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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Veneto 06/03/2012, n. 354
Deliberaz. G.R. Veneto 06/03/2012, n. 354
Deliberaz. G.R. Veneto 06/03/2012, n. 354
Deliberaz. G.R. Veneto 06/03/2012, n. 354
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[Premessa]Lo scorso 9 giugno 2011, dopo sei mesi dalla sua pubblicazione, è entrato in vigore il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 R “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”: a seguito di ciò, si è definitivamente completata l’opera di riforma dell’intera materia degli appalti pubblici, avviata dal Legislatore statale nel 2006 con l’adozione del Codice dei Contratti Pubblici. Com’è noto, nel quadro normativo statale che disciplina i pubblici appalti di valore inferiore alle soglie comunitarie, l’attivazione dell’istituto degli affidamenti “in economia” - alternativo alle ordinarie procedure di scelta del contraente e alle ordinarie figure contrattuali - consente, per determinate tipologie di acquisizioni, il conseguimento di un effettivo snellimento dell’iter amministrativo di un contratto pubblico, potendosi legittimamente individuare procedimenti più flessibili rispetto all’ordinario: con il risultato di contrarre in modo significativo la tempistica necessaria per l’espletamento delle procedure in parola e per l’esecuzione dei contratti così affidati. Ne consegue che, a legislazione vigente, ogni Amministrazione Aggiudicatrice che intenda avvalersi delle procedure “in economia”, è tenuta ad individuare e disciplinare in concreto, nell’ambito della cornice normativa posta dal Legislatore statale, le specifiche tipologie di servizi, forniture e lavori così acquisibili e le relative procedure, mediante un proprio provvedimento: ciò non solo per espresso dettato normativo (vedasi i commi 6 e 10 dell’art. 125 del Codice dei contratti e l’art. 330, c. 1 del Regolamento Attuativo del Codice) ma anche al fine di dare attuazione a quel “rispetto dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto” (come previsto dal comma 14 del citato art. 125 del Codice), ivi compresa l’ottemperanza ai principi comunitari in materia di appalti, che lo stesso Legislatore statale ha demandato in via attuativa alle precise scelte operative, e quindi provvedimentali, di ogni Amministrazione Aggiudicatrice che si avvalga del sistema degli affidamenti in economia. In ambito regionale, va altresì tenuto conto delle specifiche leggi di settore, previgenti al Codice dei contratti, che hanno formato la base giuridica delle successive deliberazioni di Giunta Regionale le quali costituiscono tuttora la disciplina provvedimentale per gli affidamenti in economia da disporsi a cura dell’amministrazione regionale. Ci si riferisce alla L.R. n. 6/1980 (in materia di approvvigionamento dei beni regionali) e alla L.R. n. 27/2003 R (in materia di lavori pubblici di interesse regionale): sulla base delle citate leggi la Giunta Regionale ha adottato le deliberazioni n. 4455/2004, n. 1052/2005, n. 2725/2009 e n. 322 0/2009 (per quest’ultima deliberazione il ri |
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“ALLEGATO A - PROVVEDIMENTO DISCIPLINANTE LE PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI SERVIZI, FORNITURE E LAVORI IN ECONOMIA |
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TITOLO I - PRINCIPI GENERALI |
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Art. 1 - Principi e ambito di applicazione1. Il presente provvedimento, in ottemperanza al principio comunitario di proporzionalità, contemperando altresì l’efficacia e l’economicità dell’azione amministrativa con i principi comunitari della massima trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici, disciplina le procedure per l’acquisizione in economia di “lavori”, “fornitu |
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Art. 2 - Limiti di importo e limiti di frazionamento1. Le acquisizioni in economia di servizi, forniture e lavori disciplinate dal presente provvedimento sono ammesse: a) per importi non superiori a € 200.000,00, quanto a lavori; b) per importi inferiori a |
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Art. 3 - Responsabile del procedimento1. Per ogni acquisizione in economia la Stazione appaltante opera attraverso un responsabile del proc |
