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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Semplificazione in materia di installazione di vetrate panoramiche amovibili
Il D.L. 09/08/2022, n. 115 (c.d. “Decreto Aiuti-bis”) è stato convertito dalla L. 21/09/2022, n. 142.
Tra gli emendamenti votati al testo originario del provvedimento, l’introduzione all'art. 6 del D.P.R. 380/2001, comma 1, di una nuova lettera b-bis, che dispone quanto segue:
“Gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, di parziale impermeabilizzazione delle acque meteoriche, dei balconi aggettanti dal corpo dell'edificio o di logge rientranti all'interno dell'edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente realizzazione di volumi e di superfici, come definiti dal Regolamento Edilizio Tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale micro-areazione che consente la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche”.
Volendo provare a inquadrare le condizioni applicative della disposizione, si sottolinea che gli interventi possono essere eseguiti sia su balconi aggettanti che “a loggia”.
Dal punto di vista tecnico-prestazionale, gli interventi:
* devono comportare un miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, nonché (evidentemente nell’ambito del miglioramento energetico) una riduzione delle dispersioni termiche;
* devono comportare una seppur parziale impermeabilizzazione dalle acque;
* devono favorire l’arieggiamento e la salubrità degli ambienti interni.
Dalla formulazione letterale della norma sembra che le caratteristiche elencate debbano necessariamente essere tutte presenti, al fine di poter concretizzare il rispetto dei requisiti.
Sotto il profilo urbanistico-edilizio, viceversa, si prevede che deve trattarsi di installazioni:
* destinate ad assolvere funzioni temporanee e non configurino spazi stabilmente chiusi;
* che abbiano un minimo impatto visivo;
* che non modifichino le preesistenti linee architettoniche;
* che non comportino la realizzazione di nuova volumetria o il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile, anche semplicemente da superficie accessoria a superficie utile.
Per le definizioni di “superficie accessoria” e “superficie utile” si rinvia al Regolamento edilizio “tipo” approvato con Intesa Conf. Unificata 20/10/2016, n. 125/CU (vedi anche Regolamento edilizio comunale tipo: contenuti, valenza, iter di approvazione).
Si fa notare come sia le caratteristiche prestazionali e tecniche che i requisiti urbanistico-edilizi abbiano carattere piuttosto generico, rendendo opportuno, un successivo intervento di maggiore dettaglio che possa favorire un’applicazione omogenea sul territorio della disposizione.