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Deliberaz. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 19/03/2014, n. 8

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Affidamento progettazione e coordinamento della sicurezza per i lavori di ristrutturazione dell’ospedale di Vipiteno.

1. Successivi affidamenti di incarichi al medesimo professionista, aggiudicatario di un primo incarico di modesto importo, non possono essere giustificati dalla clausola del disciplinare di gara, che prevede la possibilità di affidare ulteriori prestazioni connesse all’opera in oggetto, atteso che l’oggetto e l’importo di tali prestazioni

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[Premessa]


Il Consiglio

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Considerato in fatto

Con nota del 22/11/2012, pervenuta dall’arch. Paolo Bonatti, acquisita con prot. 116885 del 4/12/2012, relativo all’intervento in oggetto, è stato segnalato che, a seguito di una clausola inserita nel disciplinare di gara, la S.A. ha assegnato all'aggiudicatario ulteriori incarichi il cui importo sarebbe di gran lunga superiore a quello previsto per l'affidamento diretto.

Dall’istruttoria è emerso quanto segue.

La S.A. nel 2010 ha indetto una gara per l’affidamento della progettazione preliminare e prime indicazioni per il coordinamento di sicurezza in fase progettuale per i lavori di ristrutturazione dell’Ospedale di Vipiteno e ampliamento della sede del servizio di soccorso provinciale “Croce Bianca”. L’onorario posto a base di gara ammontava ad € 77.016,16 (al netto di IVA ed oneri previdenziali).

E’ stata scelta la procedura ristretta con selezione, nella prima fase, di n. 10 concorrenti da ammettere alla seconda fase di presentazione dell’offerta. La selezione delle candidature nella prima fase si basava sui seguenti criteri: curricula delle persone indicate nell’organigramma (max 40 punti) e referenze sulla base delle progettazioni svolte (max 60 punti). Per la valutazione delle offerte nella seconda fase erano stati stabiliti i seguenti criteri: modalità di esecuzione dell’incarico (max 70) punti e riduzione del corrispettivo della prestazione (max 30 punti). Nel disciplinare di gara, inoltre, veniva indicato che “L’amministrazione committente si riserva di affidare al vincitore della presente gara ulteriori prestazioni connesse all’opera in oggetto, alle stesse condizioni dell’offerta presentata”.

Ad avvenuta aggiudicazione l’esponente ha presentato ricorso con istanza cautelare al T.A.R. di Bolzano per presunte irregolarità nella valutazione fatta dalla commissione di gara che avrebbero consentito all’arch. Strata, aggiudicatario della gara, di passare alla seconda fase. L’istanza cautelare è stata respinta nell'aprile 2011.

La S.A. ha quindi affidato la progettazione preliminare con la determina dirigenziale n. 234773 del 18/04/2012 per un importo pari ad € 62.398,61, comprensivo di IVA ed oneri previdenziali.

Successivamente il ricorso è stato esaminato nel merito e respinto con sentenza del luglio 2012; l’esponente ha presentato ricorso in appello nell'ottobre 2012 ed allo stato attuale é ancora pendente il giudizio. Appare comunque, da quanto agli atti, che il ricorso al Consiglio di Stato non abbia per oggetto quanto evidenziato nell’esposto, ma attenga esclusivamente alle questioni relative all’ammissibilità dell’aggiudicatario alla 2° fase della gara.

Risulta agli atti che complessivamente sono stati affidati all’ing. Strata i seguenti incarichi relativi al citato intervento:


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Ritenuto in diritto

La S.A. ha affidato direttamente allo stesso professionista servizi di ingegneria, per importi anche singolarmente quasi sempre superiori alla soglia stabilita dal Codice per tale modalità di affidamento.

L’importo complessivo affidato all’ing. Strata appare prossimo al milione di € a fronte di una unica gara inizialmente svolta di importo inferiore ai 100.000,00 €.

E’ da osservare al riguardo, anche nel caso di affidamenti inferiori alla soglia per gli affidamenti diretti, che la S.A. avrebbe dovuto considerare, per la scelta della modalità di affidamento, l’importo complessivo di tutti i servizi di ingegneria da affidare ed applicare, in conseguenza, quanto disposto dall’art. 91 del d.lgs.163/2006 circa le modalità di affidamento dei servizi di ingegneria.

La clausola inserita nel disciplinare di gara, con la quale l’amministrazione si riservava di affidare all’aggiudicatario ulteriori prestazioni connesse all’opera in oggetto, alle s

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Il Consiglio

- rileva che i numerosi affidamenti effettuati al medesimo professionista, aggiudicatario di un primo incarico di modesto importo, non possono essere giustificati dalla clausola del disciplinare di gara, che prevedeva la possibilità di affidare ulteriori prestazioni conness

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