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Art. 4 - Criteri generali in materia di procedure e di scelta del contraente1. In relazione alle acquisizioni in economia disciplinate dal presente provvedimento, la determinazione a contrarre ai sensi e per gli effetti dell’art. 11, c. 2, del Codice è costituita dalle deliberazioni di Giunta Regionale che, rispettivamente, adottano la programmazione annuale dei lavori pubblici di competenza regionale e approvano la programmazione dell’attività contrattuale di approvvigionamento di forniture e servizi dell’anno di riferimento; in ogni altro caso, la determinazione a contrarre ai sensi e per gli effetti dell’art. 11, c. 2, del Codice viene adottata con specifico atto del Dirigente competente, afferente singoli contratti. 2. Le acquisizion |
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Art. 5 - Requisiti dell’operatore economico1. Gli operatori economici a cui vengono affidate le acquisizioni in economia devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale stabiliti dall’art. 38 del Codice. |
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Art. 6 - Criteri generali in materia di garanzie1. In ottemperanza al principio di proporzionalità di cui all’art. 1, c. 1 del presente provvedimento: a) la cauzione provvisoria non è richiesta per le acquisizioni in economia che avvengono con affidamento diretto; b) la cauzione |
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Art. 7 - Stipulazione del contratto1. Le acquisizioni di importo non superiore ad € 40.000,00 possono essere disposte mediante contratto concluso per mezzo di corrispondenza, secondo l’uso del commercio; i contratti per le acquisizioni di importo pari o superiore ad € 40.000,00 sono stipulati con la forma del contratto per scrittura privata resa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 lettere c) e d), della L.R. 4 febbraio 1980, n. 6 e s.m.i. 2. In entrambi i casi, lo schema di lettera d’ordine o scrittura privata predisposta dalla Stazione appaltante deve contenere i seguenti elementi: - codice identificativo della prestazione (CIG semplificato), attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui |
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Art. 8 - Criteri generali in materia di esecuzione del contratto1. Le prestazioni del contratto in economia devono essere eseguite direttamente dall’affidatario, ad eccezione di sub-affidamenti di prestazioni specialistiche ed accessorie o delle forniture di materiale necessario all’esecuzione della prestazione. |
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TITOLO II - DISCIPLINA SPECIFICA PER FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA |
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Art. 9 - Tipologie delle forniture acquisibili in economia1. Sono acquisibili in economia le seguenti forniture: 1) forniture indispensabili per il corretto funzionamento degli uffici o per assicurare la continuità dei servizi istituzionali la cui interruzione comporti danni all’amministrazione o pregiudizi all’efficienza dei servizi medesimi e non possa esserne differita l’esecuzione; 2) acquisto di materiale tecnologico asservito a: impianti elettrici, reti cablate, reti informatiche, reti telefoniche, antincendio, antintrusione, ascensori, riscaldamento, climatizzazione, idrosanitari; |
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Art. 10 - Tipologie di servizi eseguibili in economia1. Sono acquisibili in economia i seguenti servizi: 1) prestazioni indispensabili per il corretto funzionamento degli uffici o per assicurare la continuità dei servizi istituzionali e la cui interruzione comporti danni all’Amministrazione o pregiudizi all’efficienza dei servizi medesimi e non possa esserne differita l’esecuzione; 2) manutenzione e riparazione di beni mobili, arredi, macchine ed attrezzature; |
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Art. 11 - Casi particolari1. Fermo restando quanto disciplinato dai precedenti articoli 9 e 10, per le acquisizioni in economia |
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Art. 12 - Altre tipologie di acquisizioni in economia1. Il ricorso alle acquisizioni in economia, fuori dai casi elencati dai precedenti articoli 9, 10 e 11, è altresì consentito nelle seguenti ipotesi eccezionali: |
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Art. 13 - Criteri di affidamento - Congruità dei prezzi1. Per l’acquisizione di forniture e servizi disciplinati dal presente provvedimento, il responsabile del procedimento, dopo aver verificato la mancanza della fornitura bene o del servizio all’interno del mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’art. 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, deve verificare se l’acquisizione della fornitura o del servizio possa essere soddisfatta mediante le convenzioni- |
