L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alle modalità per la certificazione, da parte dei soggetti che prendono parte a procedure di appalti di lavori, servizi e forniture, del rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, alla luce delle disposizioni introdotte dal nuovo Codice dei Contratti, di cui al D. Leg.vo 163/2006.
In particolare l'art. 38, comma 1, lettera g), del D. Leg.vo 163/2006 prevede l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, dall’affidamento dei relativi subappalti e dalla stipula dei relativi contratti, dei soggetti che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Il successivo comma 2 dell'art. 38 stabilisce inoltre che il possesso dei suddetti requisiti di regolarità fiscale può essere attestato mediante una dichiarazione sostitutiva redatta in conformità al DPR 445/2000.
Può dunque accadere che, relativamente ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, venga richiesto al competente Ufficio locale il rilascio
dell’attestazione di regolarità fiscale, in sede di controllo da parte della stazione appaltante dell’autocertificazione prodotta dall’interessato.
A tale proposito l'Agenzia delle Entrate conferma la perdurante validità del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate in data 25.6.2001, recante il modello di «Certificazione dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell’anagrafe tributaria».
In conformità al predetto provvedimento gli Uffici indicheranno separatamente, nel richiesto certificato, anche le violazioni che non risultano
ancora definitivamente accertate. Ciò in quanto la valutazione della sussistenza del requisito della regolarità fiscale nell'ambito dei contratti pubblici spetta comunque alla stazione appaltante, alla quale l’Agenzia delle Entrate deve fornire tutte le informazioni utili alla verifica dello stesso, sia in
relazione alla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti, nonché dei subappalti, sia in relazione alla successiva stipula dei relativi contratti.