L’istanza di parere in esame concerne una serie di quesiti relativi alla procedura indetta dal Comune di Barletta per l’affidamento dei lavori in oggetto, meglio specificati nella parte in fatto.
1. Con riferimento al primo quesito, si osserva quanto segue.
Il D.lgs. 163/2006R, all’art. 37 comma 13, prevedendo che i concorrenti riuniti in raggruppamenti temporanei devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione, pone la regola del parallelismo tra quote di partecipazione e quote di esecuzione e quindi tra quote di qualificazione e quote di partecipazione all’A.T.I., affinché la stazione appaltante possa concretamente verificare la serietà ed affidabilità dell’offerta; sicché, la indicazione delle rispettive quote percentuali di partecipazione ai lavori in seno all’offerta del concorrente raggruppato, ha la specifica finalità di consentire alla stazione appaltante di verificare che tale indicazione venga concretamente rispettata nella fase di attuazione del programma contrattuale, ancorché la fase dell’esecuzione non sia connotata da una rigida e meccanica applicazione di tale regola della corrispondenza, in quanto, qualora dopo la stipulazione del contratto si verifichino eventi sopravvenuti idonei ad incidere sul contenuto del contratto, è possibile, nei limiti consentiti dal codice degli appalti, adeguare il contenuto di quest’ultimo alla nuova situazione fattuale venutasi a determinare, anche, eventualmente, con riferimento alla distribuzione delle quote di esecuzione.
Deve, pertanto, ritenersi sussistente lo specifico obbligo delle imprese associate in ATI di dichiarare espressamente le quote di partecipazione, di svolgere la corrispondente percentuale del lavoro ed altresì di essere qualificata, ciascuna, per un importo non inferiore alla quota assunta: ciò in quanto l’ATI serve bensì a consentire a più imprese associate di potersi aggiudicare gare per cui non sarebbero state singolarmente idonee sotto il profilo tecnico o finanziario, ma senza che ciò consenta loro di aggirare le norme sulla qualificazione, che, appunto, deve sussistere in capo a ciascuna in misura almeno pari all’entità di lavoro che essa dovrà svolgere.
Il suddetto obbligo, ai sensi dell’art. 37 del Codice dei contratti, sussiste già al momento dell’offerta, atteso che una dichiarazione ex post, in sede di esecuzione, non potrebbe assolvere allo stesso modo alle esigenze di trasparenza ed affidabilità che impongono la perfetta corrispondenza tra quota di lavori e quota di effettiva partecipazione al raggruppamento, stabilite e manifestate sin dall’atto della partecipazione alla gara (ex multis: Cons. St., sez. IV, 27 novembre 2010, n. 8253).
Un tale obbligo, inoltre, è espressione di un principio generale che prescinde dall’assoggettamento della gara alla disciplina comunitaria e non consente distinzioni legate alla stessa morfologia del raggruppamento (verticale o orizzontale) o alla tipologia delle prestazioni, principali o secondarie, scorporabili o unitarie (TAR Lazio, Roma, sez. III, 9 gennaio 2012, n. 160; Cons. St., sez. V, 14 dicembre 2011, n. 6538; sez. III, 15 luglio 2011, n. 4323; sez. V, 27 ottobre 2011, n. 5736; Id., sez. V, 8 novembre 2011, n. 5892).
In definitiva, l’art. 37, comma 13, cit., con disposizione valida per tutti gli appalti, stabilisce che i concorrenti riuniti in ATI devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento, per cui è evidente che deve sussistere una perfetta corrispondenza tra quota di lavori (o, nel caso di forniture o servizi, di parti di esse) eseguita dal singolo operatore economico e quota di effettiva partecipazione al raggruppamento, e che vi è la necessità che sia l’una che l’altra siano specificate dai componenti del raggruppamento all’atto della partecipazione alla gara.
Per quanto ne occupa più specificamente, inoltre, con riferimento all’appalto integrato di cui trattasi, secondo il Consiglio di Stato (v. sez. III, 16 novembre 2011, n. 6048), anche per le gare pubbliche aventi ad oggetto il conferimento di un incarico di progettazione trova applicazione il suddetto principio generale, nel caso di partecipazione di associazione temporanea d’imprese, con la conseguenza che, in caso di mancata osservanza di tale obbligo, l’offerta contrattuale è inammissibile.
1.1. Inoltre, la prescrizione del disciplinare di gara imponeva espressamente che il prestito delle risorse oggetto di avvalimento fosse esplicitamente ostentato con dichiarazione unilaterale recettizia dell’impresa ausiliaria e nel contratto di avvalimento, non potendosi peraltro intendere per “risorse” la mera attestazione SOA, bensì le specifiche dotazioni aziendali ad essa sottostanti.