Con il ricorso in epigrafe, è impugnata la determinazione n. 67 del 29.12.2011, con cui è stato affidato il servizio di ricovero dei cani randagi, per il periodo dal 1.1.2012 al 31.12.2013, alla ditta S. pensione rifugio per cani di L.R.
Il Comune di Sassocorvaro, benché ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
Alla pubblica udienza del 11 ottobre 2012, sentito il difensore di parte ricorrente, nessuno presente per l’amministrazione intimata, come da verbale, il ricorso è stato trattenuto per essere deciso.
Con il primo motivo, sono proposte doglianze di illegittimità per violazione degli artt. 1, 2 e 4 della legge n° 281/1991, dell’art. 2, comma 4, della S. Marche n° 10/1997, della circolare del Ministero della sanità 14 maggio 2001, n° 5, nonché eccesso di potere per sviamento, illogicità, erroneità dei presupposti, carenza