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Par. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 10/12/2008, n. 251

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Istanza di parere per la soluzione delle controversie, ex art. 6, comma 7, lettera n) del Decreto Legislativo n. 163/06, presentata dalla soc. coop. Alphabet – Servizio assistenza casa di riposo, residenza protetta, centro diurno ed assistenza domiciliare – Importo euro 1.070.625,20 - S.A. Istituzioni Riunite Opere Laiche Lauretane e Pia Casa Hermes.

1. I criteri di valutazione dell’offerta, così come i requisiti di partecipazione alla gara, che privilegiano direttamente o indirettamente le imprese locali, si pongono in violazione dei principi comunitari in tema di co

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[Premessa]


Il Consiglio

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Considerato in fatto

In data 13 febbraio 2008 la casa di riposo per anziani Istituzioni Riunite Opere Laiche Lauretane e Pia Casa Hermes ha pubblicato il bando di gara, avente ad oggetto il “Servizio assistenza casa di riposo, residenza protetta, centro diurno ed assistenza domiciliare”.

In data 7 marzo 2008 è pervenuta all’Autorità l’istanza di parere indicata in oggetto, con la quale la soc. coop. Alphabet ha contestato il bando suddetto, in relazione a quanto previsto dall’art. 10 - rubricato “procedure di gara” - dove, tra i criteri di valutazione dell’offerta tecnica progettuale, vi è la “partecipazione ai tavoli di concertazione a livello di ambito socio-locale-territoriale&r

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Ritenuto in diritto

In via preliminare, per quanto attiene alla presunta inammissibilità dell’istanza di parere sollevata dalla soc. coop. Il Faro, si osserva che, nell’ambito delle “questioni insorte durante lo svolgimento della procedura di gara”, di cui all’art. 6, comma 7 lett. n) del D.Lgs. n. 163/2006R ed all’art. 2 del Regolamento dell’Autorità sul procedimento per la soluzione delle controversie, rientrano anche quelle relative a contestazioni circa la legittimità di alcune previsioni del bando di gara, ove le stesse determinino l’impossibilità per un operatore economico di partecipare alla gara, ovvero si pongano in violazione dei principi e della normativa vigente di settore.

Venendo al merito della questione, si rileva come le clausole del bando di gara censurate nel presente procedimento, sono state adottate dalla stazione appaltante in applicazione di quanto previsto dalla Delibera di G.R. Marche n. 1133/2003, adottata ai sensi dell’art. 5 della Leg

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Il Consiglio

ritiene che il bando di gara in esame non è conforme ai principi di non discri

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Dalla redazione