Rivista online e su carta in tema di
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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Assenza o difformità totale dal permesso di costruire: il comune può alienare l'immobile
L’art. 1, comma 1 del D.L. 69/2024 (c.d. Decreto Salva casa convertito in legge con la L. 24/07/2024, n. 105) apporta modifiche all’art. 31 del D.P.R. 380/2001, relativo agli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali.
A seguito delle modifiche, l'art. 31, comma 5, del D.P.R. 380/2001 prevede che l’opera abusiva acquisita al patrimonio del comune è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell’abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l’esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l’opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, culturali, paesaggistici, ambientali o di rispetto dell’assetto idrogeologico, previa acquisizione degli assensi, concerti o nulla osta comunque denominati delle amministrazioni competenti, ai sensi dell’articolo 17-bis della L. 241/1990.
Inoltre, nei casi in cui l’opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, culturali, paesaggistici, ambientali o di rispetto dell’assetto idrogeologico, il comune, previa acquisizione degli assensi, concerti o nulla osta, può, altresì, provvedere all’alienazione del bene e dell’area di sedime.
Il contratto deve prevedere la condizione sospensiva della effettiva rimozione delle opere abusive da parte dell’acquirente.
Il valore venale dell’immobile è determinato dall’agenzia del territorio tenendo conto dei costi per la rimozione delle opere abusive.
Il responsabile dell'abuso non può partecipare alla procedura di vendita.