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Deliberaz. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 01/08/2012, n. 73

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Gara mediante procedura negoziata, con il criterio di scelta dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 220 e art. 83 punto 1. del D.Lgs. 163/06) per la fornitura di n. 10 nuovi autobus di classe 1, allestiti per servizio urbano, di 12 m di lunghezza (urbano lungo), con motorizzazione diesel EEV. Importo €. 2.017.000.

1. Un appalto avente ad oggetto la fornitura di veicoli per il trasporto su strada di persone e l’assistenza post vendita degli stessi rientra, ai sensi dell’art. 207 del D.Lgs. n. 163/2006, nella disciplina dettata dal Codice dei contratti per i settori ordinari. Un simile appalto, infatti, esula tanto dalla gestione e messa a disposizione della rete stradale (ex art. 210 del D.Lgs. n. 163/2006) che è attività ascrivibile ai settori speciali, quanto dal servizio di trasporto stradale nonché ferroviario e marittimo (disciplinati, rispettivamente dall’art. 23 D.Lgs. 163/2006 e dall’art. 20 e All. II B del D.Lgs. n.163/2006).
2. Anche con riguardo alle forni

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[Premessa]


Il Consiglio

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Considerato in fatto

L’esponente ha segnalato all’Autorità possibili irregolarità nell’attribuzione dei punteggi per la selezione della migliore offerta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83, commi 2 e 4, D.Lgs. 163/2006R.

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Ritenuto in diritto

Normativa

Per prima cosa, bisogna chiarire qual è la normativa applicabile alla fattispecie de qua.

Alla fattispecie in esame è applicabile, ai sensi dell’art. 207 D.Lgs. 163/2006R, la disciplina dettata dal Codice dei contratti per i settori ordinari poiché si tratta di appalto avente ad oggetto la fornitura di beni (veicoli per il trasporto su strada di persone) e l’assistenza post vendita, che esulano tanto dalla gestione e messa a disposizione della rete stradale (ex art. 210 D.Lgs. 163/2006) che è attività ascrivibile ai settori speciali; quanto dal servizio di trasporto stradale nonché ferroviario e marittimo (disciplinati, rispettivamente, dall’art. 23 D.Lgs. 163/2006 e dall’art. 20 e All. IIB, D.Lgs. 163/2006). Mentre, sotto il profilo soggettivo, merita rilevare come TEP spa sia qualificabile quale organismo di diritto pubblico, ex art. 3 D.lgs. 163/2006. Per l’effetto, si può concludere che alla fattispecie de qua non si applichi la disciplina scelta dalla S.A., cioè quella dettata dal Codice dei Contratti per i settori speciali, bensì la normativa dettata dal medesimo Codice per i settori ordinari; né si verte in materia di contratti esclusi né parzialmente esclusi dal Codice.

La S.A. ha, dunque, indetto una procedura di gara ai sensi dell’art. 220 D.Lgs. 163/2006, scegliendo la procedura negoziata preceduta, ai sensi dell’art. 224, comma 1, lett. b), D.Lgs. 163/2006, dalla pubblicazione di un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione (disciplinato dall’art. 232 D.Lgs. 163/2006). Tuttavia, l’art. 232, comma 6, D.Lgs. 163/2006, prevede che i sistemi di qualificazione istituiti dagli enti aggiudicatori si applichino esclusivamente ai contratti relativi alle attività di cui alla parte terza del codice dei contratti. Pertanto, nella fattispecie de qua, il sistema di qualificazione non poteva essere utilizzato per la selezione delle offerte e, ove la S.A. avesse inteso indire una procedura negoziata (ricorrendone le condizioni ex art. 56 D.lgs. 163/2006), questa avrebbe dovuto essere preceduta dalla pubblicazione del bando di gara sulla GURI e sulla GUUE (fatto salvo quanto previsto nell’art. 57 D.lgs. 163/2006).

Si rileva, quindi, una violazione del Codice dei contratti, in primis dell’art. 54 D.Lgs. 163/2006 nonché dei principi di cui all’art. 2 D.Lgs. 163/2006, di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e pubblicità.


