Adeguamento antincendio strutture ricettive zone colpite da eventi calamitosi | Bollettino di Legislazione Tecnica
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05/01/2020

Adeguamento antincendio strutture ricettive zone colpite da eventi calamitosi

Il D.L. 162/2019, c.d. "Milleproroghe" ha prorogato il termine per l'adeguamento antincendio delle strutture ricettive con oltre 25 posti letto, nelle zone colpite dal sisma in Centro Italia del 2016/2017, dal sisma di Ischia nonché dagli eccezionali eventi meteorologici del mese di ottobre 2018.

L’art. 3 del D.L. 30/12/2019, n. 162, comma 5, ha prorogato al 30/06/2022, il termine per l’adeguamento alle disposizioni in materia di prevenzione incendi previsto dal comma 1122 dell’art. 1 della L. 205/2017, per le strutture ricettive turistico alberghiere con oltre 25 posti letto localizzate:
a) nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 02/10/2018, come individuati dalla Deliberazione del Consiglio dei Ministri 08/11/2018;
b) nei territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017, così come individuati dagli allegati 1, 2 e 2-bis del D.L. 17/10/2016, n. 189 (convertito in legge dalla L. 15/12/2016, n. 229);
c) nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell’isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21/08/2017.Si ricorda che i suddetti adempimenti sono al momento scaduti rispettivamente al 30/06/2019 (termine adeguamento) ed al 01/12/2018 (SCIA parziale) per le strutture ricettive con oltre 25 posti letto in genere.

Detto termine era già stato prorogato al 31/12/2019 dal comma 1141 dell'art. 1 della L. 145/2018, in riferimento solo alle zone elencate dalla lettera a) di cui sopra.

La proroga opera previa presentazione della SCIA parziale al competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco entro il 31/12/2020.

Si ritengono applicabili i chiarimenti resi dalla Nota prot. n. 16419 del 28/11/2018 (vedi allegato), ove è chiarito che le attività ricettive turistico-alberghiere ricadenti nelle casistiche ammesse, possono comunque beneficiare del regime di proroga anche presentando la SCIA parziale oltre il termine previsto. In tal caso si dovrà allegare anche una dichiarazione dalla quale risulti che, medio tempore, l’attività sia stata sospesa, eventualmente anche per chiusura stagionale, ovvero mantenuta in esercizio parziale con numero di posti letto inferiore alle soglie di assoggettamento alle procedure di prevenzione incendi.

La SCIA attesta il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni come disciplinate dalle specifiche regole tecniche:
- resistenza al fuoco delle strutture;
- reazione al fuoco dei materiali;
- compartimentazioni;
- corridoi;
- scale;
- ascensori e montacarichi;
- impianti idrici antincendio;
- vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;
- vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;
- locali adibiti a deposito.
 

Dalla redazione