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Deliberaz. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 11/07/2006, n. 50

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Validazione del progetto esecutivo - Attività di controllo successiva sulle parti costituenti modifica o integrazione della documentazione progettuale già esaminata - Atto conclusivo che riporta gli esiti di tutte le verifiche effettuate - Necessità.

La validazione del progetto esecutivo, disciplinata dall’art. 47 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., costituisce un atto formale, essenziale ai fini della successiva approvazione e dell’avvio delle procedure di affidamento dei lavori, che conclude il procedimento delle verifiche che devono esser condotte sulla documentazione progettuale al fine di accertare, tra l’altro, la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all’art. 16, commi 1 e 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. e la loro conformità alla normativa vigente. Sulla base delle indicazioni fornite dal secondo comma, lett. d), del citato art. 47, relative alla “completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnico-economici, previsti dal regolamento”, è evidente che le suddette verifiche comprendono anche l’accertamento che il quadro economico sia stato redatto conformemente a quanto previsto dall’art. 17 (Quadri economici) del regolamento medesimo. Ne deriva che qualora venga effettuata un’attività di controllo successiva, ad esempio sulle parti costituenti modifica o integrazione della documentazione progettuale già esaminata, l’atto di validazione del progetto da porre a base di gara non può che essere l’atto conclusivo che riporta gli esiti di tutte le verifiche effettuate. Con riguardo al caso di specie, non possono, pertanto, considerarsi irrilevanti, ai fini delle verifiche e della validazione del progetto esecutivo, le modifiche apportate al quadro economico di spesa, sia pure limitatamente alle voci e/o agli importi inclusi tra le somme a disposizione dell’amministrazione. Di conseguenza, poiché la validazione del progetto esecutivo è effettivamente avvenuta dopo l’entrata in vigore delle nuove procedure, il Comune avrebbe dovuto, ai sensi dell’art. 7-ter della legge n. 109/1994 e s.m., nel testo vigente nella Regione Siciliana ed alla luce delle disposizioni emanate dall’Organo regionale, trasmettere il bando di gara all’ufficio U.R.E.G.A. competente ai fini dell’espletamento della gara stessa.

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