Con nota inviata per conoscenza anche all’Autorità (n. prot. 86765 del 24 novembre 2010), gli esponenti hanno presentato un atto di diffida alla stazione appaltante, contestando la correttezza della procedura di gara in oggetto e la sua conformità alla normativa di settore.
Gli esponenti, in sostanza, hanno denunciato come l’appalto di lavori sia stato celato dalle forme della concessione e l’inesistenza degli elementi minimi (di fatto, di diritto e di opportunità) per l’utilizzo dello strumento della concessione in quanto:
- manca uno schema di convenzione che ne disciplini la gestione secondo canoni prestabiliti ;
- la controprestazione per il concessionario è la corresponsione di oltre un milione e mezzo di euro di fondi pubblici, contrariamente alla normativa che prescrive per il concessionario unicamente il diritto di sfruttare economicamente l’opera realizzata;
- la possibilità che il vincitore della procedura, non solo venga pagato per la realizzazione dei lavori, ma acquisti il diritto di utilizzare per trent’anni la struttura costruita a fronte di una corresponsione alle casse comunali di soli 1.600,00 euro al mese.
L’esame degli atti allegati all’esposto ha consentito di rilevare quanto di seguito.
Con Delibera di G.C. n. 59 del 15.07.200