La questione controversa in esame concerne la legittimità dell’esclusione disposta nei confronti del raggruppamento temporaneo di professionisti Studio Croce a causa dell’asserita inidoneità del giovane professionista (un ingegnere con laurea triennale, iscritto all’Ordine nella Sezione B - Ingegneria Industriale), indicato ai sensi dell’art. 90, settimo comma, del D.Lgs. n. 163 del 2006R e dell’art. 253, quinto comma, del D.P.R. n. 207 del 2010R.
L’esclusione è legittima.
Quanto al primo dei motivi dedotti, va osservato che il paragrafo 2.d.4) della lettera d’invito stabiliva, ai sensi dell’art. 90, settimo comma, del Codice (riproducendo pressoché testualmente il disposto dell’art. 253, quinto comma, del nuovo Regolamento), che “deve essere prevista la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione; tale professionista può essere un operatore economico raggruppato, un socio della società di professionisti o di ingegneria, un componente dell’associazione professionale, oppure un dipendente o un collaboratore con contratto su base almeno annua, di uno degli operatori economici raggru