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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 16/11/2010, n. 70
Deliberaz. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 16/11/2010, n. 70
Contratto di appalto per il servizio di Construction Management (CM) per l'assistenza al D.L. ai sensi degli articoli 125, 126 e 127 del D.P.R. 554/99, nonché misurazione, contabilità, pianificazione, controllo qualità e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per la realizzazione del Nuovo Centro Congressi EUR S.p.A..1. Le disposizioni di cui all’articolo 119, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e all’articolo 7, comma 4 del D.P.R. 554/99, pongono in evidenza l’obbligatorietà, per interventi di non modesta entità, di soggetti distinti per lo svolgimento dei compiti di responsabile del procedimento e di direttore dei lavori e trovano motivazione i |
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[Premessa]Il Consiglio |
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Considerato in fattoL’ATI Drees & Sommer A.G. / Ecosfera S.p.A. ha formulato in data 12 maggio 2010 una diffida ad adempiere nei confronti di EUR S.p.A.; con tale diffida l’ATI ha lamentato “ingiusti danni e maggiori oneri economici” nell’esecuzione della prestazione indicata in oggetto e, conseguentemente, ha chiesto l’avvio di un procedimento di accordo bonario, ex art. 240 del Codice dei contratti pubblici, richiamando la formulazione di riserve per oltre € 12.000.000,00 rispetto ad un importo contrattuale di € 6.407.862,78. La diffida è stata inviata p.c. anche alla Procura della Corte di Conti e all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, per i profili di rispettiva competenza. Successivamente è pervenuta all’Autorità, assunta al prot. n. 39755 del 16.6.2010, la nota con cui il Responsabile del procedimento ha riscontrato la diffida dell’ATI, evidenziando di non aver dato seguito agli adempimenti previsti dall’art. 240 del Codice, avendo valutato le riserve iscritte come inammissibili e manifestamente infondate. A seguito di apertura di istruttoria La Direzione Vigilanza Lavori ha invitato il Responsabile del procedimento a fornire, in aggiunta a quanto già comunicato con la richiamata nota, informazioni e chiarimenti, supportati dalla relativa documentazione. Nel contempo l’ATI Drees & Sommer A.G. / Ecosfera S.p.A., con nota acquisita al prot. dell’Autorità n. 47800 del 21.7.2010, ha contestato quanto affermato dal Responsabile del procedimento di EUR S.p.A., rilevando l’assoluta genericità e pretestuosità del diniego all’avvio del procedimento di accordo bonario; ha evidenziato, inoltre, come il medesimo avesse procrastinato l’accesso, da parte dell’ATI, a documenti rilevanti, quali quello con cui lo stesso avrebbe espresso il giudizio di inammissibilit |
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Ritenuto in dirittoLa norma richiamata dall’esponente – l’art. 240 del D.lgs. n.163/2006 - deriva dalle disposizioni già precedentemente contenute nell’art. 31-bis della L.109/94 e s.m.i.; concepite per appalti di lavori, come risulta anche dalla lettura dell’art. 240 del Codice dei contratti pubblici, dette disposizioni sono state estese dall’ultimo comma del medesimo articolo (comma 22) ad appalti di servizi e forniture, “in quanto compatibili”, con l’avvertenza che “le competenze del direttore dei lavori spettano al direttore dell’esecuzione del contratto”. Inoltre, l’art. 18 del contratto sottoscritto tra Eur S.p.A. e l’ATI Drees & Sommer A.G. / Ecosfera S.p.A. precisa le modalità con cui l’affidatario deve presentare eventuali riserve o contestazioni e che queste saranno definite ai sensi dell’art. 240 del D.lgs. n.163/2006. Nel caso specifico, pertanto, il ricorso a tale forma di definizione del contenzioso, oltre ad essere ammissibile in base alle disposizioni di legge vigenti, è stato contrattualmente previsto. Il responsabile del procedimento ha precisato, richiamando l’art. 4 del contratto sottoscritto, che Direttore dei lavori e Responsabile unico del Procedimento coincidono rispettivamente, per il contratto di servizi in argomento, con il Direttore dell’esecuzione del contratto e con il Responsabile del contratto. Il puntuale richiamo a tale modalità di definizione delle riserve, contenuto nell’art. 18 del contratto, avrebbe imposto un analogo puntuale rispetto della procedura stabilita dall’art. 240 del Codice. L’Autorità, si evidenzia, si è più volte espressa circa la necessità di attivazione del procedimento, qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve, l’importo economico dell’opera possa variare in misura non inferiore al 10%. Con determinazione n.5 del 30.5.2007, l’Autorità ha evidenziato come il responsabile del procedimento, a tal fine, debba “valutare con attenzione, prima di attivare il procedimento dell’accordo bonario, la fondatezza delle riserve ai fini del raggiungimento del limite del 10% dell’importo contrattuale, avvalendosi anche di supporti professionali appropriati quando la specificità tecnica o giuridica delle riserve lo richieda”, precisando, quindi, come l’attivazione del procedimento sia sottoposta a preliminare valutazione del responsabile del procedimento e non sia, pertanto, automatica o obbligatoria in base al mero importo delle richieste avanzate dall’impresa. Tuttavia, con deliberazione n. 249 del 17.9.2003 (Linee guida, conformi alle norme e ai principi, necessarie per assicurare l’es |
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Il Consiglio- non ravvisa margini di intervento in relazione alle specifiche questioni di interesse dell’esponente; |
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