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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 23/04/2014, n. 13
Deliberaz. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 23/04/2014, n. 13
Lavori per sistemazione strade interne Comune di Caloveto - importo a base d'asta 220.000 euro.1. Nell’affidamento di incarichi di progettazione di importo inferiore a 100.000 euro, la pubblicità data all’avviso per l’acquisizione della relativa prestazione professionale deve essere “funzionale”, nel senso che deve essere idonea a raggiungere la più ampia sfera relativa di potenziali professionisti interessati all’affidamento, in relazione all’enti |
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[Premessa]Il Consiglio |
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Considerato in fattoAlcuni consiglieri comunali di maggioranza del Comune di Caloveto, con proprio esposto, hanno segnalato presunte anomalie tecnico amministrative per l’appalto in oggetto. In particolare gli istanti hanno rilevato che il progetto originario prevedeva lavori lungo numerose vie cittadine mentre, in corso d'opera, i lavori sono stati modificati con perizia e concentrati solo su poche arterie così stravolgendo, a loro parere, il progetto originario. Gli esponenti hanno denunciato ulteriori anomalie di natura amministrativa e contabile ed hanno paventato una possibile incompatibilità dell’incarico di direzione lavori che risulta affidato ad un tecnico imparentato con uno dei vertici dell’Amministrazione. Il D.G. VI.CO. ha disposto l’avvio di una procedura istruttoria per la verifica della sussistenza delle su indicate anomalie. Il Consiglio dell’Autorità nell’adunanza del 22 maggio u.s ha verificato la non manifesta infondatezza delle risultanze istruttorie e ha autorizzato la loro trasmissione alle parti interessate per le proprie controdeduzioni. L’esame istruttorio condotto dall’ufficio di vigilanza tenuto conto delle controdeduzioni inviate ha manifestato quanto segue. Con avviso pubblico affisso |
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Ritenuto in dirittoL’esame della documentazione acquisita ha prioritariamente manifestato difetti di trasparenza nelle procedure svolte dal comune. Per l’affidamento degli incarichi professionali è stato affisso all’albo del Comune un avviso dal giorno 7 al giorno 14 maggio 2009, e dunque per soli 7 giorni; in tale avviso, veniva indicata, molto genericamente, solo la classe dei lavori da progettare di cui al DM 04/04/2001, ed il termine per la consegna dei progetti alla data del 30/05/2009. Come espresso dall’Autorità con Deliberazione n. 18 del 23/02/2012 “Non è conforme all’art. 62 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554R e s.m. l’affidamento di incarichi di progettazione di importo stimato inferiore a 100.000 euro effettuato dalla stazione appaltante senza dare “adeguata pubblicità” all’esigenza di acquisire la relativa prestazione professionale. Detta pubblicità, infatti, deve essere “funzionale”, nel senso che il mezzo prescelto per pubblicizzare l’avviso deve essere idoneo allo scopo di raggiungere la più ampia sfera relativa di potenziali professionisti interessati all’affidamento in relazione all’entità e all’importanza dell’incarico”, si rileva pertanto la carenza di pubblicità del suddetto avviso. Inoltre si osserva che nello stesso non risulta indicato alcun criterio di selezione, sia esso di natura tecnica che economica, dei potenziali concorrenti. Di fatto hanno risposto all’avviso solamente due professionisti, e ad essi è stato affidato congiuntamente l’incarico. Nei rispettivi disciplinari per la valutazione dei compensi si è fatto riferimento alla tariffa professionale la quale, tuttavia, già al tempo era stata abolita con il decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006R, (il cosiddetto Decreto Bersani); in ogni caso si rileva che negli atti non vi è alcun riferimento all’importo presunto delle opere da progettare e da assumere, quindi, quale base di calcolo, con evidente difetto di trasparenza dell’atto. |
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Il ConsiglioRileva difetti di trasparenza e carenza di adeguata pubblicità in tutte le procedure poste in atto dal Comune per l’affidamento dei lavori in oggetto. In particolare: - l’avviso per l’affidamento dell’incarico di progettazione e direzione lavori non è conforme all’art. 62 del D.P.R. 21 d |
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