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Circ. P.C.M. 04/11/2010, n. DPC/SISM/0083283

Chiarimenti sulla gestione degli esiti delle verifiche sismiche condotte in ottemperanza all'art. 2, comma 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 23 marzo 2003.
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[Premessa]



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Inquadramento del problema

Il comma 3 dell'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 R prevede che le opere strategiche per finalità di protezione civile e quelle suscettibili di conseguenze rilevanti in caso di collasso siano sottoposte a verifica a cura dei rispettivi proprietari.

Il termine originario stabilito per la conclusione delle verifiche era di 5 anni, quindi al 2008, ma è stato prorogato al 31.12.2010 con l'articolo 20 della Legge n. 31/2008 R.

La verifica è obbligatoria, mentre non lo è l'intervento, salvo nel caso in cui il proprietario o gestore disponga di risorse ordinarie sufficienti per la sua esecuzione, infatti il comma 6 dello stesso art. 2 recita: La necessità di adeguamento sismico degli edifici e delle opere di cui sopra sarà tenuta in considerazione dalle Amministrazioni pubbliche nella redazione dei piani triennali ed annuali di cui all'art. 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 R N1, e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai fini della predisposizione del piano straordinario di messa in sicurezza antisismica di cui all'art. 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 N2.

Interpretando la lettera del comma 6 citato, l'obbligo è quello di tener conto delle verifiche nella redazione di piani di adeguamento che hanno carattere corrente. Inoltre, poiché il citato piano straordinario di cui all'art. 80, comma 21 della legge 27/12/2002 finanzia anche interventi di livello inferiore all'adeguamento, si intende che il termine "adeguamento" è usato in senso generico e può comprendere anche le fattispecie del miglioramento e della riparazione locale, ove questi fossero appropriati alla soluzione dello specifico caso oggetto di verifica.

È bene tener presente, inoltre, che, al di là dell' obbligo di verifica sismica a carico dei proprietari o gestori di opere strategiche e rilevanti ai sensi della citata OPCM n. 3274, le Norme tecniche per le costruzioni emanate con il Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2008 R (NTCOS), indicano sotto quali condizioni debba essere effettuata, a carico dei proprietari delle costruzioni, la relativa valutazione della sicurezza, non solo sismica. Il paragrafo S.3 delle NTCOS, infatti, recita:

- le costruzioni esistenti devono essere sottoposte a valutazione della sicurezza quando ricorra anche una delle seguenti situazioni:

- riduzione evidente della capacità resistente e/o deformativa della struttura o di alcune sue parti dovuta ad azioni ambientali (sisma, vento, neve e temperatura), significativo degrado e decadimento delle caratteristiche meccaniche dei materiali, azioni eccezionali (urti, incendi, esplosioni), situazioni di funzionamento ed uso anomalo, deformazioni significative imposte da cedimenti del terreno di fondazione;

- provati gravi errori di progetto o di costruzione;

- cambio della destinazione d'uso della costruzione o di parti di essa, con variazione significativa dei carichi variabili elo della classe d'uso della costruzione;

- interventi non dichiaratamente strutturali, qualora essi interagiscano, anche solo in parte, con elementi aventi funzione strutturale e, in modo consistente, ne riducano la capacità o ne modifichino la rigidezza.

Qualora le circostanze di cui ai punti precedenti riguardino porzioni limitate della costruzione, la valutazione della sicurezza potrà essere limitata agli elementi interessati e a quelli con essi interagenti, tenendo presente la loro funzione nel complesso strutturale.

La valutazione della sicurezza deve permettere di stabilire se:

- l'uso della costruzione possa continuare senza interventi;

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ALLEGATO 1 : Indirizzi

Parte di provvedimento in formato grafico

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