Sent.C. Cass. 13/06/2008, n. 16011 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 13/06/2008, n. 16011

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1. Appalti ll.pp. - Gara - A.T.I. - Consorzio fra società di cooperative - Ammissione - Responsabilità del consorzio verso terzi
1. In materia di appalti pubblici, nel caso di partecipazione all’affidamento da parte di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, costituiti a norma del R.D. 25 giugno 1909 n. 422 e successive modificazioni, è configurabile una responsabilità del consorzio per le obbligazioni assunte dalle cooperative consorziate verso i terzi, poiché l’art. 13 della L. 94/109, dopo aver disciplinato la partecipazione alle procedure di affidamento «delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all’art. 10, c. 1, lett. d) ed e)», espressamente prevede, al comma successivo, che l’offerta dei concorrenti associati o dei consorziati determini «la loro responsabilità solidale nei confronti dell’Amministrazione nonché nei confronti delle imprese subappaltanti e dei fornitori», precisando che, per i lavori scorporabili, «la responsabilità è limitata all’esecuzione dei lavori di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario o del capogruppo».

1. Ved. Cass. 27 novembre 2003 n. 18113.[R=W27N0318113] 1a. Ved. C. Stato VI 8 febbraio 2008 n. 416R 1c. All’art. 10, c. 1, lett. d) ed e) e all’art. 13, L. 94/109 corrispondono rispettivamente l’art. 34, c. 1, lett. d) ed e), e l’art. 37 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163:R ved. «Corrispondenza fra norme vecchie e nuove».
[R.D. 25 giugno 1909 n. 422; [R=RD42209]L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 10, c. 1, lett. d) ed e) (1c), e art. 13 (1c)]R

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