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Circ. Min. Lavoro, Salute e Pol. Soc. 10/11/2009, n. 33

Provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale di cui all’art. 14 del D. Leg.vo n. 81/2008 - modifiche apportate dall’art. 11 del D. Leg.vo n. 106/2009.
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[Premessa]



Dal 20 agosto u.s. è entrato in vigore il D. Leg.vo n. 106/2009, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».

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I soggetti affidatari del potere

In ordine alla individuazione dei soggetti affidatari del potere di sospensione la prima modifica sostanziale da parte del D. Leg.vo n. 106/2009 è l’attribuzione della competenza alla adozione del provvedimento interdittivo, non già al personale ispettivo, ma agli organi di vigilanza di questo Ministero e delle AA.SS.LL..

Ciò comporta che titolare del potere è la struttura e cioè «l’ufficio» da cui dipendono i funzionari ispettivi, Ufficio che in virtù del rapporto interorganico esercita detto potere mediante il proprio personale ispettivo.

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«Discrezionalità» del provvedimento

Il D. Leg.vo n. 106/2009 mantiene la natura «discrezionale» del provvedimento, giacché è previsto che «gli organi di vigilanza (...) possono adottare provvedimenti di sospensione».

Al riguardo occorre anzitutto precisare che tale «discrezionalità» - nei termini di seguito indicati - investe entrambe le ipotesi di adozione del provvedimento (impiego di lavoratori «in nero» e gravi e reiterate violazioni prevenzionistiche).

Ciò premesso, si ritiene che il provvedimento di sospensione debba essere «di norma» adottato ogni qual volta ne siano accertati i presupposti, salvo valutare circostanze particolari che suggeriscano, sotto il prof

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I presupposti per l’adozione del provvedimento

I presupposti per l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, secondo quanto già delineato in termini di competenza, sono l’impiego di lavoratori «in nero» oltre una determinata percentuale o le «gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro».

A) L’impiego di lavoratori «in nero»

Anzitutto l’art. 14 del T.U. prevede la possibilità, per il solo personale ispettivo del Ministero del lavoro, di adottare il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale qualora si riscontri «l’impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro».

La previsione - contenuta, seppure con formulazione parzialmente diversa, già nell’art. 36-bis del D.L. n. 223/2006 - conferma la nozione di lavoratore «in nero» quale lavoratore «sconosciuto alla P.A.». In tal senso, il lavoratore «in nero» è dunque quel lavoratore impiegato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l’impiego ovvero previa comunicazione ad altri Enti come richiesto dalla specifica tipologia contrattuale (v. ad es. lavoro accessorio).

Va peraltro evidenziato che, anche per quanto riguarda il provvedimento

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Effetti del provvedimento

Gli effetti del provvedimento devono essere esaminati sia sotto un profilo «spaziale» che «temporale».

Secondo la nuova formulazione dell’art. 14, il provvedimento ha anzitutto effetto «in relazione alla parte dell’attivit

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Adozione del provvedimento su «segnalazione»

L’adozione del provvedimento di sospensione può aversi «anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze». La precisazione del Legislatore delegato era già contenuta nell’art. 36-bis del D.L. n. 22

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Revoca del provvedimento

L’art. 14 del T.U. sicurezza, come modificato sul punto dal D. Leg.vo n. 106/2009, prevede che il provvedimento di sospensione può essere revocato da parte dell’organo di vigilanza che lo ha adottato. In tale senso va subito precisato, pertanto, che la revoca del provvedimento compete all’Ufficio che lo ha adottato, anche mediante personale diverso da quello che ha emanato l’atto interdittivo previa verifica della relativa documentazione.

È condizione per la revoca del provvedimento da parte dell’organo di vigilanza di questo Ministero:

«a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;

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Provvedimento di sospensione e sequestro penale

Occorre inoltre precisare i rapporti tra il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale ed il sequestro penale di cui agli artt. 354 e 355 c.p.p..

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Inottemperanza al provvedimento

Sia l’iniziale formulazione dell’art. 14 del D. Leg.vo n. 81/2008, sia quella che scaturisce dalle novità introdotte dal D. Leg.vo n. 106/2009, prevedono una specifica sanzione in caso di inottemperanza all’ordine di sospensione. È infatti stabilito che «il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione (...) è punito con l’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 e

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Ricorsi avverso il provvedimento di sospensione

L’art. 14 del T.U. sicurezza prevede la possibilità di ricorrere, in via amministrativa, avverso provvedimenti di sospensione.

Sul punto il D. Leg.vo

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Provvedimento interdittivo alla contrattazione con le PP.AA.

L’art. 14 del T.U. sicurezza, come modificato dal D. Leg.vo n. 106/2009, stabilisce che «l’adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, R ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell’emanazione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche».

Il provvedimento interdittivo alla contrattazione con le PP.AA. rappresenta un ulteriore strumento di carattere sanzionatorio accessorio al provvedimento di sospensione legittimamente emanato.

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