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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 06/10/2010, n. 56
Deliberaz. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 06/10/2010, n. 56
Procedure per l’affidamento in concessione degli impianti sportivi “Palazzetto dello Sport”, “Centro calcistico Salvo D’Acquisto”, “Centro calcistico Torconca” del Comune di Cattolica per una durata di cinque anni (Importo a b.a. rispettivamente: 191.990,47 Euro; 230.086,01 Euro; 276.689,91 Euro) aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.1. In una procedura per l’affidamento in concessione di impianti sportivi, i requisiti richiesti dal bando di gara quali: esperienza maturata nel settore specifico cui è destinata un impianto, con particolare riferimento al bacino di utenza del medesimo; valutazione del radicamento sul territorio comunale del soggetto richiedente e contributo dato dal soggetto richiedente, nel corso dell’attività pregressa, alla valorizzazione e il potenziamento infrastrutturale dell’i |
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[Premessa]IL CONSIGLIO |
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Considerato in fattoE’ giunta all’Autorità una segnalazione, recante data 20.04.2010, con la quale il Circolo Tennis Cattolica lamenta, sostanzialmente, che i bandi di gara in oggetto sono contrari ai principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità. Nello specifico, il segnalante censura le previsioni dell’art. 11.1 dei bandi di gara, le quali, nel dettare i criteri di attribuzione dei punteggi, avrebbero favorito il gestore uscente. L’Ufficio alla luce della lettura della documentazione di gara, rilevando che diversi aspetti non sembrano conformi alla normativa comunitaria e nazionale in materia di affidamenti ad evidenza pubblica ha avviato procedimento di vigilanza con nota |
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Ritenuto in dirittoSulla base di quanto riportato nella parte in fatto, si ritiene di confermare i rilievi già evidenziati nella nota di avvio del procedimento di vigilanza, rilevando, altresì, quanto segue. Per ciò che concerne la disciplina normativa seguita del Comune in ordine ai criteri di valutazione e alle modalità di pubblicità dei bandi, rappresentata dal citato Regolamento che è stato approvato in base alla L. R. n. 11/2007, recante “Disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà degli Enti locali”, si evidenzia che in ordine alla fattispecie in esame la normativa di riferimento non può essere rappresentata esclusivamente dalla suddetta fonte normativa e che l’ente deve sempre improntare la propria condotta al rispetto dei principi fondamentali della disciplina comunitaria e nazionale in materia. A tal riguardo, innanzitutto, si rammenta che le Regioni, nell’esercizio della potestà normativa nelle materie oggetto del Codice dei contratti pubblici, sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e delle disposizioni relative alle materie di competenza dello Stato, tra le quali rientra la tutela della concorrenza ex art. 117, co. 2, lettera e), Cost., (si veda art. 4, co. 1, D.Lgs. 163/06). Sul punto si ricorda, inoltre, il vincolo costituzionale per il quale la potestà legislativa è esercitata dalle Regioni nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario (cfr. art. 117, co. 1, Cost.). Per inciso, si osserva poi che la citata legge regionale - alla base, si ricorda, del Regolamento de quo - all’art. 2, co. 2, lettera a) sancisce che sono esclusi dal suo ambito di applicazione gli “impianti per i quali l’affidamento del servizio di gestione è regolato dall&rsqu |
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Il Consiglio- ravvisa nella predisposizione della documentazione di gara l’inosservanza della normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti; - ritiene, pertanto, doversi richiamare la Stazione Appaltante ad una pi&ugrav |
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