Circ.Ass.R. Sicilia 16/12/2010, n. 2 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Circ.Ass.R. Sicilia 16/12/2010, n. 2

Art. 19 della L.R. 8 aprile 2010, n. 9.
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[Premessa]



La legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 R ha dettato la disciplina di riforma in Sicilia della gestione integrata dei rifiuti nonché della messa in sicurezza, della bonifica, del ripristino ambientale dei siti inquinati, nel rispetto della salvaguardia e tutela della salute pubblica, dei valori naturali, ambientali e paesaggistici, in maniera coordinata con le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 R e successive modifiche ed integrazioni, e in attuazione delle direttive comunitarie in materia di rifiuti.

La legge regionale 8 aprile 2010, n. 9
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Articolo 19, comma 1

Il primo capoverso del primo comma dell’art. 19 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, d’ora innanzi denominata legge, dispone che i consorzi e le società d’ambito sono posti in liquidazione alla data di entrata in vigore della legge stessa.

Al fine di dare attuazione a tale previsione i consorzi e le società d’ambito dovranno provvedere, ove non già attivata la procedura, a nominare, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, termine così stabilito dall’articolo 1 della disposizione n. 28 del 14 dicembre 2010 del Commissario delegato ex O.P.C.M. n. 3887/2010, il soggetto liquidatore secondo le modalità previste nei propri statuti nonché nella normativa civilistica di riferimento.

Anche nei casi in cui il Presidente della Regione abbia adottato le ordinanze ex art. 191 del decreto legislativo n. 152/2006, i consorzi e le società d’ambito interessati dovranno provvedere, tramite i comuni soci, alla nomina del soggetto liquidatore sempre entro il citato termine.

In caso di inosservanza dei prescritti termini, ferme restando le responsabilità penali e contabili cui possono andare incontro per il comportamento omissivo gli amministratori dei consorzi e/o delle società d’ambito, l’Assessore regionale per l’energia ed i servizi di pubblica utilità provvederà alla nomina del liquidatore, in via sostitutiva, scegliendolo tra i dirigenti dell’Assessorato stesso o dell’Assessorato regionale dell’economia.

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Articolo 19, comma 2

Ai sensi del combinato disposto del secondo comma della legge che testualmente statuisce “Fatta salva la speciale disciplina di cui ai successivi commi, alla data di costituzione delle S.R.R. i rapporti giuridici dei consorzi e delle società d’ambito in corso ivi inclu

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Articolo 19, commi 3, 4, 5, 12

Con l’istituzione dei nuovi ambiti territoriali ottimali e l’affidamento della gestione integrata dei rifiuti ad un nuovo soggetto, le S.R.R., in luogo dei consorzi e delle società d’ambito, con i commi 3, 4 e 5 dell’articolo 19 della legge il legislatore regionale ha dettato specifiche disposizioni per garantire, nel passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina, che la gestione del servizio avvenga senza soluzione di continuità ed in modo armonico e coordinato.

Il legislatore regionale innanzitutto ribadisce che ai diversi affidamenti in atto si applica la disciplina di cui all’art. 23-bis comma 8 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 come convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, R e successive modifiche e integrazioni, applicabile immediatamente nell’ordinamento regionale per effetto del rinvio dinamico operato dall’articolo 21 della legge regionale.

Ne consegue quindi che qualora il conferimento della gestione del servizio in atto non sia stato effettuato a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica o a favore di società a partecipazione mista pubblica e privata con selezione del socio mediante sempre procedure competitive ad evidenza pubblica, o a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipate dall’ente locale, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 3 e 4 del citato articolo 23 bis, i liquidatori coerentemente alla disciplina nazionale dovranno assicurare che:

a) le gestioni in essere alla data del 22 agosto 2008 affidate conformemente ai principi comunitari in materia di cosiddetta “in house” cessino, improrogabilmente e senza necessità di deliberazione da parte dell’ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011. Esse cesseranno alla scadenza prevista dal contratto di servizio a condizione che entro il 31 dicembre 2011 le amministrazioni cedano almeno il 40 per cento del capitale attraverso le modalità di cui alla lettera b) del co

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Articolo 19, commi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13

Per quanto riguarda le tematiche attinenti alle risorse umane che dovranno transitare nelle S.R.R., l’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, di concerto con ANCI e UPI, dovrà individuare il personale in servizio presso le società o i consorzi d’ambito alla data di entrata in vigore della legge e proveniente dai comuni, dalle province e dalla regione.

A tal fine, qualora non abbiano ancora provveduto, sono tenute a comunicare, entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, all’Assessorato dell’energia e dei servizi di pubblica utilità - Dipartimento dell’acqua e dei rifiuti - l’elenco delle suddette unità di personale indicando le generalità degli interessati, i profili di appartenenza nonché le relative modalità di utilizzo.

In caso di mancata trasmissione, entro i suddetti termini, degli elenchi da parte delle società o dei consorzi d’ambito, l’Assessore regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità provvederà, in via sostitutiva, attrave

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