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03/06/2024

Gara per conto di stazione appaltante non qualificata e nomina del RUP

L'ANAC ha indicato che nel caso in cui una stazione appaltante non qualificata si rivolga per lo svolgimento dell’affidamento ad altro soggetto qualificato, quest'ultimo deve nominare un proprio RUP, nonché svolgere l’intera fase di affidamento e adottare i relativi atti.

Fattispecie
Nel caso di specie, l’affidamento aveva ad oggetto un servizio di progettazione di lavori per un importo complessivo di 305.713 euro, oltre oneri previdenziali ed assistenziali e IVA. 
In ragione dell’oggetto e dell’importo indicati, la procedura di affidamento in esame avrebbe dovuto essere necessariamente svolta da un soggetto qualificato, ex artt. 62 e 63 del D. Leg.vo 36/2023. L'ente comunale, che non compariva nell'elenco delle stazioni appaltanti (s.a.) qualificate, aveva affidato la fase di selezione del contraente ad una società al tempo iscritta nell’elenco di cui all’art. 63, comma 1, del D. Leg.vo 36/2023.

Omessa nomina del RUP da parte della s.a. qualificata
L'ANAC ha rilevato che la società qualificata aveva nominato un responsabile di fase, mentre, in quanto soggetto qualificato, avrebbe dovuto nominare un proprio responsabile unico del progetto (RUP).
Infatti, ai sensi dell'art. 62, comma 13, del D. Leg.vo 36/2023, nel caso in cui una stazione appaltante non qualificata si rivolga per lo svolgimento dell’affidamento ad altro soggetto qualificato (centrale di committenza o stazione appaltante), l’ente qualificato deve nominare un proprio RUP.
L'ANAC ha inoltre precisato che la nomina del RUP da parte dell’ente qualificato non è un mero formalismo, ma ha il chiaro obiettivo di garantire che la procedura di gara sia giuridicamente ed effettivamente svolta da un soggetto adeguatamente qualificato, in coerenza con il principio di necessaria qualificazione delle stazioni appaltanti.
Diversamente opinando, ammettendo cioè che l’ente qualificato nomini solo un responsabile per la fase di affidamento (RFA), quest’ultimo sarebbe sottoposto alla supervisione, indirizzo e coordinamento del soggetto beneficiario (ai sensi dell’art. 15, comma 4, del D. Leg.vo 36/2023), che tuttavia sarebbe non qualificato.

Svolgimento della procedura di gara da parte di soggetto non qualificato
L'ANAC ha rilevato che alcuni atti e provvedimenti fondamentali e caratterizzanti la fase di gara sono stati adottati dall’ente comunale non qualificato; in particolare, il RUP (nominato dall’ente comunale non qualificato) ha risposto alla maggior parte dei quesiti pervenuti (peraltro con esiti quantomeno contraddittori) e ha nominato la commissione giudicatrice.
In proposito, l'ANAC ha osservato che il legislatore, con l’introduzione del sistema di necessaria qualificazione delle stazioni appaltanti - di cui agli artt. 62-63 del D. Leg.vo 36/2023 e all’Allegato II.4 dello stesso - ha riservato a soggetti qualificati (centrali di committenza o stazioni appaltanti) lo svolgimento delle procedure di affidamento superiori a determinate soglie previste dalla legge, in ragione della maggiore complessità di tali procedure e della migliore competenza degli enti qualificati. Pertanto, nel caso in cui la fase di affidamento del contratto pubblico sia svolta da una stazione appaltante qualificata per conto di altra non qualificata, la prima dovrà svolgere l’intera fase e adottare i relativi atti.
Parimenti si devono evitare applicazioni meramente formalistiche, ma invero elusive del principio di necessaria qualificazione, e garantire un sostanziale ed effettivo svolgimento della fase di affidamento da parte di soggetti adeguatamente qualificati.
Se invece gli atti e i provvedimenti della fase di affidamento sono adottati dalla stazione appaltante non qualificata è di fatto eluso il sistema di necessaria qualificazione, integrandosi un vizio di incompetenza.

Dalla redazione