Decreto Antifrode: primi chiarimenti Agenzia entrate | Bollettino di Legislazione Tecnica
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23/11/2021

Decreto Antifrode: primi chiarimenti Agenzia entrate

Dal 26/11/2021 possibile trasmettere le comunicazioni anche senza visto e asseverazione. Non è necessario attendere l’emanazione del decreto del Mite con i nuovi valori.

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato una prima serie di risposte a FAQ concernenti l’applicazione dell’art. 1 del D.L. 157/2021 (c.d. “Decreto Antifrode”), che modificando gli artt. 119 e 121 del D.L. 34/2020 ha introdotto misure volte a contrastare comportamenti fraudolenti e rafforzare i controlli sulla fruizione delle detrazioni e sulle operazioni di cessione del credito e sconto in fattura.

Rinviando per dettagli a Decreto Antifrode per il Superbonus e gli altri Bonus edilizi, in estrema sintesi il Decreto (vigente dal 12/11/2021) ha:
- esteso l’obbligo del visto di conformità anche per i casi in cui il Superbonus è utilizzato dal beneficiario direttamente in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, con alcune eccezioni;
- esteso l’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione di congruità dei costi sostenuti anche per i casi in cui si opta per la cessione del credito o lo sconto in fattura relativa agli altri bonus fiscali edilizi diversi dal Superbonus.

A tal proposito le FAQ dell’Agenzia entrate chiariscono quanto segue.

VIGENZA NUOVI OBBLIGHI. I nuovi obblighi concernenti visto di conformità e asseverazione di congruità dei costi sono vigenti per tutte le comunicazioni inviate dal 12/11/2021. Tuttavia dal 26/11/2021 sarà possibile eseguire la comunicazione dell’opzione senza tali documenti per i contribuenti ini relazione a fatture antecedenti al 12/11/2021 pagate o scontate e in presenza del relativo accordo stipulato con il cessionario (piattaforma in aggiornamento).

DECRETO CON I NUOVI PREZZI. Nelle more dell’emanazione del nuovo decreto del Ministero della transizione ecologica recante nuovi valori massimi, è possibile fare riferimento ai parametri già vigenti, quindi:
- Ecobonus e Bonus facciate termico: prezzari individuati dal D.M. 06/08/2020 (Decreto Requisiti Eco-bonus) o in mancanza ad analisi prezzi e/o ai valori indicati nell’Allegato I del medesimo decreto;
- Altri bonus: prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali CCIAA ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

REQUISITI TECNICI. I nuovi obblighi non contemplano anche l’asseverazione dei requisiti tecnici dell’intervento, che resta dovuta solo per i casi in cui già prevista (Ecobonus, Sismabonus, Bonus facciate termico).

SUPERBONUS IN DICHIARAZIONE. Per i casi in cui il Superbonus è utilizzato dal beneficiario direttamente in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, il visto di conformità riguarda solo l’intervento edilizio agevolabile, e non l’intera dichiarazione, salvo casi particolari.

TECNICI ABILITATI. L’asseverazione di congruità delle spese è rilasciata dal professionista tecnico abilitato iscritto al pertinente Albo professionale.

Dalla redazione