Sulla base di quanto riportato nella parte in fatto, si ritiene di confermare i rilievi già evidenziati nella nota di avvio del procedimento di vigilanza, rilevando, altresì, quanto segue.
Per ciò che concerne la disciplina normativa seguita del Comune in ordine ai criteri di valutazione e alle modalità di pubblicità dei bandi, rappresentata dal citato Regolamento che è stato approvato in base alla L. R. n. 11/2007, recante “Disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà degli Enti locali”, si evidenzia che in ordine alla fattispecie in esame la normativa di riferimento non può essere rappresentata esclusivamente dalla suddetta fonte normativa e che l’ente deve sempre improntare la propria condotta al rispetto dei principi fondamentali della disciplina comunitaria e nazionale in materia.
A tal riguardo, innanzitutto, si rammenta che le Regioni, nell’esercizio della potestà normativa nelle materie oggetto del Codice dei contratti pubblici, sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e delle disposizioni relative alle materie di competenza dello Stato, tra le quali rientra la tutela della concorrenza ex art. 117, co. 2, lettera e), Cost., (si veda art. 4, co. 1, D.Lgs. 163/06). Sul punto si ricorda, inoltre, il vincolo costituzionale per il quale la potestà legislativa è esercitata dalle Regioni nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario (cfr. art. 117, co. 1, Cost.).
Per inciso, si osserva poi che la citata legge regionale - alla base, si ricorda, del Regolamento de quo - all’art. 2, co. 2, lettera a) sancisce che sono esclusi dal suo ambito di applicazione gli “impianti per i quali l’affidamento del servizio di gestione è regolato dall&rsqu