L’esame della documentazione acquisita ha prioritariamente manifestato difetti di trasparenza nelle procedure svolte dal comune.
Per l’affidamento degli incarichi professionali è stato affisso all’albo del Comune un avviso dal giorno 7 al giorno 14 maggio 2009, e dunque per soli 7 giorni; in tale avviso, veniva indicata, molto genericamente, solo la classe dei lavori da progettare di cui al DM 04/04/2001, ed il termine per la consegna dei progetti alla data del 30/05/2009.
Come espresso dall’Autorità con Deliberazione n. 18 del 23/02/2012 “Non è conforme all’art. 62 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554R e s.m. l’affidamento di incarichi di progettazione di importo stimato inferiore a 100.000 euro effettuato dalla stazione appaltante senza dare “adeguata pubblicità” all’esigenza di acquisire la relativa prestazione professionale. Detta pubblicità, infatti, deve essere “funzionale”, nel senso che il mezzo prescelto per pubblicizzare l’avviso deve essere idoneo allo scopo di raggiungere la più ampia sfera relativa di potenziali professionisti interessati all’affidamento in relazione all’entità e all’importanza dell’incarico”, si rileva pertanto la carenza di pubblicità del suddetto avviso.
Inoltre si osserva che nello stesso non risulta indicato alcun criterio di selezione, sia esso di natura tecnica che economica, dei potenziali concorrenti.
Di fatto hanno risposto all’avviso solamente due professionisti, e ad essi è stato affidato congiuntamente l’incarico. Nei rispettivi disciplinari per la valutazione dei compensi si è fatto riferimento alla tariffa professionale la quale, tuttavia, già al tempo era stata abolita con il decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006R, (il cosiddetto Decreto Bersani); in ogni caso si rileva che negli atti non vi è alcun riferimento all’importo presunto delle opere da progettare e da assumere, quindi, quale base di calcolo, con evidente difetto di trasparenza dell’atto.