Valutazioni

Dall’esame della relazione della S.A., degli atti e dei verbali di gara, si evincono ulteriori violazioni al Codice dei contratti, all’art. 83 D.lgs. 163/2006, in relazione alle modalità di attribuzione dei punteggi e di valutazione, da parte della Commissione giudicatrice di esperti, dei 4 criteri individuati nella lettera di richiesta d’offerta e in ordine alla mancata indicazione da parte della S.A. di sub pesi o sub punteggi per l’attribuzione dei suddetti punteggi. Si rilevano, infine, la mancata verbalizzazione di talune rilevanti operazioni di gara, la mancata indicazione dell’importo presunto dell’appalto, l’aver dato un’informazione non corretta e incompleta agli offerenti sulla valorizzazione degli standard costruttivi raccomandati da ASSTRA.


Sulla ponderazione relativa dei criteri di valutazione dell’offerta

A) Per il criterio della convenienza dei prezzi offerti, la S.A. ha indicato il punteggio massimo di n. 50 punti, da attribuirsi secondo due criteri, quello del prezzo complessivamente più basso, cui ha attribuito il punteggio massimo di n. 48 punti, e quello del prezzo chilometrico più basso per il servizio di manutenzione full-service, cui ha attribuito il punteggio massimo di n. 2 punti. In entrambi i casi, la S.A. ha dichiarato che il prezzo è stato assegnato senza utilizzare alcuna formula matematica ma assegnando alle offerte superiori a quella più bassa, un punteggio inversamente proporzionale a quello massimo.

Per la fornitura dei mezzi, il prezzo ritenuto più basso è stato quello risultante dalla somma dei prezzi del veicolo in versione base e degli allestimenti opzionali, giustificando l’obbligo degli offerenti di indicare separatamente i suddetti prezzi (quello per la versione base del veicolo e quello per gli optional) con la necessità per la S.A. di verificare che il prezzo “complessivo” del mezzo (completo di allestimenti opzionali, ndr), fosse superiore al prezzo del veicolo in versione base ma non al fine di attribuire un punteggio specifico distinto ai prezzi così indicati; così la S.A. ha ritenuto che ciò non abbia influito sull’attribuzione del punteggio.

Per quanto riguarda i tempi di consegna, la S.A. ha dichiarato che avrebbe attribuito n. 1 punto massimo, assegnando n. 1/10 di punto per ogni autobus consegnato entro il 100° giorno dall’ordine (per un massimo di 1 punto per 10 autobus) e n. 0 punti per ogni autobus consegnato il 200° giorno dall’ordine (considerato il termine massimo di consegna), per le consegne intermedie avrebbe attribuito i punteggi determinati per interpolazione lineare, senza indicarne la relativa formula matematica.

Per l’effetto, ferma restando l’opportunità di indicare nella lex specialis di gara formule matematiche volte a consentire una valutazione numerica basata su dati oggettivi per la determinazione dei punteggi, onde evitare incomprensioni degli operatori economici e discrezionalità da parte della commissione giudicatrice, si rileva che la modalità di attribuzione del punteggio inerente il prezzo con consente di assegnare l’intero intervallo di punteggio previsto dalla S.A.. La modalità utilizzata per calcolare il punteggio economico, infatti, viola la condizione, più volte richiamata dalla giurisprudenza, per cui le formule devono essere tali da rendere possibile l’attribuzione dell’intero range dei punteggi, variabile da zero al massimo fissato nel bando (si veda al riguardo anche il punto 5.1.2 della Determinazione AVCP n. 7 del 24/11/2011, nonché il parere n. 1

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Il Consiglio

- ritiene che la società TEP spa, nella gara per la fornitura di n. 10 nuovi autobus di classe 1, allestiti per servizio urbano, di 12 m di lunghezza (urbano lungo), con motorizzazione diesel EEV, abbia operato in violazione degli artt. 54, 207, 210, 220, 232 D.Lgs. 163/2006 nonché dei principi di cui all’art. 2 D.Lgs. 163/2006, di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e pubblicità, per non aver applicato la normativa dettata per i settori ordinari;

- ritiene che TEP spa abbia violato gli artt. 81 e 8

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