzato ad asseverare la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie nelle seguenti ipotesi:
a) locali con un’altezza minima interna inferiore a 2,70 metri, fino al limite massimo di 2,40 metri;
b) alloggio monostanza, con una superficie minima, comprensiva dei servizi:
* inferiore a 28 metri quadrati, fino al limite massimo di 20 metri quadrati, per una persona, e
* inferiore a 38 metri quadrati, fino al limite massimo di 28 metri quadrati, per due persone.

CONDIZIONI PER L’ASSEVERAZIONE - L’asseverazione può essere resa ove sia soddisfatto il requisito dell’adattabilità, in relazione alle specifiche funzionali e dimensionali, previsto dal D. Min. LL.PP. 14/06/1989, n. 236 per il superamento delle barriere architettoniche e sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
* i locali siano situati in edifici sottoposti a interventi di recupero che portino al miglioramento delle caratteristiche igienico sanitarie dell’immobile,
* sia presentato contestualmente un progetto di ristrutturazione che migliori le condizioni igienico-sanitarie dell’alloggio, ottimizzando la ventilazione e i riscontri d’aria.

In particolare, il progetto deve contenere soluzioni alternative atte a garantire, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie dell’alloggio, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dell’alloggio e dei vani abitabili, ovvero la possibilità di un’adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre, dai riscontri d’aria trasversali e dall’impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliari.

In assenza di tali condizioni, valgono i limiti stabiliti dal D.M. 05/07/1975.

ALTRI REQUISITI E DEROGHE - Restano fermi il rispetto degli altri requisiti igienico-sanitari e le deroghe ai limiti di altezza minima dei locali previsti dalla legislazione vigente.

Dalla redazione