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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Pres.R. Sicilia 05/12/2016, n. 3
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D. Pres.R. Sicilia 05/12/2016, n. 3
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[Premessa]IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Visto lo Statuto della Regione; Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale; Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione"; Visto il D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della |
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Art. 1 - Ambito d'applicazione e definizione1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 93, commi 7-bis e 7-ter del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni, nel seguito indicato come "Codice dei contratti pubblici", recepito nella Regione siciliana con |
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Art. 2 - Destinazione delle somme per gli incentivi1. Le somme per gli incentivi di cui all'art. 93 del codice dei contratti pubblici sono destinate, sulla base di quanto stabilito nel presente regolamento, al personale di cui all'art. 1, commi 2 e 3. |
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Art. 3 - Costituzione e quantificazione delle somme per gli incentivi alla progettazione1. A valere sugli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti sono destinate ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie non superiori al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro, compresi gli oneri per la sicurezza, secondo le percentuali effettive definite al comma 5. 2. Ai sensi dell'art. 93, comma 7-ter, del Codice dei contratti pubblici l'80 per cento delle risorse finanziarie di detto fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito per ciascuna opera o lavoro sulla base dei presenti criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale. 3. In caso di appalti misti aventi per oggetto principale forniture e/o servizi e comprendenti anche lavori di entità significativa, ovvero aventi per oggetto principale lavori e comprendenti anche forniture o servizi separabili dalle attività correlate ai lavori, l'incentivo di cui al comma 2 è corrisposto per le attività di progettazione e direzione lavori relative alla componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi appositamente specificato nel progetto. 4. L'importo di cui al comma 2 si intende al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione ivi compresa la quota degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione regionale. 5. In conformità alle prescrizioni di cui all'art. 93, comma 7-bis, del Codice dei contratti pubblici, la percentuale massima di cui al comma 1 del presente articolo è graduata, in ragione dell'entità dei lavori, come segue: |
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Art. 4 - Ulteriori spese tecniche da prevedere nei quadri economici1. Ai sensi del comma 7-bis dell'art. 92 del Codice dei contratti pubblici oltre agli incentivi calcolati con i presenti criteri, tra le spese |
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Art. 5 - Personale partecipante alla ripartizione delle somme per gli incentivi - Procedure1. Ai fini della individuazione delle figure professionali di cui all'art. 2, in relazione al progetto ed alla funzione che devono svolgere, ed alle modalità di conferimento degli incarichi, si specifica quanto segue. 2. Il responsabile del procedimento è un tecnico, in servizio presso i Dipartimenti dell'Amministrazione regionale e presso i relativi Servizi periferici, in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare, abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un dipendente con idonea professionalità e con anzianità di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni, fatto salvo l'art. 253, comma 16, del Codice dei contratti pubblici per il quale i tecnici diplomati che siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice alla data di entrata in vigore della legge 18 novembre 199 |
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Art. 6 - Onorari, distribuzione e ripartizione delle somme per gli incentivi1. Le somme di cui all'art. 3 sono riferite all'importo dei lavori posto a base di gara. 2. L'attività di redazione di eventuali perizie di variante e suppletive che non siano state originate da errori ed omissioni progettuali di cui all'art. 132, comma 1, lett. e), del Codice dei contratti pubblici, non influisce sulla liquidazione degli incentivi, né in aumento, né in diminuzione. 3. La distribuzione delle somme è proposta dal responsabile del procedimento in |
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Art. 7 - Sostituzione delle figure professionali ed amministrative1. Il responsabile del procedimento, per i procedimenti e le fasi ricadenti sotto la sua responsabilità, può essere sostituito con altro responsabile nei seguenti casi: a) decadenza del rapporto di lavoro p |
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Art. 8 - Termini per le prestazioniNel provvedimento di conferimento dell'incarico sono indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini en |
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Art. 9 - Penalità1. Nel caso di ritardata consegna degli elaborati da parte del nucleo tecnico di progettazione nei termini previsti nell'atto di nomina di costituzione, è applicata una penale pari allo 0,5% del compenso spettante con riferimento alla tabella "A" allegata, a ciascun componente per ogni giorno di ritardo, fermo restando la possibilità di procede |
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Art. 10 - Disposizioni transitorie e finali1. Il presente regolamento trova applicazione per le attività incentivate svolte in data successiva all'entrata in vigore della legge n. 114 dell'11 agosto 2014, quindi a |
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