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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Appalti pubblici: divieto di sorteggio per selezione o.e. da invitare alle procedure negoziate
Quesito
Con il quesito 20143/2023 sottoposto al supporto giuridico del Servizio contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), sono stati chiesti chiarimenti in merito al divieto di utilizzare il sorteggio dei nominativi degli operatori economici (o.e.) nelle procedure negoziate.
in particolare, l'istante ha indicato quanto segue:
- l'art. 50, comma 2, del D. Leg.vo 36/2023 vieta, per l’individuazione degli o.e. nelle procedure negoziate, di utilizzare il sorteggio o altro metodo d'estrazione casuale, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate. In sintesi, le S.A. non possono scegliere gli o.e. partecipanti alle procedure di cui alle lett. c), d), e e) dell’art. 50, comma 1, del D. Leg.vo 36/2023 senza applicare un ragionamento selettivo;
- qualora si utilizzi il MEPA, il sistema, consente però alle s.a. di convogliare gli o.e. da essa selezionati in una specifica lista MEPA, creata all’occorrenza per l’esigenza da soddisfare;
- l’applicativo consente d'effettuare, dal predetto bacino, un sorteggio delle ditte da invitare alla ricerca di mercato. Tale operazione potrebbe definirsi una riduzione del numero di o.e. risultati in possesso delle caratteristiche ricercate dalla s.a. per lo svolgimento della prestazione richiesta.
In tale contesto, è stato chiesto se, motivando dettagliatamente negli atti amministrativi tutti i passaggi delle operazioni svolte, sarebbe possibile utilizzare il sorteggio.
Parere MIT
Il MIT ha rilevato che:
- il metodo di estrazione indicato dall'istante nel quesito è un metodo casuale che si sostanzia in un sorteggio;
- l'art. 3, comma 4, dell'Allegato II.1 al D. Leg.vo 36/2023 stabilisce che la scelta degli operatori da invitare alla procedura negoziata deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l’oggetto e la finalità dell’affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza;
- l'art. 1, comma 3, del D. Leg.vo 36/2023 prevede che le stazioni appaltanti possono dotarsi, nel rispetto del proprio ordinamento, di un regolamento in cui sono disciplinati anche i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo dall’elenco degli operatori economici propri o da quelli presenti nel mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni o in altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento.
Il MIT ha concluso pertanto che, anche in caso di utilizzo di elenchi MEPA, occorre individuare i criteri oggettivi per la selezione delle imprese ed il ricorso al sorteggio non è più consentito se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate.
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