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25/07/2024

Relazione geologica e polizza indennitaria decennale per rischio di rovina dell’opera

In tema di appalti pubblici, l'ANAC ha evidenziato che la stipula della polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera è obbligatoria per tutti gli appalti di lavori di importo superiore al doppio della soglia eurounitaria. La relazione geologica invece non costituisce un documento sempre necessario per la progettazione di un'opera pubblica.

Fattispecie
Nel caso di specie, i lavori per l’esecuzione di lavori di manutenzione per l’eliminazione delle perdite presenti su un canale adduttore, appaltati mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, si erano regolarmente conclusi ed era stato emesso l’Atto unico di collaudo tecnico amministrativo. 
Del predetto progetto non faceva parte la relazione geologica, in quanto elaborato ritenuto non necessario per lavorazioni manutentive di tale tipologia.
L'appaltatore non aveva fornito la polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera e dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, di cui all’art. 103, comma 8, del D. Leg.vo 50/2016 (applicabile ratione temporis), indicando che le compagnie assicuratrici non rilasciavano la polizza in assenza della relazione geologica.
La stazione appaltante (s.a.) chiedeva, quindi, se:
- le richieste delle compagnie assicuratrici, in relazione alla tipologia di intervento realizzato, fossero lecite
- e, in caso affermativo, come potesse la s.a. disattendere alla disposizione di cui all’art. 103, comma 8, del D. Leg.vo 50/2016.

Relazione geologica
L'ANAC, con il Parere del 10/07/2024, n. 37, ha svolto brevi considerazioni in merito alla natura della relazione geologica e, in particolare, se tale documento debba essere obbligatoriamente presente nel progetto dell’opera pubblica:
- l'art. 26, comma 1, del D.P.R. 05/10/2010, n. 207 elenca le dieci relazioni specialistiche che corredano il progetto definitivo ma fa salva in modo espresso la possibilità per il responsabile del procedimento di escludere taluna di esse attraverso una specifica determinazione;
- nonostante la relazione geologica sia espressamente inclusa tra gli elaborati del progetto definitivo ed esecutivo, la giurisprudenza ha avuto modo di osservare che non si tratta di un documento necessario ed imprescindibile del progetto dell’opera pubblica (Sent. C. Stato 13/09/2018, n. 5364);
- pertanto, la relazione geologica non costituisce un documento necessario della progettazione di un’opera pubblica, potendo il responsabile del procedimento valutarne la non indispensabilità in relazione alla tipologia di intervento da realizzare.
Con riferimento al primo quesito posto, l'ANAC ha ritenuto dunque che la valutazione operata circa la non necessità di elaborare la relazione geologica, in quanto non prevista per lavorazioni manutentive del tipo descritto nel progetto, non poteva essere sconfessata da richieste o affermazioni generiche di soggetti terzi (i due broker assicurativi consultati dall’appaltatore), che non avevano alcun titolo, né contrattuale né di altra natura, con la stazione appaltante, per sindacare la completezza della documentazione progettuale e, di riflesso, la correttezza delle attività di approvazione, verifica e validazione svolte.
L'ANAC ha aggiunto che, quand’anche la presentazione della suddetta relazione geologica fosse ritenuta indispensabile dalla compagnia assicuratrice, sarebbe stato dovere della sola impresa appaltatrice - in qualità di contraente e di soggetto onerato, ex lege, della presentazione della polizza indennitaria decennale in favore della stazione appaltante - approntare una soluzione alla carenza documentale eccepita dalla compagnia.

Obbligo di stipula della polizza indennitaria decennale
Per quanto concerne il secondo quesito, l'ANAC ha indicato che dall'esame dell'art. 103, comma 8, del D. Leg.vo 50/2016 (le cui disposizioni sono ora contenute nell'art. 117, comma 11, del D. Leg.vo 36/2023), si evince che:
- la stipula della polizza indennitaria decennale, da parte dell’appaltatore, è obbligatoria per tutti gli appalti di lavori di importo superiore al doppio della soglia eurounitaria;
- la funzione assolta dalla suddetta polizza è quella di tenere indenne l’amministrazione dai rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dai rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.
- il chiaro tenore letterale della norma, unitamente alla funzione assolta dalla polizza, depongono per l’assoluta impossibilità per l’amministrazione di disattendere alla disposizione di cui all’art. 103, comma 8, del D. Leg.vo 50/2016.

Dalla redazione