Come è noto, le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 90 del d.lgs.12 aprile 2006, n. 163, R "sono espletate dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti".
Che si tratti di un principio derogabile soltanto nei casi espressamente previsti dalla norma è confermato da alcune pronunce della Corte dei conti (Cfr. Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Toscana, sentenza n. 7 del 3112006; Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Sicilia, sentenza n 801 del 26 3.2007) secondo cui unicamente in caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessita di predisporre progetti integrali, che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento è possibile affidare all'esterno la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione.
L'articolo 92, comma 5, del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, così dispone: "Una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 93, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, e stabilita dal regol