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Art. 14 - Modalità di affidamento1. Per l’acquisizione di forniture e servizi disciplinati dal presente provvedimento, il responsabile del procedimento è tenuto a far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA). 2. Qualora la fornitura o il servizio non risulti offerto dal MEPA, e non sia possibile il ricorso a convenzioni-quadro di Consip, di cui all’art. 26 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m. i., ovvero ricorrendo ad altre soluzioni di centralizzazione locale degli acquisti, il responsabile del procedimento avvia un’autonoma procedura di acquisizione in economia nel rispetto dei parametri prezzo-qualità delle medesime convenzioni quadro. In tal caso, in ottemperanza al principio di proporzionalità di cui all’art. 1, comma 1 del presente provvedimento, gli affidamenti saranno disposti secondo le seguenti modalità: a) le forniture di importo inferiore a € 3.000,00, e i servizi di importo inferiore a € 10.000,00, sono affidati direttamente ad un determinato operatore economico; b) le forniture di i |
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Art. 15 - Pagamenti1. I pagamenti sono effettuati con appositi mandati di pagamento, bonifici bancari o contanti ove con |
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TITOLO III - DISCIPLINA SPECIFICA PER I LAVORI IN ECONOMIA |
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Art. 16 - Oggetto1 Il presente Titolo ha per oggetto le procedure per l’individuazione, l’affidamento, l&r |
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Art. 17 - Individuazione dei lavori eseguibili in economia1. I lavori che possono essere affidati ed eseguiti in economia, nel rispetto delle disposizioni del presente provvedimento, riguardano le seguenti tipologie di intervento: a) manutenzione ordinaria e straordinaria di manufatti ed impianti, comprese opere di ampliamento o completamento; |
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Art. 18 - Modalità di esecuzione1. I lavori in economia si eseguono: - in amministrazione diretta, impiegando materiali, attrezzature e mezzi d’opera della Stazione appaltant |
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Art. 19 - Procedure per l’affidamento di lavori in economia1. In ottemperanza al principio di proporzionalità di cui all’art. 1, comma 1: a) i lavori di importo inferiore a &euro |
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Art. 20 - Garanzie per l’esecuzione dei lavori1. La ditta selezionata mediante procedura di cottimo fiduciario è tenuta a presentare garanzi |
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Art. 21 - Stipulazione del contratto1. Ai sensi di quanto previsto dal precedente art. 7, i contratti per l’affidamento di lavori di importo non superiore ad €. 20.000,00 assumono la forma di lettera commerciale. 2. I contratti di importo superiore ad €. 20.000,00 sono |
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Art. 22 - Esecuzione del contratto1. Il responsabile del procedimento vigila sulla corretta esecuzione dei contratti e collabora, a tale scopo, con il direttore dei |
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Art. 23 - Contabilità dei lavori1. Per lavori in economia di importo pari o superiore a € 20.000,00 il direttore dei lavori ha l’obbligo di tenere: a) per lavori in amministrazione diretta: - liste settimanali per la manodopera imp |
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Art. 24 - Liquidazione delle spese1. Le spese sono liquidate dal responsabile del procedimento su presentazione della documentazione pr |
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Art. 25 - Pagamenti1. I pagamenti sono effettuati con appositi mandati di pagamento emessi dalla Stazione appaltante e s |
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Art. 26 - Contabilità in forma semplificata per lavori di importo inferiore a €. 20.000,001. Per lavori di importo inferiore ad €. 20.000,00 si prescinde dalla compilazione dei documenti contabili previsti dal Regolamento ed in tal caso il diretto |
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Art. 27 - Interventi d’urgenza1. Il responsabile del procedimento può ordinare l’immediata esecuzione di lavori in der |
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Art. 28 - Interventi di somma urgenza1. Il responsabile del procedimento o il tecnico che per primo si reca sul luogo, può disporre l’immediata esecuzione di lavori o l’immediata acquisizione di forniture per motivi di somma urgenza, quando le circostanze riscontrate non consentono alcun indugio nel rimuovere le situazioni di pericolo per la pubblica incolumità o per l |
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